MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Erogazione risorse parte variabile del fondo su contratto stipulato prima del blocco della manovra estiva (dl 78/2010)

L’ente locale soggiace a quanto disposto dall’art. 9, comma 4, della legge 30 luglio 2010, n.122, a tenore del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto convertito, non si potrà procedere ad alcuna integrazione del fondo che determina incrementi retributivi sopra la soglia consentita dalla legge e le eventuali integrazioni disposte dagli artt. 4 comma 2 CCNL 2009 e 15 comma 2 CCNL 1999 non potranno essere distribuite, dovendo formare oggetto di riduzione del fondo medesimo.
Laddove l’ente abbia provveduto a dare esecuzione alle disposizioni contrattuali e abbia erogato compensi incentivanti entro il mese di maggio 2010 a valere sul fondo 2009, non sussiste l’obbligo di recupero, poiché la norma di legge (art. 9 comma 4) nulla dispone in tal senso; qualora invece l’ente abbia erogato tali risorse a decorrere dal mese di giugno 2010 sorgerà l’obbligo di riduzione del fondo e l’obbligo di recuperare le somme distribuite al di sopra della soglia di legge.

Corte dei conti lombardia n. 138/2011


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