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Mancato rispetto del cosiddetto “Patto di stabilità interno” e relative sanzioni

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 28 aprile 2011, n. 155

1. Le regioni e gli enti locali, come è noto, sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea per garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita. A tal fine, questi enti sono assoggettati alle regole del cosiddetto “Patto di stabilità interno”, che, da un lato, indicano “limiti complessivi di spesa” e, dall’altro lato, prevedono “sanzioni volte ad assicurar[n]e il rispetto”. Simili sanzioni operano “nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti” e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica” (sentenze n. 289 e n. 190 del 2008, n. 412 e n. 169 del 2007 e n. 4 del 2004).

2. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 2.8.2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), atteso che essa, prevedendo che la Regione Puglia continui ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, di incarichi dirigenziali a termine, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di lavoro autonomo, nonostante il fatto che l’art. 14, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisca che tali contratti siano revocati di diritto, si pone in aperto contrasto con principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dal legislatore statale. Né può ritenersi che la sopravvenuta abrogazione di tale disciplina, intervenuta con la legge regionale 30.3.2011, n. 4 (Abrogazione della legge regionale 2 agosto 2010, n. 10 – Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), possa determinare la cessazione della materia del contendere, dal momento che la legge censurata, disponendo la continuazione dei rapporti esistenti, ha trovato applicazione per quasi otto mesi, fino al momento della sua abrogazione, intervenuta cinque giorni prima dell’udienza pubblica in cui è stata discussa la presente questione.

Fonte: lagazzettadeglientilocali.it


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