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MEMO SCADENZE: Protesti cambiari

1/12/2011

SCADENZA

Entro il giorno successivo alla fine di ogni mese i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti – ivi compresi i segretari comunali – redigono e trasmettono alla camera di commercio l’elenco dei protesti cambiari dagli stessi levati.

 
RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 3, L. 12.2.1955, n. 77 – Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari

Art. 5, D.M. 9.8.2000 – Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti

Circ. MICA 21.12.2000, n. 3504/C – Regolamento 9 agosto 2000, n. 316, e legge 28 agosto 2000, n. 235 – Registro informatico dei protesti e nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari – Prime indicazioni


PER SAPERNE DI PIU’

I PROTESTI CAMBIARI

Il protesto è un atto pubblico con cui gli ufficiali giudiziari, notati, mediante la levata del protesto hanno il compito di comunicare alle camere di commercio tutti coloro che non hanno onorato cambiali o assegni. I protesti vengono pubblicati e resi noti mediante un registro informatico il quale viene aggiornato ogni mese.
È protestato colui che non hanno pagato eventuali cambiali o assegni emessi. I protestati dal momento che verranno censiti nel registro informatico hanno difficoltà ad ottenere prestiti o mutui, in quanto non hanno una buona reputazione creditizia.
Una volta che si è finiti sull’ elenco protesti, chiunque può consultarlo, infatti l’ elenco protestati è un registro pubblico tenuto a cura della camere di commercio, personale che vi lavora provvederà a nota dei suddetti levatori ad aggiornare l’elenco dei protestati. Il responsabile di tale procedura sarà il presidente delle camera di commercio di provincia.
Si verifica il protesto cambiario quando appunto una cambiale non viene onorata. Sarà appunto l’ufficiale giudiziario nominato a provvedere alla levata del protesto cambiario, che a differenza degli assegni, in questo caso viene comunicato anche il motivo per l’eventuale rifiuto della cambiale che può portare ai protesti cambiari. Come per gli assegni i protesti cambiari a seguito di istanza possono essere cancellati ovviamente a seguito di dovuti comportamenti.

REGISTRO PROTESTII protestati vengono inseriti in uno speciale registro protesti informatico (istituito dal Ministero dell’Industria con Decreto n. 316/2000)

, il quale è consultabile on line, su cui vengono inseriti dati anagrafici del protestato e tutte quelle informazioni inerenti al protesto contestato. Questi dati vengono aggiornati con cadenza mensile grazie appunto alle levate degli ufficiali giudiziari. I dati vengono mantenuti per 60 mesi presso il bollettino dei protesti.
Il bollettino dei protesti può essere consultato mediante una visura che si effettua presso l’ufficio protesti della camera di commercio di zona. Quando si risulta censiti presso il bollettino dei protesti è possibile richiedere la cancellazione se non sono decorsi 12 mesi dalla levata del protesto.

   

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