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Bilancio 2011 - Spese per sponsorizzazioni e spese per convegni e mostre

La corte dei conti Toscana (PARERE N. 7/2011) torna sulle spese per sponsorizzazioni e spese per convegni e mostre, alla luce delle limitazioni introdotte dall’art. 6, commi 8 e 9 della L. 122/10:
– In riferimento alle spese per “convegni” e “mostre”, pur nella difficoltà di una precisa delimitazione delle relative voci, ci si può riferire alle spese sostenute per riunioni di studio e dibattito organizzate direttamente o indirettamente dall’amministrazione (convegno) e per presentazione di opere d’arte con scopo celebrativo e/o didattico (mostra); la limitazione di spesa imposta dalla normativa vigente deve intendersi riferita alla spesa sostenuta dall’ente per eventi organizzati direttamente o anche, indirettamente, a mezzo di soggetti terzi al fine di evitare fenomeni elusivi. Non sembrano rinvenirsi delle deroghe al principio dettato dal legislatore, laddove nella medesima norma del comma 8 citato sono state esplicitamente previste per: “convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attività istituzionale, dagli  enti  vigilati  dal  Ministero per i beni e le attività culturali  ed agli incontri istituzionali  connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia”, il che fa presumere l’inesistenza di ulteriori eccezioni.
– In riferimento alle sponsorizzazioni, la Legge 449 del 1997 (finanziaria 1998), con l’art. 43, prevede la possibilità per tutte le PA di ricorrere allo strumento della sponsorizzazione, ed in particolare, art. 43 comma 1 stabilisce che: “Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”; inoltre l’articolo 119 TUEL stabilisce che “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”. L’intento del legislatore è chiaramente indirizzato ad un risparmio di spesa (rispetto agli stanziamenti stabiliti) e/o ad una migliore qualità dei servizi prestati nell’esercizio dell’attività propria dell’ente pubblico. In tale contesto sarebbe chiaramente in contrasto con la volontà legislativa, indiscutibilmente indirizzata alla riduzione della spesa pubblica, ritenere che il divieto non si estenda alle spese legate indirettamente a tali contratti di sponsorizzazione; del resto il dato letterale della norma in esame (art. 6, comma 9, L. 122/10) è chiaro nel riferirsi alle “spese” per sponsorizzazioni e non ai contratti formalmente definiti tali. Da ciò si deduce che in questa disposizione, come in passato (art. 61, commi 6 e 15 della L.133/08), il riferimento alle sponsorizzazioni adottato dal legislatore è da intendersi in senso atecnico (in tal senso anche deliberazioni n. 1076/10 e 6/2011 della Sezione Lombardia e delibera n. 163/10 della Sezione Puglia) e non riferito al contratto di sponsorizzazione in senso stretto, che, per sua natura, è funzionale ad un risparmio di spesa considerato quale elemento essenziale dello stesso. Difatti qualunque spesa connessa al contratto in esame sarebbe comunque associata ad un complessivo risparmio nella fornitura di un servizio (o nella maggiore qualità dello stesso), altrimenti più costoso per l’ente.
– A tal fine la Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998, aveva ritenuto, visto il largo uso dell’istituto del patrocinio, che il richiamo alle sponsorizzazioni per un ente pubblico risultasse improprio, alla luce del fatto che nel contratto di sponsorizzazione chi solitamente ottiene un vantaggio nell’essere uno sponsor è un imprenditore commerciale (non un ente pubblico), precisando in tale sede che “ciò, però, non valeva ad impedire la riferibilità dell’accordo al quadro generale della sponsorizzazione” precisando inoltre che “rispetto alla sponsorizzazione, l’accordo di patrocinio si distingue – secondo la dottrina – per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l’attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand’anche egli si impegni a finanziarne in qualche misura l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Il contratto si atteggerebbe piuttosto come una donazione modale che come un contratto a prestazioni corrispettive.”
– Pur nell’incertezza interpretativa sulla materia, si può ritenere che il divieto di cui all’art. 6 comma 9 della L. 122/10 si rivolga proprio ai patrocini che comportino spese per l’ente locale, intendendo per tali, il sostegno economico diretto (finanziario), o indiretto (riduzione del canone di concessione di un’area o un immobile, utilizzo gratuito di beni dell’amministrazione, presenza del logo del Comune sul manifesto di pubblicizzazione dell’iniziativa), da parte del soggetto pubblico (patrocinante) che sostiene l’attività condotta dal soggetto privato o pubblico realizzatore, conferendo in tal modo una sorta di “investitura d’interesse pubblico” all’iniziativa proposta.
– Resterebbero ancora consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti iniziative organizzate dall’ente stesso o da un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell’ente pubblico, ad esempio al fine di erogare, ampliare o migliorare un servizio o svolgere un’attività rientrante in una delle finalità istituzionali dell’ente.
– Vale inoltre il principio per il quale qualsiasi versamento che contribuisca ad una economia di spesa o ad una migliore qualità di un servizio prestato deve considerarsi prevalente rispetto al divieto in esame, in un’ottica globale di riduzione della spesa pubblica.


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