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Collocazione dellÂ’entrata da " trasferimenti compensativi per Ici da abitazione principale " nel certificato al bilancio di previsione 2011

Comunicato Ministero dell’Interno del 22 luglio 2011 (aggiornato al 20 settembre 2011)

In relazione alla collocazione della posta contabile “trasferimenti compensativi per Ici da abitazione principale” e per rispondere ad alcune richieste di chiarimento, si comunica che il contenuto della nota n. 6 del “Quadro n. 2 – Entrate” contenuto nel certificato al bilancio di previsione 2011 deve intendersi riferito solo ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e non a tutti quelli appartenenti alle regioni a statuto speciale. Infatti per i comuni appartenenti ai territori delle regioni Friuli Venezia Giulia, della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trentino e Bolzano si confermano, per tale aspetto, le indicazioni già diramate nel certificato al rendiconto di bilancio 2008 e 2009.

Sembra, inoltre, superfluo rammentare per i comuni delle regioni a statuto ordinario che il trasferimento in discorso, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011, è stato soppresso a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, ma la relativa dotazione finanziaria è stata mantenuta e compresa nel totale complessivo di risorse che sono state attribuite ai comuni a titolo di federalismo fiscale municipale.

In proposito, sembra superfluo rammentare che le erogazioni effettuate a titolo di ICI nel corso del 2011 c concernono il ristoro integrale del minore gettito relativo all’anno 2008 come rappresentato con comunicato del 24 febbraio scorso.


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