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Insufficienza dell’impegno di spesa rispetto all’indennità di espropriazione

1.Insufficienza dell’impegno di spesa rispetto all’indennità di espropriazione –Invalidità degli atti di approvazione del progetto – Va esclusa

2. Competenze degli organi – Approvazione dei progetti di opere pubbliche – Vaglio delle osservazioni dei soggetti espropriandi – Rientra nella competenza dei dirigenti

1. L’insufficienza delle previsioni di spesa relative al costo derivante dall’erogazione degli indennizzi dovuti ai proprietari coinvolti nel procedimento ablatorio non è di per sé idonea ad invalidare gli atti approvativi del progetto di opera pubblica con dichiarazione di pubblica utilità della stessa, potendo sempre intervenire in prosieguo un provvedimento integrativo delle originarie previsioni del piano finanziario approvato, di norma predisposto sulla base di stime presuntive soggette necessariamente ad adeguamento in sede di consuntivo (v., da ultimo, TAR Abruzzo, Pescara, 13 maggio 2010 n. 420). Né v’è ragione di invocare la norma di cui all’art. 191 del d.lgs. n. 167 del 2000, che ha la sola funzione di vietare l’effettuazione della spesa fino al reperimento dei relativi fondi, non anche di imporre un’immediata e definitiva copertura degli oneri finanziari conseguenti all’obbligo di corresponsione dell’indennità di espropriazione.

2. Rientra nella competenza dei dirigenti degli enti locali l’approvazione dei progetti di opere pubbliche e l’occupazione d’urgenza delle relative aree (v. Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2010 n. 1532). In tale contesto, non può non spettare agli stessi dirigenti il vaglio delle osservazioni dei soggetti espropriandi, in funzione dell’adozione dei provvedimenti di loro pertinenza.

TAR EMILIA-ROMAGNA – PARMA, SEZ. I – Sentenza 8 marzo 2011, n. 66


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