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Anci - Prima nota di lettura dellÂ’articolo 25 del DL liberalizzazioni

Prima nota di lettura dell’articolo 25 del decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Il decreto legge n. 1/2012, c.d. dl liberalizzazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, all’articolo 25, prevede importanti modifiche al dl 138/11 smi, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L’articolo in questione, rubricato Promozione della concorrenza nei Servizi pubblici locali si compone di cinque complessi commi.

Al comma l, lettera a) prevede l’inserimento dell’articolo 3 bis inerente Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, nel dl 138/2011.

Il nuovo articolo 3 bis dispone, al comma 1, che le Regioni e le Province Autonome, entro il 30 giugno 2012, organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali per ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, non inferiori al territorio provinciale – introducendo quindi differenti concetti geografici per le gestioni associate dei servizi, ma senza esplicitarli – tali da garantire economie di scala ed assicurare l’efficienza. Decorso il succitato termine è previsto il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri, fermo restando la scala minima provinciale.

Al comma 2 il nuovo articolo prevede che a partire dal 2013, l’affidamento dei servizi pubblici degli enti territoriali e di quelli d’ambito o bacino, se effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, costituisce elemento di valutazione della virtuosità per gli stessi enti, conseguendo l’obiettivo strutturale, realizzando un saldo finanziario pari a zero (ai sensi dell’art. 20 c.3 del dl 98/11 smi). La Presidenza del Consiglio comunica perentoriamente a fine gennaio di ogni anno, al Ministero dell’economia gli enti che hanno attuato tale le procedura; in assenza della comunicazione la virtuosità non trova applicazione.

Il comma 3 destina i finanziamenti derivanti da risorse pubbliche statali, in via prioritaria, agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali oppure ai gestori selezionati con gara o a quelli di cui l’Autorità di settore – prevista ma non identificata – abbia verificato la qualità e l’efficienza in base a specifici parametri dalla stessa definiti.

Il comma 4 dispone che gli affidatari in house sono soggetti al patto di stabilità interno, secondo le modalità previste dall’art. 18 comma 2 bis del dl 112/2008 smi, ovvero con modalità e modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno stabilite con decreto interministeriale sentita la Conferenza Unificata, con vigilanza affidata all’ente locale ovvero a quello d’ambito o bacino.

Il comma 5 dispone che le società in house per l’acquisto di beni e servizi, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 smi. Inoltre prevede che tali società per il conferimento degli incarichi ed il reclutamento del personale applicano propri provvedimenti in tal senso, nel rispetto dei principi del d.lgs. 165/01 smi art. 35, c. 3, nonché tutte le disposizioni inerenti i limiti e divieti vigenti per gli enti locali.

Il comma 2 del decreto interviene invece sulle Aziende speciali e sulle Istituzioni, modificando l’art. 114 del TUEL. Nello specifico prevede, a decorrere dal 2013, l’applicazione anche alle aziende speciali ed alle Istituzioni del Patto di stabilità interno, da definire attraverso un Decreto ministeriale da emanare entro il 30.10.2012, sentita la Conferenza Unificata. E’ anche disposto che le Aziende speciali e le Istituzioni debbano iscriversi alla camera di commercio depositando il bilancio entro il 31 maggio di ogni anno. Unioncamere trasmette al ministero dell’economie, entro il 30 giugno, l’elenco degli organismi iscritti. E’ infine previsto che sia le Aziende speciali che le Istituzioni devono applicare tutti i divieti e le limitazioni previste per l’ente locale sia per il contenimento dei costi, che per le assunzioni, le retribuzioni, le consulenze, gli oneri contrattuali, ecc. L’ente locale vigila i sull’osservanza di tali adempimenti da parte dei succitati organismi ed il Consiglio comunale ne approva i bilanci e gli altri atti fondamentali.

L’articolo 25, alla successiva lettera b) definisce invece le modifiche apportate direttamente all’articolo 4 del dl 138/11 smi, disponendo che, punto 1., l’ente locale deve definire gli specifici contenuti degli obblighi di servizio pubblico e poi procedere all’analisi di mercato per verificare l’insussistenza o la non rispondenza della libera iniziativa privata alle esigenze della collettività.

Il punto 2., sostituisce il comma 3 dell’articolo 4 e prevede che, negli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera quadro (per poter affidare i servizi in esclusiva), debba acquisire il parere obbligatorio dell’Antitrust, la quale verifica l’istruttoria compiuta dall’ente di bacino o dai Comuni, le ragioni della privativa e la correttezza dell’eventuale affidamento pluriservizi (espressamente previsto con gara), esprimendosi entro 60 gg. dalla ricezione degli atti comunali. Delibera e parere sono resi pubblici, anche sul sito internet.

Il punto 3., sostituendo il comma 4 dell’articolo 4, dispone che la verifica dell’analisi di mercato e la delibera quadro degli enti locali (in assenza dell’ente di governo locale dell’ambito) siano inviatati all’Antitrust, per acquisirne il parere obbligatorio, entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto (quindi entro il 13 agosto 2012) e comunque prima del conferimento o rinnovo della gestione dei servizi. La delibera quadro può essere adottata nei 30 gg. successivi il succitato parere. In assenza di tale atto, l’ente non può attribuire diritti di esclusiva.

Il punto 4. dispone che il bando di gara o la lettera d’invito prevedono quali elementi di valutazione dell’offerta, la misura delle economie di scala che il gestore deve conseguire per l’intera durata dell’affidamento, l’utilizzo di tali economie per la riduzione delle tariffe per gli utenti e per perseguire è politiche di efficientamento del personale.

Il punto 5. abbassa la soglia limite per gli affidamenti in house a 200.000,00 euro annui (rispetto ai precedenti 900 mila). Ciò che era già previsto nel dpr 168/10 abrogato dal referendum del giugno scorso (atto consequenziale all’abrogazione del l’art. 23 bis del dl 112/08 smi).

Il punto 6. modifica il comma 32 dell’articolo 4, inerente il c.d. periodo transitorio. La norma proroga il termine del regime transitorio per le in house al 31.12.2012 (rispetto al 31.3.2011) e per le miste al 31.3.2013 (era 30.6.2012), rendendo congruo tale adempimento rispetto alle molteplici modifiche normative intervenute. E’ disposto inoltre che, in deroga, la gestione in house può essere affidata, per un massimo di tre anni, all’azienda derivante dalla “integrazione operativa” di preesistenti gestioni dirette o in house, tale da configurare un gestore unico a livello di ambito o bacino territoriale ottimale ai sensi del succitato nuovo articolo 3 bis. In tal caso il contratto dovrà indicare una serie specifica di elementi, il cui controllo sarà effettuato annualmente dall’Autorità di regolazione del settore.

Il punto 7. inserisce il nuovo comma 32 ter nel quale è previsto che, stante il periodo transitorio, i gestori uscenti assicurano comunque l’erogazione del servizio ed il rispetto dei relativi oneri contrattuali e standard di efficienza fino al subentro del nuovo gestore o fino alla totale liberalizzazione dell’attività; tutto ciò senza indennizzi o compensi aggiunti.

Il punto 8. proroga al 31 marzo 2012 (prima era 31 gennaio 2012) il previsto decreto del Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport, relativo all’individuazione dei criteri per l’analisi di mercato, la delibera quadro e le ulteriori misure per l’attuazione della norma.

Il punto 9. prevede che il trasporto ferroviario regionale di cui al d.lgs. 422/97 smi – fatti salvi gli affidanti già deliberati, fino alla scadenza naturale dei primi 6 anni di validità, già deliberati o sottoscritti ai sensi del Reg. CE 1370/07 e dell’art. 61 della L. 99/09 – rientra nel campo di applicazione dell’articolo 4; prima era un settore escluso.

Il comma 2 del provvedimento modifica l’articolo 201 comma 4 del d.lgs. 152/06 smi (relativo alle Autorità d’ambito, prorogate al 31.12.2012 dal dl 216/11 smi) nella parte inerente la gestione integrata dei rifiuti, prevedendo che impianti, raccolta e smaltimento possano essere affidati disgiuntamente. La norma inserisce anche un comma aggiuntivo dove è disposto, per impianti i cui titolari non sono enti locali, che l’affidatario deve comunque garantire l’accesso a tariffe regolate e predeterminate e le potenzialità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d’Ambito.

L’articolo oggetto di modifica sarà comunque abrogato a fine anno, ai sensi dell’art. 2 c. 186 bis della l. 191/09 smi.

Il comma 3 modifica invece il recente tributo comunale sui rifiuti e servizi introdotto dal dl 201/11 smi sostituendo il riferimento all’affidamento in regime di privativa degli enti locali con il procedimento inerente l’attribuzione dei diritti di esclusiva, di cui all’art. 4 c. 1 del dl 138/11 smi come modificato dal provvedimento in commento.

Il comma 4 prevede che i gestori devono fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del servizio, su specifica richiesta, i dati su impianti e infrastrutture, il valore contabile iniziale, le rivalutazioni, gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire gli stessi bandi.

Il comma 5 infine dispone che nel caso di comunicazione tardiva (oltre 60 gg. dalla richiesta) o di false dichiarazioni, il Prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 500.000,00 euro.


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