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Chiarimenti su come si calcola l’incidenza % della spesa di personale sulla spesa corrente e l’esclusione dei rinnovi contrattuali

Le sezioni riunite della corte dei conti, nella deliberazione 27/2011, chiariscono i dubbi sul calcolo dei vincoli in materia di personale.

La modifica testuale dell’art. 76 del decreto legge 112 del 2008 introdotta dal comma 9 dell’art. 14 del decreto-legge 78/2010 convertito nella legge 122 del 2010, con riguardo alla soglia del 40% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, decorre dalla data del 1° gennaio 2011, espressamente indicata nella norma. Quindi la sostituzione della disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2011, applicandosi fino al 31 dicembre 2010 il limite in precedenza previsto (rapporto del 50%).

Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 7 dell’art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica.

Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del documento ufficiale, sia necessario – ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto – fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici.

I contratti collettivi ai quali fa riferimento il comma 557 ai fini dell’esclusione dal computo della spesa assoggettata al limite sono costituiti dai contratti collettivi nazionali, e dalla quota di contratti integrativi stipulati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali per i quali è previsto un tetto massimo fissato dalla contrattazione nazionale espresso in quote di monte salari; restano fermi gli altri specifici vincoli ai contratti integrativi e decentrati posti dalla legge o in base alla legge dai contratti nazionali, atteso che tale ambito della contrattazione integrativa è definito da quella nazionale.


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