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Limitazioni delle spese per pubblicità e spese per consulenze: i chiarimenti delle sezioni riunite della Corte dei conti (di diverso avviso rispetto ai pareri della Lombardia già pubblicati su questa rivista)

Primo

Non è possibile escludere dall’applicazione dei limiti previsti dall’art. 6, comma 7, del dl 78/2010 le spese per incarichi di consulenza ”talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all’amministrazione”.

Nel limite posto dall’art. 7 dovrebbero rientrare tutti gli incarichi indipendentemente dal livello di professionalità richiesto; diversamente da quanto osservato dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia, che nella deliberazione n. 6/2011/PAR del 10 gennaio 2011, aveva escluso dal novero delle spese soggette a limitazione le “consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all’Amministrazione”.

Secondo

Con riferimento, poi, alla problematica relativa all’esclusione dalle limitazioni delle spesa per relazioni pubbliche e pubblicità di quelle riconducibili alle finalità istituzionali sottese alla legge n. 150 del 2000, l’esclusione dalle predette limitazioni può affermarsi con certezza esclusivamente riguardo le spese c.d. obbligatorie di pubblicità, considerato anche che una diversa interpretazione, in ragione dell’ampiezza delle fattispecie contemplate dalla richiamata legge n. 150 del 2000, comporterebbe una sostanziale vanificazione degli obiettivi di riduzione della spesa perseguiti dal legislatore. Questo indirizzo è in diverso rispetto a quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che nella deliberazione n. 1076/2010/PAR del 23 dicembre 2010, che aveva avuto modo di precisare che “le limitazioni non ricomprendono gli oneri a carico dell’amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività”, in quanto l’efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un’adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l’effettivo esercizio da parte dei cittadini.

Secondo le sezioni riunite l’ulteriore esclusione, delle spese relative alla c.d. pubblicità istituzionale porterebbe inevitabilmente a privare il precetto della finalità di risparmio previste, in ragione principalmente dell’ampiezza delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni previste all’art. 1, comma 5, della legge n. 150 del 2000 e dell’assenza per gli enti locali, a differenza di quel che accade per le amministrazioni dello Stato, di momenti di direttiva e di programmazione a livello centrale da parte di un soggetto terzo (Presidenza del Consiglio) rispetto al ramo di amministrazione che sostiene la spesa. Si nota, infine, che un ulteriore argomento a supporto dell’ampiezza del dettato normativo del comma 8, tale da ricomprendere ogni spesa per pubblicità, può essere rinvenuto nell’espressa previsione di specifiche deroghe tassative: la loro presenza, infatti, ove si accedesse ad un’interpretazione restrittiva delle fattispecie ricomprese nel limite, si rileverebbe in alcuni casi non utile, potendo alcune delle predette ipotesi rientrare tra le forme di pubblicità istituzionale.

I due elementi sono oggetto della Deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 50 del 21 settembre 2011


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