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Albo dei beneficiari

Gli enti locali ogni anno devono istituire ed aggiornare l’albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica e pubblicarlo in modo da poter essere consultato da ogni cittadino. Si suggerisce di procedere contestualmente con l’approvazione del rendiconto. Nell’albo devono essere elencate le persone fisiche e giuridiche che nell’esercizio precedente, hanno ricevuto contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico dell’ente. Per ciascun soggetto indicato nell’albo deve essere indicata la disposizione di legge sulla base della quale sono state effettuate le erogazioni.
L’albo deve essere consultabile sul sito istituzionale dell’ente.

Normativa di riferimento

D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118  “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59. “

1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.
1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.
2. Per ciascun soggetto che figura nell’albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

2. Informatizzazione ed accesso agli albi.
1. I soggetti preposti alla tenuta dell’albo provvedono all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito, anche per via telematica.

3. Abrogazioni.
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l’articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.


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