MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Servizio di tesoreria: legittimita’ della sponsorizzazione

Il Tar ha dato ragione al comune contro il ricorso di una banca che si era vista sottrarre il servizio di tesoreria, vinto da un concorrente perché aveva offerto condizioni migliori.

TAR Marche, sez. I – Sentenza 13 settembre 2011, n. 700

1. È ben noto che, secondo la definizione ricavabile dall’art. 209 del d.lgs. 267/2000 (testo unico degli enti locali), il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie. Di conseguenza, il servizio è sostanzialmente gratuito non prevedendo un corrispettivo, ovvero un corrispettivo di importo non rilevante in relazione al canone del servizio ed alle spese di gestione del conto. Questo perché il beneficio e la remunerazione si riconducono ai positivi riflessi in termini di pubblicità e d’immagine con conseguente possibilità per il gestore di ampl iare la clientela e di sviluppare le proprie attività nelle aree ove il servizio medesimo si svolge. Ciò nonostante la gratuità, o comunque l’esiguità del corrispettivo, non elimina la necessità di espletare una gara pubblica per selezionare il gestore, avuto riguardo all’interesse dell’amministrazione di affidare il servizio di tesoreria all’operatore considerato più capace di assolvere ai delicati compiti previsti sia per il profilo tecnico-operativo (possesso di adeguate strutture organizzative, di supporti informatici, ecc.) sia per le condizioni economiche offerte (Cons. Stato, sez. VI, 19.6.2001, n. 3245 e, di recente, TAR Salerno 2.2.2010, n. 1016). Conseguentemente, è normale che gli elementi valutabili dell’offerta più vantaggiosa, in questo tipo di gare, si concentrino sulle effettive es igenze dell’ente, non rispondendo ad un modello astratto di gestione. Risulta quindi importante, a seconda delle esigenze dell’ente interessato, un tasso vantaggioso sulle giacenze di cassa o sulle anticipazioni di tesoreria. (Nel caso di specie, la stazione appaltante ha ritenuta di dare maggiore importanza al tasso attivo su giacenze e depositi (30 p.ti) rispetto a quello passivo sulle anticipazioni di cassa (10 p.ti). La controinteressata ha presentato l’offerta migliore per entrambi i parametri).

2. È legittima l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di punteggio in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri (Cons. Stato, adunanza generale, decisione n. 6/2002). Presupposti di legittimità di tale operazione sono state ritenute due circostanze: – che il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nel bando o nella lettera di invito, sicché in alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione; – che il pun teggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni non deve essere tale da costituire l’elemento discriminante principale e – per la sua oggettiva portata – tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale. Il conferimento di punteggio per tale voce deve quindi muoversi nell’ambito di una forcella esattamente definita della lex specialis della gara ed ivi resa nota ai concorrenti, tale da non comportare in alcun caso l’attribuzione di punteggi aggiuntivi direttamente e illimitatamente proporzionale al crescere dell’entità dell’offerta per la voce stessa.


https://www.bilancioecontabilita.it