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Gestione separata. Aliquote 2012

Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dall’articolo 22 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità), l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. Pertanto, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie la nuova aliquota è pari al 27,72%, mentre è pari al 18% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Circolare n. 16 del 3 febbraio 2012
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2012.

1) Aliquote contributive e di computo

L’articolo 22, comma 1 della legge di stabilità (l. n. 183 del 12 novembre 2011) ha previsto che dal 1 gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale.

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2012 e le relative aliquote di computo sono complessivamente fissate come segue:

Soggetti: soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
Aliquote : 27,72% (27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti: soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
Aliquote: 18,00%

2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012).

3) Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 18,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2012 è pari a euro 96.149,00.

4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2012

Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti, di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato v. circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002).

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011.

5) Minimale per l’accredito contributivo

Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2012 detto minimale è pari ad euro 14.930,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 18 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60 (di cui 4.031,10 ai fini pensionistici).

Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma29, L. 335/1995).


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