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Modalità di impiego delle garanzie fidejussorie in materia di crediti tributari e non tributari da parte delle pubbliche amministrazioni

Con deliberazione n. 12/2011/G del 14/11/2011 la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha deliberato l’indagine “Modalità di impiego delle garanzie fidejussorie in materia di crediti tributari e non tributari da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Le risultanze del controllo eseguito, riferito al triennio 2007-2010, hanno dato conto di un ampio utilizzo dell’istituto in materia di contratti di appalti e di forniture di beni e servizi da parte di tutte le amministrazioni, nelle materie di specifica competenza di ciascuna di esse e nelle ipotesi di crediti tributari.

Dai dati raccolti è emerso che la maggior parte dei contratti si conclude regolarmente e le polizze vengono svincolate e che le ipotesi di inadempimento di contratti o di non completamento di progetti sono seguite dall’escussione del fidejussore.

Con riferimento alle ipotesi di contenzioso sorto a seguito di opposizione alla liquidazione della garanzia fidejussoria, e al comportamento sostanzialmente e processualmente dilatorio dei fideiussori, la Sezione ha auspicato un intervento normativo che preveda che l’iscrizione a ruolo del credito, espressamente prevista per la riscossione delle imposte, possa essere attivata sempre anche a carico dei garanti.

A tutela dell’interesse dell’erario e al fine di contenere atteggiamenti dilatori da parte dei garanti, la Corte ha raccomandato alle Amministrazioni un ampio ricorso all’emissione del provvedimento di fermo amministrativo, ex art. 69 del Regio decreto n. 2440 del 1923 nonché l’implementazione di un sistema informatizzato e condiviso di raccolta e archiviazione dei dati per consentire la conoscibilità da parte delle medesime di una c.d. “black list” in cui iscrivere i garanti inaffidabili, riferendosi l’inaffidabilità non solo all’esposizione debitoria ma anche alla quantità e alla sistematicità di contenziosi instaurati.


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