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MEMO SCADENZE: Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2011

SCADENZA

Entro il 30 novembre il Consiglio comunale provvede ad adottare la deliberazione di assestamento generale mediante la quale attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

NOZIONE

L’attuale disciplina delle variazioni di bilancio è da ricondurre, innanzitutto, alla legge n. 142/90 la quale ha dato una disciplina unitaria all’istituto superando la distinzione tra variazioni in senso stretto e storni di bilancio.

Le variazioni al bilancio sono di competenza generale ed esclusiva del Consiglio (art. 42 del TUEL) in quanto organo che lo ha approvato. Soltanto in via d’urgenza le variazioni di bilancio possono essere deliberate dalla Giunta. Tuttavia, a pena della decadenza delle stesse, devono essere ratificate dal Consiglio entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia scaduto il termine predetto.

In caso di parziale o mancata ratifica del provvedimento di variazione deliberato dalla Giunta, il Consiglio deve adottare nei successivi 30 giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Sono inoltre vietate le seguenti variazioni:

a) che comportino disavanzo nella situazione economica: le spese finanziate con le entrate iscritte nei titoli IV (entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti) e V (entrate derivanti da accensioni di prestiti) non possono essere stornate a favore degli interventi finanziati con le entrate correnti;

b) che pregiudichino gli equilibri di bilancio;

c) gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto terzi in favore di altre parti del bilancio;

d) gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

Per quanto invece concerne i prelevamenti dal fondo di riserva, essi competono alla Giunta e devono essere semplicemente comunicati al Consiglio nei termini stabiliti dal regolamento locali di contabilità.

Infine viene previsto che il consiglio dell’ente, entro il 30 novembre di ciascun anno delibera la variazione di assestamento generale, previa la verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

La normativa si può così sintetizzare:

ORGANO COMPETENTE

– consiglio; ultimo termine: 30 novembre;
– giunta, assumendo i poteri del consiglio, esclusivamente “in via d’urgenza”; ratifica del consiglio entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre.

ASSESTAMENTO GENERALE (art. 175, comma 8)
– entro il 30 novembre;
– verifica generale di tutte le voci (entrata e uscita);
– è possibile utilizzare l’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio precedente per finanziare spesa corrente (art. 187, 2° comma, lett. c)).

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (art. 176)

– è competente la Giunta;
– può essere disposto fino al 31 dicembre;
– esigenze straordinarie di bilancio o dotazioni insufficienti;
– la delibera è solamente comunicata al consiglio, nei tempi previsti dal regolamento.

VARIAZIONE AL PEG (art. 175, comma 9)

– è competente la Giunta;
– entro il 31 dicembre.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 175, D.Lgs. n. 267/2000

MODULISTICA DI RIFERIMENTO

 SCHEMA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI VARIAZIONI AL BILANCIO


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