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Imposta di soggiorno: linee guida dellÂ’associazione nazionale dei comuni termali (ANCOT)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI
IMPOSTA DI SOGGIORNO
DOCUMENTO DI INDIRIZZO
L’ASSEMBLEA GENERALE
RIUNITA IN SEDUTA PLENARIA IL 20 LUGLIO 2011
A ROMA IN VIA DEI PREFETTI 46 PRESSO LA SEDE ANCI

Visto:
– l’art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14.3.2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) entrato in vigore il 7.4.2011 che recita:
“1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonchè i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, l’imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.”

Considerato che:

– la reputazione delle stazioni termali, storicamente, dipende dall’efficacia delle cure praticate ed anche, in misura crescente, dal fascino del luogo, dalla qualità dei servizi accessori offerti, dalla facilità di raggiungimento delle strutture ospitanti; e per questo il prestigio del centro termale porta beneficio al territorio circostante;
– la qualità dei servizi termali erogati, la capacità di accoglienza e di benessere percepito contribuiscono ad aumentare l’attrattività della destinazione turistica in cui le terme sono inserite;
– la riscoperta ed il rilancio dei centri termali passa anche attraverso la capacità e la qualità dell’offerta turistica, offerta che deve valorizzare appieno la componente termale, introducendo nuove formule organizzative e gestionali, finalizzate a migliorare l’attività di promozione turistica (marketing territoriale);
– le stazioni termali risultano pertanto a pieno titolo inserite nella programmazione turistica territoriale e, conseguentemente, possono beneficiare degli investimenti finanziabili dall’imposta di soggiorno;
dopo ampio dibattito, incentrato soprattutto sulla modalità di utilizzo della nuova misura per potenziare l’offerta termale, nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale dei singoli comuni aderenti ed anzi a supporto della stessa,esprime orientamento favorevole all’applicazione dell’imposta di soggiorno secondo l’impostazione ed i criteri illustrati in questo documento.
L’Assemblea sottolinea che, una volta introdotta dal legislatore nazionale la possibilità, tenuto conto della gravissima situazione della finanza locale, l’imposta di soggiorno va considerata forma condivisa di investimento per la promozione e lo sviluppo dell’offerta termale locale, rendicontando puntualmente ad albergatori, categorie economiche e cittadini i risultati ottenuti con l’impiego di tale risorsa finanziaria.
L’Assemblea, al fine di tarare l’imposta sulle esigenze specifiche delle stazioni termali, suggerisce alcuni criteri da introdurre nel regolamento attuativo:
• riduzione della tariffa base in determinati periodi dell’anno (esempio: bassa stagione) per favorire la destagionalizzazione dei flussi;
• esenzione dall’imposta oltre un determinato limite temporale (esempio: settimana o 10 giorni);
• esenzione dall’imposta entro una determinata età (esempio: a chi ha meno di 10 anni);
• riduzione della tariffa base ai membri di gruppi (con più di … persone);
• riduzione della tariffa base in determinate zone del territorio comunale più difficili da raggiungere o nelle quali i servizi pubblici sono meno presenti o non garantiti.
Il regolamento comunale attuativo può prevedere ulteriori condizioni di inapplicabilità, di esenzione ovvero di riduzione significativa in ragione di gravi situazioni di disagio oppure per incentivare nuove iniziative, come ad esempio, il potenziamento di uno stabilimento/struttura termale.


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