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Aumenti delle addizionali Irpef

L’art.5 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 prevede la delegificazione regolamentare in materia di cessazione graduale, anche parziale, della sospensione del potere locale di istituire l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. L’emanazione del regolamento governativo, ai sensi dell’art. 17 comma 2 della legge 400/1988, è stabilita entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Si prevede, altresì, che in caso di inottemperanza del Governo all’emanazione nei termini del decreto di delegificazione, il periodo di sospensione cessi comunque e che i Comuni in ogni caso possono esercitare la facoltà di imposizione fiscale se non hanno istituito la predetta addizionale o se l’hanno istituita in ragione di un’aliquota inferiore allo 0,4%. Per i Comuni che si trovano nelle predette condizioni di legge, il limite dell’addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l’addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo.

Deliberazione Corte dei Conti  – Sezione Controllo Regione Lombardia 12/4/2011, n. 220 

 


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