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Iva al 21%: attenzione al momento impositivo

Le fatture emesse per prestazione ad aliquota ordinaria dopo il 17 settembre vanno al 21%, poiché il momento impositivo per le prestazioni di servizi coincide con l’incasso o la fatturazione.

L’aumento dell’aliquota Iva dal 20 al 21% interessa le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 138/2011 (pertanto la nuova aliquota scatta dal 17 settembre, visto che la legge di conversione n. 148/2011 è stata pubblicata in G.U. venerdi 16 settembre).

L’aliquota precedente continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate prima della decorrenza, anche se fatturate successivamente, nonché alle note di variazione che saranno emesse in relazione a operazioni pregresse.

È espressamente previsto che la nuova aliquota si applichi alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Per individuare il momento in cui l’operazione si considera effettuata occorre fare riferimento, fondamentalmente, alle disposizioni dell’art. 6 del d.P.R. 633/1972, che dettano criteri diversi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, richiedendo quindi di individuare correttamente la natura dell’operazione: nell’ipotesi di cessione di beni immobili al momento della stipula dell’atto; nel caso di cessione di beni mobili al momento della consegna o spedizione dei beni stessi, e, allorché si effettuino prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo.

 Per quanto riguarda le operazioni passive degli enti pubblici, la nuova norma prevede una disposizione speciale che potrebbe finire per aumentare il costo dei servizi acquisiti (quando l’acquisto è realizzato in ambito istituzionale, nel quale l’Iva spesa non può essere detratta). Infatti, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel comma 5 dell’art. 6 del decreto Iva (regioni, province, comuni, Asl, istituti universitari, eccetera), in base al comma 2-quater aggiunto all’art. 2 del d.l. 138, se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione, si mantiene l’aliquota del 20% anche se il corrispettivo non é stato ancora pagato, viceversa l’aliquota sale al 21% anche se la prestazione è stata resa prima del 17 settembre 2011.

Si rammenti che in base all’art. 6, comma 3, le prestazioni di servizi, salvo i casi particolari ivi previsti, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, per cui non ha alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. Per esempio, in relazione a un contratto di locazione di un bene mobile o immobile in corso, i canoni pagati dopo l’entrata in vigore della norma, anche se maturati prima, dovranno essere tassati con l’aliquota del 21%. Infatti, se in forza del concetto di esigibilità, l’imposta è in genere dovuta, al momento dell’effettuazione dell’operazione; per gli enti pubblici, tale esigibilità, è differita, ai sensi del quinto comma dell’articolo 6 d.P.R. 633/1972, al momento del pagamento.

Quindi, il cedente, al verificarsi di una delle operazioni enumerate in precedenza, è tenuto ad emettere fattura e ad effettuare regolare contabilizzazione nel registro delle fatture emesse, rinviando però l’obbligo d’imposta all’atto del pagamento del corrispettivo. Naturale conseguenza di tale previsione, è che, il comune, potrà detrarre l’IVA sull’acquisto effettuato solo dopo il pagamento della fattura. Da ciò ne consegue che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, ad esempio per risoluzione del contratto, l’imposta non sarà esigibile sebbene l’operazione sia stata fatturata (anche se saranno necessarie debite correzioni in contabilità).

È fatta salva in ogni caso la facoltà, all’emittente la fattura, di rinunciare al rinvio dell’esigibilità dell’imposta e la scelta compiuta dovrà figurare dal documento-fattura. Infatti chi si avvalere della fattura differita deve: – emettere la fattura definitiva nel momento in cui l’operazione si considera effettuata e annotarla nel registro relativo, entro i termini consueti; – computare la relativa imposta a debito nel periodo in cui avviene l’incasso del corrispettivo.

Se non ci si avvale del rinvio dell’esigibilità dell’imposta, è indispensabile che il soggetto che emette la fattura manifesti tale volontà apponendo sulla fattura l’annotazione “IVA ad esigibilità immediata”, in tal caso l’acquirente o committente può operare subito la detrazione dell’imposta, senza aspettare il pagamento. Se sulle fatture relative alle operazioni di che trattasi non risulta apposta alcuna indicazione al riguardo, le stesse si considerano ad esigibilità differita.

Di Enzo Cuzzola


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