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Controlli sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 48 del d.lgs. n. 163/2006

L’autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha aggiornato le Faq presenti sul proprio sito al 28 marzo 2011.

D1 Quali contratti pubblici sono assoggettati alla procedura di controllo prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006?
R1 La verifica di cui all’articolo 48 del Decreto legislativo n. 163/2006 riguarda le procedure di affidamento di contratti pubblici di Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro e i contratti pubblici di servizi e forniture di qualunque importo, sia inferiore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, laddove nel bando siano stabiliti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara (vedi punto 2.1 ultimo capoverso della determinazione Avcp n. 5/2009). La procedura di controllo sul possesso dei requisiti era originariamente prevista, per gli appalti di lavori, dall’articolo 10, comma 1-quater, legge n. 109/1994 (c.d. Legge Merloni). Con l’entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici tale procedura è stata estesa in particolare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture.

D2 La procedura di controllo prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006 riguarda anche i lavori pubblici?
R2 La procedura di controllo di cui all’articolo 48 del Decreto legislativo n. 163/2006 riguarda anche le procedure di affidamento di contratti pubblici di Lavori di importo inferiore ad euro 150.000, ovvero, quelli di importo superiore a euro 20.658.276 (articolo 3, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), laddove sia previsto che il concorrente, oltre a possedere l’attestazione SOA nella categoria richiesta con classifica VIII, (appalti di importo illimitato), abbia realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara (vedi determinazione Avcp n. 5/2009). Per i contratti di lavori di importo superiore ad euro 150.000, vigendo il sistema di qualificazione di cui all’articolo 40 del Codice, è sufficiente il possesso dell’attestazione SOA, la quale assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici, giusto articolo 1, comma 3, del DPR n. 34/2000 (vedi deliberazione n. 117/2007, conf. determinazione n. 5/2009).

D3 Sono previste deroghe alla procedura di controllo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006?
R3 L’articolo 48, comma 1-bis, ammette una deroga all’obbligo della verifica a campione. In particolare, quando si limita il numero dei candidati da invitare (c.d. forcella) ai sensi dell’articolo 62, comma 1 del Codice, il controllo dei requisiti deve essere espletato su ciascun concorrente e non a campione (articolo 48, comma 1-bis). Tale possibilità è ammessa nelle procedure ristrette relative a lavori di importo pari o superiore a 40 milioni di Euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto: i candidati invitati presentano, in sede di offerta, la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito, come specificato dall’articolo 48, comma 1-bis, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali (vedi punto 4.2 della determinazione n. 5 del 2009). In questo modo si evita il rischio di ammettere alla procedura operatori privi dei necessari requisiti, escludendo coloro che ne siano sprovvisti.

D4 E’ obbligatorio il procedimento di cui all’articolo 48?
R4 Sì. Non vi sono margini di discrezionalità da parte della stazione appaltante. Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara, né l’attivazione della procedura di verifica, né il numero di soggetti che ne saranno interessati.

D5 Quale funzione svolge la procedura di controllo prevista dall’articolo 48?
R5 Lo scopo del controllo a campione è acceleratorio, consentendo alle stazioni appaltanti di non controllare tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti, ma solo un campione significativo, selezionato mediante sorteggio.

D6 Su quale tipologia di requisiti verte la procedura di controllo prevista dall’articolo 48?
R6 L’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare la procedura di controllo a campione è previsto per la verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (ossia, i cosidetti requisiti speciali).

D7 Dove sono indicati in modo dettagliato i requisiti cosidetti speciali per i lavori pubblici?
R7 Per gli appalti di lavori pubblici vige un sistema unico di qualificazione (articolo 40 del Codice), la cui disciplina attuativa è ad oggi contenuta nel D.P.R. n. 34/2000 (dall’8.06.2011 si applica il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207, articoli 60 e seguenti). In particolare, i requisiti di capacità per le imprese esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, sono dettagliatamente descritti all’articolo 28, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 34/2000 (articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010). Per i lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, ai fini dell’affidamento costituisce condizione necessaria e sufficiente il possesso dell’attestazione SOA (articolo 1, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 34/2000; articolo 60, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010). Per i requisiti di idoneità professionale valgono le prescrizioni dell’articolo 39 del Codice.

D8 Dove sono indicati in modo dettagliato i requisiti cosidetti speciali per i servizi e le forniture?
R8 Per i contratti di servizi e forniture, i requisiti di capacità sono indicati negli articoli 41, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006. Per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, si veda la determinazione Avcp n. 5/2010 (Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) al fine di individuare i requisiti e di valori minimi degli stessi, che debbono possedere gli operatori economici (imprese, professionisti). Per i requisiti di idoneità professionale valgono le prescrizioni dell’articolo 39 del Codice.

D9 La procedura prevista dall’articolo 48 si applica alle concessioni di lavori pubblici e alle concessioni di servizi?
R9 La procedura stabilita dall’articolo 48 si applica anche all’affidamento delle concessioni di lavori pubblici, ivi comprese quelle previste dall’articolo 153 del Codice (cfr. articolo 142, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006). In base all’articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 (articolo 95 del DPR n. 207/2010), relativo ai “Requisiti del concessionario”, i soggetti partecipanti alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono possedere l’attestazione SOA (se intendono eseguire con la propria organizzazione di impresa), nonché ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Inoltre, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lett. f), del Codice si applica l’articolo 48 del Codice per “lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice”. Sono sottratti al controllo a campione gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici (articolo 142, comma 4 del Codice). La procedura di cui all’articolo 48 non si applica alle procedure di affidamento delle concessioni di servizi in quanto l’articolo 30, comma 1, del Codice, statuisce che le disposizioni del Codice stesso non si applicano alle concessioni di servizi.

D10 Il controllo ex articolo 48 deve essere eseguito nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dei settori speciali?
R10 No, in quanto dalla ricognizione delle norme operata dall’articolo 206 del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo I del Codice stesso, tra cui non figura l’art. 48. Vi sono tuttavia alcune eccezioni, tra cui, la più rilevante è quella recata dall’articolo 230, comma 2, in base alla quale “per l’accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48”.

D11 Verso quali soggetti la stazione appaltante deve effettuare il controllo sul possesso dei requisiti così detti speciali?
R11 La verifica viene effettuata mediante sorteggio pubblico tra i concorrenti (nella misura minima del 10%) che hanno reso le informazioni previste per la partecipazione alla gara, mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I concorrenti che, invece, già in sede di domanda di partecipazione o di offerta, hanno presentato tutti i documenti comprovanti i requisiti sono ammessi direttamente alla gara.

D12 Sono sorteggiati i partecipanti alla gara che non abbiano presentato, in sede di domanda di partecipazione o di offerta, la documentazione indicata nel bando di gara o nella lettera di invito, avendo integrato la documentazione stessa, per la parte residua, con dichiarazioni sostitutive?
R12 Si, il concorrente che versi in questa situazione sarà inserito nel numero dei partecipanti da cui estrarre il campione su cui effettuare la verifica sul possesso dei requisiti indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.

D13 Il procedimento di controllo previsto dall’articolo 48 può estendersi alla verifica delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti generali?
R13 No, la disciplina prevista dall’articolo 48 non si estende alla verifica delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex articolo 38 del Codice e il rispetto delle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. Essa non si estende neppure al controllo delle eventuali dichiarazioni rese su elementi quantitativi e qualitativi delle offerte valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del Codice. Per la verifica dei requisiti di carattere generale si applicane le regole fissate dal DPR n. 445/2000 (capo V dedicato ai controlli).

D14 La richiesta di documentazione probatoria ex articolo 48, comma 1 del Codice è rivolta anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria?
R14 Si, a meno che l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria non siano stati già precedentemente sorteggiati (comma 2 dell’articolo 48). Diversamente, a tali operatori economici deve essere inviata la richiesta di cui al comma 1 dell’articolo 48 entro dieci giorni dalla conclusione della gara. Anche in questo caso, qualora gli interessati non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, la stazione appaltante deve applicare le sanzioni previste dalla normativa (vedi infra faq 33). Nel caso in cui, sia l’aggiudicatario che il concorrente secondo classificato, si rendano inadempienti agli obblighi di verifica, si procede alla riformulazione della graduatoria (vedi determinazione Avcp n. 5/2009). La norma, in questa fase, non fissa alcun termine per la presentazione della documentazione, come avviene invece per la verifica a campione.

D15 Con quali modalità viene comunicata al sorteggiato la richiesta di comprovare i requisiti ex articolo 48 del Codice?
R15 Come stabilito dalla determinazione Avcp n. 5/2009, la richiesta di comprova può essere inoltrata per posta, raccomandata, telegramma o via telefax (con precisazione che il termine di dieci giorni decorre dalla data di inoltro via fax o dalla data di acquisizione della raccomandata).

D16 Negli appalti di servizi e forniture, quali sono i requisiti ed i valori minimi di partecipazione alla gara sui quali verte il controllo?
R16 Il Codice ha previsto la c.d. “qualificazione in gara”, ad opera della stazione appaltante, e ha stabilito quali requisiti ed indici che li caratterizzano (per esempio, un indice della capacità economico – finanziaria è la cifra d’affari globale o settoriale; un indice di capacità tecnica è l’esecuzione di forniture o di servizi analoghi nel triennio) possano essere richiesti al concorrente e quali siano i possibili mezzi di prova del loro possesso (articoli 41 e 42 del Codice). Tuttavia, è lasciata ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti sui requisiti e sulla loro quantificazione e sui relativi mezzi di prova (bilanci, modelli Unico, certificati dei servizi o delle forniture prestati nel triennio, ecc.), seppur nel rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto e al suo valore economico.

D17 La stazione appaltante può decidere di non indicare sul bando il valore minimo dei vari specifici requisiti?
R17 Si, la stazione appaltante può decidere, in astratto, di non indicare il valore minimo di uno specifico requisito (al riguardo, si veda la determinazione Avcp n. 5/2009 e l’allegato IX A del Codice). La decisione della stazione appaltante di non indicare i valori minimi dei requisiti è di fatto equiparabile al caso in cui non sia prevista per la partecipazione alla gara alcun requisito di capacità tecnico organizzativa e/o economico-finanziaria. La clausola del bando che preveda e fissi i valori minimi dei requisiti deve essere formulata in termini non equivoci e in modo non indistinto o impreciso, anche con riferimento al periodo di attività documentabile in base alla quale è maturato il possesso dei requisiti indicati (vedi determinazione Avcp n. 5/2009).

D18 Da quale momento decorre il termine per calcolare il periodo di attività documentabile relativa ai requisiti speciali negli appalti di servizi e forniture?
R18 Per calcolare l’ambito temporale entro cui considerare maturati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla legge, la data da cui procedere a ritroso è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando (art. 41, comma 1, lett. a) e c), art. 42, comma 1, lett. a) e g) e art. 48 del Codice; vedi determinazione Avcp n. 5/2009).

D19 Con il procedimento di cui all’articolo 48, le stazioni appaltanti possono senz’altro escludere il concorrente che non abbia prodotto documenti comprovanti quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara o di prequalifica?
R19 No, in quanto si deve tenere presente che il controllo previsto dall’articolo 48 deve essere rapportato unicamente ai requisiti minimi prescritti dal bando di gara, non essendo rilevante, a tal fine, la non perfetta corrispondenza tra i requisiti, di misura superiore, contenuti nella dichiarazione dei concorrenti e quanto verificato successivamente dalla stazione appaltante. In altri termini, è inconferente il fatto che il concorrente abbia dichiarato di possedere requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli effettivamente da dimostrare (deliberazione Avcp n. 139 del 9/05/2007; determinazione Avcp n. 5/2009).

D20 Negli appalti di servizi e forniture, gli operatori economici quali prove sono tenuti a fornire per dimostrare il possesso dei c.d. requisiti speciali?
R20 A differenza di quanto accade per i lavori pubblici, la normativa in materia di servizi e forniture non individua con precisione i mezzi di prova di cui dispongono gli operatori economici per dimostrare il possesso dei c.d. requisiti speciali. Infatti, l’Allegato IX A al Codice (decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.) prevede, al punto 17, che debbano essere le stazioni appaltanti, laddove richiedano il possesso di requisiti minimi di carattere economico e tecnico, ad individuare nei bandi le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione degli stessi (determinazione Avcp n. 5 del 21/05/2009).

D21 Dove viene indicata la documentazione necessaria per comprovare i requisiti di partecipazione alla gara?
R21 Per quanto concerne le procedure aperte, la documentazione da verificare viene specificata nel bando, contestualmente all’individuazione dei requisiti, mentre, per quanto riguarda le procedure ristrette, la documentazione utile per comprovare i requisiti di partecipazione auto-dichiarati, viene specificata dalla stazione appaltante nella lettera di invito (articolo 48 e articolo 55 del Codice; determinazione Avcp n. 5/2009).

D22 Quali sono le dichiarazioni che ai sensi dell’articolo 48 del Codice sono soggette a verifica?
R22 Le dichiarazioni da verificare, in base all’articolo 48, sono quelle contenute nella domanda di partecipazione, ovvero nella richiesta di invito formulata dal concorrente, in caso di procedure ristrette (articolo 55, comma 6, del Codice); viceversa, le dichiarazioni da verificare, nel caso di procedure aperte, sono quelle contenute nell’offerta (cfr. articolo 55, comma 5, del Codice).

D23 Come devono comportarsi i partecipanti alla gara, se nel bando o nella lettera di invito non viene fornita alcuna indicazione circa la documentazione da produrre?
R23 In assenza di una esplicita indicazione nel bando o nella lettera di invito dei documenti da presentare per provare il possesso dei requisiti dichiarati con l’offerta o con la domanda di partecipazione ad una gara, è ammessa la possibilità che il concorrente dimostri il possesso degli stessi con i documenti probatori da lui ritenuti più idonei (determinazione Avcp n. 5/2009).

D24 In sede di verifica dei requisiti, è valido un documento prodotto in copia informale?
R24 No, in quanto, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrtiva, un documento prodotto in copia informale in un procedimento che stabilisce la produzione in originale o in copia autentica è, semplicemente, un documento non prodotto, senza che sia possibile per la stazione appaltante indagare sulle ragioni di una tale difformità (Cfr. Cons. di Stato, sez. V, 31.10.2008, n. 5458).

D25 Il termine di dieci giorni, entro cui i concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’articolo 48 del Codice, devono documentare i requisiti richiesti nel bando, è perentorio? Quali sono le conseguenze nel caso di inutile decorso di tale termine?
R25 Sì, questo termine è perentorio ed improrogabile. Il suo decorso, senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la documentazione, implica l’automatica esclusione del sorteggiato dalla gara, l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità per i provvedimenti di sua competenza (determinazione Avcp n. 5/2009). Rileva il solo dato obiettivo e formale dell’inadempimento del termine prescritto. Tuttavia, la commisurazione della sanzione da parte dell’Autorità dipende dal tipo di violazione; rileva infatti la circostanza che la documentazione sia pervenuta o meno, l’entità del ritardo, il fatto che la documentazione confermi o meno i requisiti oggetto di dichiarazione, che vi sia rifiuto a comprovare ovvero falsa dichiarazione.

D26 Le stazioni appaltanti possono fissare un termine più breve rispetto a quello stabilito all’articolo 48 del Codice per la verifica dei requisiti?
R26 No, considerando che il termine di dieci giorni è di per sé un termine acceleratorio, che soddisfa l’esigenza di tutela della tempestività del procedimento di aggiudicazione e consente, nello stesso tempo, all’operatore economico di adempiere a quanto richiestogli dalla stazione appaltante (parere Avcp n. 8 del 16/01/2008).

D27 Anche nella procedura di controllo prevista dall’articolo 48, comma 1-bis, è previsto un termine perentorio per produrre la documentazione probatoria?
R27 No, in tal caso non è previsto un termine perentorio di dieci giorni, ma la scadenza è quella fissata per la presentazione dell’offerta che, per le procedure ristrette, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte, secondo quanto previsto dall’articolo 70, comma 4, del Codice Contratti Pubblici.Per le procedure negoziate e il dialogo competitivo il termine per la presentazione dell’offerta è di almeno 20 giorni (articolo 70, comma 5).

D28 Nella procedura di controllo di cui al comma 2 dell’articolo 48 si applica il termine di dieci giorni per la presentazione dei documenti?
R28 No, la norma non pone il termine di dieci giorni per la presentazione della documentazione di comprova dei requisiti dei primi due classificati, come avviene, in base al comma 1, per i concorrenti sorteggiati. Si tratta di un termine sollecitatorio che la stazione appaltante può legittimamente fissare nella richiesta inoltrata ai due concorrenti, il quale, una volta decorso, non preclude necessariamente eventuali integrazioni probatorie, purché avvengano in tempi molto brevi (determinazione Avcp n. 5/2009). Peraltro, la giurisprudenza ha ammesso che questo temine possa essere definito perentorio nel bando di gara, in base a valutazioni discrezionali della stazione appaltante. Gli stessi giudici hanno, però, sottolineato che, in assenza di indicazioni in tal senso, ragioni sostanziali di buon andamento e di affidamento del privato sull’azione amministrativa fanno propendere per la natura meramente ordinatoria di tale termine (Tar Napoli, sez. VIII, 11 gennaio 2008, n. 144; Tar Valle D’Aosta, 13 novembre 2008, n. 88).

D29 Come viene valutata la esibizione di documentazione diversa da quella richiesta o insufficiente?
R29 La produzione di documentazione non conforme a quella indicata nel bando o nella lettera di invito ovvero la presentazione di documentazione che, pur rientrando nei tipi astratti richiesti dalla legge di gara, non sia concretamente sufficiente, causa l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 48 del Codice.

D30 È possibile documentare i requisiti facendo ricorso all’autocertificazione?
R30 Il ricorso all’autocertificazione è consentito nei confronti delle amministrazioni pubbliche con riferimento ai soli dati e fatti risultanti da certificati che, in alternativa, potrebbero essere rilevati da uffici pubblici. Per ogni altro tipo di dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, rimane integro l’obbligo di esibire la relativa documentazione, non sostituibile con proprie dichiarazioni.

D31 E’ possibile un’ammissione “con riserva” delle offerte da sottoporre successivamente alla verifica di cui all’articolo 48?
R31 No, in quanto verrebbe meno l’attendibilità delle offerte necessaria ai fini del computo della soglia dell’anomalia (determinazione Avcp n. 5/2009).

D32 La procedura di controllo di cui all’articolo 48 è successiva alla fase di accertamento della regolarità formale e della tempestività delle offerte, che, come noto, condiziona l’ammissione stessa alla gara?
R32 Si, nonostante la norma si riferisca alle offerte “presentate” e non a quelle “ammesse”, non sussiste dubbio circa il fatto che la verifica a campione debba riguardare le sole offerte ammesse a concorrere perché formalmente regolari e tempestive. Infatti, l’efficacia stessa della verifica a campione sarebbe seriamente compromessa qualora si sottoponessero a verifica anche offerte destinate ad essere escluse, con evidente spreco di attività amministrativa (determinazione Avcp n. 5/2009).

D33 Quali sono le conseguenze, in seguito alla verifica ex articolo 48, della mancanza dei requisiti cosidetti speciali?
R33 Il Codice attribuisce alle stazioni appaltanti il potere di irrogare unicamente le seguenti sanzioni:
a) esclusione del concorrente dalla gara;
b) escussione della cauzione provvisoria;
c) segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11, seconda parte e per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento (articolo 48, comma 1, ultima parte; atto di regolazione Avcp n. 15 del 30 marzo 2000).

D34 La stazione appaltante è obbligata a procedere all’escussione della cauzione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell’articolo 48? Oppure, è possibile subordinare l’escussione della cauzione provvisoria all’adozione dei provvedimenti dell’Autorità, di cui all’articolo 6, comma 11, del Codice?
R34 Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice la stazione appaltante è tenuta ad escutere la cauzione provvisoria nei confronti del concorrente che non abbia comprovato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e tale escussione è svincolata dalla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 6, comma 11 del Codice, la cui irrogazione è di competenza esclusiva dell’Autorità.

D35 Le sanzioni previste dall’articolo 48 possono essere irrogate anche quando, pur sussistendo in effetti i requisiti, del loro possesso non sia fornita la prova?
R35 Si, l’Autorità può irrogare sanzioni anche quando i partecipanti alla gara abbiano omesso, rifiutato o anche solo tardato, rispetto al termine perentorio di dieci giorni, a fornire la documentazione atta a provare il possesso dei requisiti speciali, a meno che tali inadempimenti non siano imputabili ai medesimi operatori.

D36 Il potere sanzionatorio dell’Autorità è limitato al solo caso di mancata conferma delle dichiarazioni?
R36 No. L’Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità, può irrogare sanzioni anche nei differenti casi di falsa attestazione o di omessa, ritardata o non conforme presentazione della documentazione (articolo 48 del Codice; determinazione Avcp n. 5/2009). D37 Le sanzioni previste dall’articolo 48 possono essere irrogate anche quando il mancato assolvimento degli oneri previsti in capo agli operatori economico dipenda dal fatto della stazione appaltante?

R37 No. In questo caso vengono meno gli estremi per l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 48 del Codice e si ritiene ammissibile, in sede amministrativa, l’esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante, con restituzione della cauzione eventualmente già incamerata. Potrà seguire anche l’archiviazione del procedimento sanzionatorio eventualmente attivato dall’Autorità (articolo 48, Codice; determinazione Avcp n. 5/2009).
D38 Con quali modalità e criteri vengono irrogate le sanzioni pecuniarie da parte dell’Autorità? R38 Quando all’Autorità ne è attribuita la competenza, essa irroga le sanzioni pecuniarie nella misura commisurata al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, nel rispetto dei limiti edittali (vedi anche D25). Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo (articolo 6 comma 8 del Codice dei contratti pubblici).


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