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Patto di stabilità, la parola alle regioni

Entro pochi giorni la Conferenza unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali esaminerà le proposte di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione associata dei piccoli comuni, ai sensi delle previsioni del d.l. n. 78/2010, e del Ministro dell’economia e delle finanze sulla regionalizzazione del patto di stabilità, sulla base delle indicazioni dettate dalla legge di stabilità 2011.
Sulla ipotesi di decreto per le gestioni associate da parte dei piccoli comuni si deve registrare la forte opposizione dell’Anci, per cui non si può considerare come certa la sua approvazione. Sulla ipotesi di decreto per la regionalizzazione del patto di stabilità l’intesa è stata, quanto meno in termini sostanziali, raggiunta, per cui rimane solo da attendere la formale emanazione e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La regionalizzazione del patto di stabilità

Per patto di stabilità regionalizzato si intende la possibilità di garantire il rispetto del patto in modo unitario per tutte le amministrazioni locali di una regione. Per cui, come risultato concreto si ottiene che una parte dei singoli comuni può anche non raggiungere gli obiettivi prefissati, ma l’elemento da garantire è che il complesso degli enti raggiunga comunque gli obiettivi assegnati.
Una variante ulteriore della regionalizzazione del patto è il prevedere la possibilità che le regioni possano intervenire direttamente con proprie risorse a sostegno dei comuni e delle province, ovviamente se esse hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, cedendo agli enti locali le differenze di saldi positivi che sono stati ottenuti. I risultati che l’istituto consente di raggiungere sono quelli di dare attuazione in modo flessibile ai vincoli dettati dal patto, garantendo comunque l’invarianza del saldo complessivo. Iniziative di questo tipo sono già state attuate in numerose realtà regionali e, generalmente con successo. La materia è stata oggetto di interventi normativi, tra cui da ultima la c.d. legge di stabilità 2011, tra cui i commi 87, 88, 89, 91, 92 e 93 dell’art. 1 e soprattutto i commi 141 e 142, che appunto rinviano per le modalità di concreta attuazione ad un decreto del ministro dell’economia e, in sede delle singole amministrazioni, prevedono la necessità di una intesa da raggiungere a livello di Consiglio regionale delle autonomie locali.
La proposta di decreto si suddivide in 7 articoli ed è completata da 3 allegati. Essa stabilisce:
il carattere volontario; le singole amministrazioni che intendono concorrere alla regionalizzazione del patto comunicano alla regione le proprie previsioni, siano esse positive o negative, quindi mettendo a disposizione risorse o richiedendone; viene previsto uno spazio di coordinamento anche a livello provinciale, assegnando a tale ente compiti attivi di promozione ed intervento;
stimolare le amministrazioni che prevedono di conseguire saldi positivi a partecipare alla iniziativa. A questo fine sono previsti l’attenuazione dei loro vincoli nel biennio successivo e la loro esclusione da questa possibilità se non aderiscono alla iniziativa. Da evidenziare che gli enti beneficiari dell’intervento di converso si vedranno, nella stessa misura, peggiorare gli obiettivi nel biennio successivo;
sulla base delle comunicazioni, le regioni provvedono a rimodulare gli obiettivi dei singoli enti, privilegiando le “spese in conto capitale, inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento”, mentre devono essere necessariamente escluse le amministrazioni che vogliono realizzare interventi di “spesa corrente discrezionale”; le regioni, d’intesa con le Anci e le unioni delle province regionali, possano dettare criteri integrativi;
la rideterminazione degli obiettivi deve essere effettuata entro il 31 ottobre, termine imperativo entro cui le regioni devono comunicare alle singole amministrazioni, alle associazioni delle autonomie ed alla Ragioneria generale dello Stato le nuove cifre; le regioni si vedono attribuito un canale privilegiato di accesso alle informazioni in possesso della Ragioneria e possono chiedere ai singoli enti informazioni aggiuntive. Gli allegati contenuto nel decreto sono i seguenti: acceso al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, prospetto da compilare e regole per la trasmissione ed infine il “patto orizzontale”.

La gestione associata

Il d.l. n. 78/2010 prevede che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti debbano gestire in forma associata tutte le funzioni fondamentali.
Le forme di gestione associate sono individuate nella Unione e nella convenzione. Esse, nelle more dell’approvazione del nuovo codice delle autonomie, sono individuate in quelle previste dall’art. 21, comma 3, della l. n. 42/2009, cioè dalla norma sul federalismo fiscale. Quindi, nelle seguenti 6: “a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale”.
E ancora, si assegna uno specifico ruolo alla regione: “nelle materie di cui all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata”, da tale obbligo sono esclusi i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed i capoluoghi di provincia.
I termini entro cui le amministrazioni dovranno assicurare “il completamento dell’attuazione” di queste previsioni, nonché il limite demografico minimo che deve comunque essere garantito, sono dettati dal Governo con uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto attuativo è stato predisposto dal parte del Ministero dell’interno. Esso prevede che dal 1° gennaio 2012 i comuni devono gestire in forma associata almeno 2 funzioni fondamentali; dall’1 gennaio 2013 ne devono aggiungere almeno altre 2 e devono gestire in forma associata le ultime 2 a partire dall’1 gennaio 2014. Il limite minimo è fissato “nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati”. L’Anci ha manifestato una forte contrarietà al provvedimento attuativo, ma soprattutto alla concreta attuazione della disposizione che impone obbligatoriamente la gestione associata. E ha invitato il Governo a soprassedere alla sua attuazione, ritenendo che la materia debba essere oggetto di una disciplina normativa completa e che la sede più idonea sia costituita dalla riforma delle autonomie locali.
Da evidenziare che il testo del decreto attuativo proposto non contiene alcun chiarimento sul rapporto che deve intercorrere con la normativa regionale e, in particolare, sul terreno degli spazi che sono lasciati a quest’ultima.

Arturo Bianco

Fonte: www.lagazzettadeglientilocali.it


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