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Come si calcola il taglio sulla formazione

La corte dei conti Piemonte (deliberazione n. 55/2011) torna sul taglio della spesa per attività  di formazione, del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009. L’obbligo di riduzione, precisa, non incide sulle singole voci di spesa, ma su tutte le spese “riconducibili ad attività esclusivamente di formazione” che, a decorrere dal 2011, non devono essere superiori al 50% di quelle complessivamente sostenute nel 2009.

Sono dunque assoggettate al limite in parola, e dunque al vaglio di effettiva utilità sopraindicato rispetto ad altre destinazioni, anche le spese di aggiornamento e formazione per gli educatori degli asili nido, da fruirsi, in base alla contrattazione collettiva, nell’ambito di un monte ore che gli enti – tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio e previo espletamento della procedura di concertazione – possono ridurre o comunque utilizzare per attività integrative diverse dalla formazione, quali la programmazione, la documentazione, la valutazione, la collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie (art. 31 del CCNL 14/09/2000).

Devono invece ritenersi comunque non assoggettate al vincolo in parola, le spese per attività formative interamente finanziate con contributi esterni, in adesione a principi autorevolmente espressi da questa Corte, in sede di Sezioni Riunite in sede di controllo, sia pure con riferimento ad altra fattispecie (cfr. delibera n. 7 del  2011). Le Sezioni riunite, con riferimento ai limiti di spesa in materia di studi e consulenze, hanno precisato che, potendo dette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente locale, non vi sarebbe ragione di assoggettare ai limiti previsti per l’Ente, le spese finanziate con oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Si ritiene che lo stesso principio possa trovare applicazione anche con riguardo al diverso contesto normativo oggetto della richiesta di parere in esame,  evidenziando come specifiche contribuzioni esterne, se opportunamente utilizzate, possano contribuire positivamente alla realizzazione delle finalità dell’Ente (il medesimo principio è stato già utilizzato da questa e da altre Sezioni anche con riferimento all’applicazione dei limiti di cui all’art. 6, comma 8, del D.L.  n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010 – cfr. del. n. 37/2011 di questa Sezione).

Infine si osserva come, in fase di prima applicazione, le amministrazioni debbano anche tener conto delle obbligazioni contrattuali già in essere, dunque, come nel caso prospettato, delle spese derivanti da contratti stipulati nell’anno 2010 che prevedono percorsi formativi pluriennali. Al riguardo preme in  primo luogo rilevare come la disciplina in esame, pur disponendo un vincolo alla spesa applicabile a decorrere dal 2011, è stata operativa a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge, le amministrazioni sono state dunque chiamate, sin da quel momento, a programmare ed indirizzare la propria attività, tenendo conto del nuovo tetto di spesa. Pertanto, rispetto ai vincoli contrattuali assunti anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 78, spetterà a ciascuna amministrazione valutare, caso per caso, in base agli strumenti giuridici azionabili nel caso concreto rispetto alle obbligazioni assunte, la possibilità di dare seguito o meno alle previste attività formative, avendo riguardo, da un alto  alla compatibilità delle relative spese rispetto ai vincoli finanziari, dall’altro all’essenzialità delle stesse attività rispetto alle esigenze dell’ente, anche in raffronto a diverse eventuali iniziative.


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