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Contabilizzazione del leasing e vincoli delle entrate derivanti dagli impianti fotovoltaici

La corte dei conti Abruzzo (deliberazione n. 2/2011) affronta il tema della contabilizzazione delle operazioni di leasing nel bilancio dell’ente: variano a seconda della tipologia di leasing e del metodo utilizzato. Per quanto riguarda il leasing operativo, si ritiene che il canone periodico, quale corrispettivo per il godimento del bene, rientri fra le spese correnti. Il bene rientra nel conto del patrimonio dell’ente solo dopo l’avvenuto esercizio del diritto di riscatto. Per quanto concerne il leasing finanziario, è possibile distinguere due diversi criteri di contabilizzazione, vale a dire il metodo patrimoniale e quello finanziario.

Il metodo patrimoniale presuppone che i rischi del contratto gravino sulla società costruttrice dell’opera e prevede che il bene sia iscritto nel conto patrimoniale dell’ente pubblico solo al momento dell’avvenuto riscatto. Nel conto economico si contabilizza un costo di gestione.

Con il metodo patrimoniale, le pubbliche amministrazioni si limitano a rilevare l’esborso finanziario, senza iscrivere alcun bene nel proprio bilancio. Il canone di leasing è considerato un onere per l’uso del bene. L’opera utilizzata dall’ente è considerata un asset appartenente a terzi. La contabilizzazione effettuata con il metodo patrimoniale incide sulla capacità e sui limiti di spesa e sul saldo finanziario, ma non sui limiti di indebitamento dell’ente pubblico. Con il metodo finanziario (principio contabile internazionale “IAS 17”), invece, il bene utilizzato è rilevato tra le immobilizzazioni nel bilancio dell’ente pubblico utilizzatore al momento della consegna del medesimo, a seguito di regolare collaudo, ed iscritto al valore del costo di costruzione (articolo 230, comma 4 lett. c) T.U.E.L.). Si prevede l’ammortamento in funzione del ciclo economico utile del bene o della durata del contratto. Le quote di ammortamento si rilevano nel conto economico (articolo 239 T.U.E.L.). Il finanziamento del leasing deve ascriversi fra le operazioni di indebitamento in cui:
– il valore del bene deve contabilizzarsi, da parte dell’ente pubblico utilizzatore nel Titolo V, fra le “entrate da assunzione di prestiti”;
– la spesa impegnata per il pagamento dei canoni deve annoverarsi fra le spesa per investimento di cui al Titolo III “spese per rimborso prestiti”, relativamente alla quota capitale rimborsata, e al Titolo I quale onere finanziario per spese correnti, in relazione alla quota interessi (articolo 165 del T.U.E.L.).

Il leasing, in quanto strumento di finanziamento, incide sia sui limiti di spesa che sui limiti d’indebitamento dell’ente.

La realizzazione di un impianto fotovoltaico deve pertanto inserirsi nel programma pluriennale di lavori pubblici mentre il contratto di leasing, quale strumento di finanziamento, deve essere oggetto di ponderate valutazioni economiche coerenti con i principi di sana e corretta gestione finanziaria.

I contributi eventualmente conferiti da altri soggetti pubblici devono invece ritenersi vincolati a coprire le spese dell’investimento.


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