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Decreto semplificazione fiscale: il testo definitivo

Dopo la manovra salva Italia, il decreto sulla liberalizzazione e quello sulla semplificazione, arriva adesso il decreto sulle semplificazioni fiscali.

LeggiOggi è in possesso del testo definitivo del dl e della relazione d’accompagnamento, da un momento all’altro in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito le novità più rilevanti:

Debiti tributari: la rateizzazione

Il decreto prevede in primo luogo la possibilità, per il contribuente che decade dalla possibilità di rateizzare il proprio debito tributario, di poter comunque accedere, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all’istituto della rateazione cosiddetto “per momentanea difficoltà economica”. Maggiore flessibilità per il creditore dello Stato che può così chiedere rate crescenti ma non costanti. Una possibilità che viene meno in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Comunicazioni fiscali

Il contribuente che intende accedere a regimi fiscali speciali o usufruire di particolari benefici tributari deve presentare un’apposita comunicazione. Non decade così il contribuente dal beneficio fiscale di cui usufruisce, quando non abbia osservato tutti gli adempimenti fiscali, permettendo la presentazione in ritardo della richiesta, sempre pagando una sanzione di 258 euro. Non c’è più l’obbligo di chiedere l’indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all’Amministrazione finanziaria, perché tali dati saranno già contenuti nell’archivio dell’Anagrafe tributaria. Inoltre gli operatori del settore possono sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità.

Scontrini fiscali

L’Agenzia delle Entrate potrà elaborare le liste selettive, le cosiddette black list, con i nomi di quei contribuenti che siano stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza per mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Pressione fiscale

Nel testo approvato in via definitiva, salta la possibilità di costituire un cosiddetto fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, in cui dovevano convogliare tutte le maggiori entrate prodotte dal decreto negli anni 2012-2013 in materia di contrasto all’evasione fiscale e potenziamento della riscossione, per poi poterle utilizzare per il sostegno del reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse.

Oneri alle imprese

Allineamento delle disciplina fiscale con quella civilistica, in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali facendo decorrere i termini di presentazione della dichiarazione, relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione della società, dalla data delle iscrizioni stesse. Inoltre le stesse imprese hanno l’onere di comunicare alle Entrate le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute con operatori residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata solo in caso di operazioni di importo superiore a mille euro.

Evasione fiscale: la lotta continua

Ai fini della determinazione dei redditi, si dispone la non deducibilità di costi e spese riconducibili a fatti o attività qualificabili come reato. Lo scopo è vietare la possibilità di dedurre dei costi connessi al compimento di reati gravi, rimanendo possibili per atti che possano essere qualificati come delitti non colposi.

Giochi pubblici

I dipendenti di del Monopoli di Stato saranno autorizzati a spacciarsi per giocatori e, usando denaro attinto da un apposito fondo, potranno giocare illegalmente, ai fini di scovare i colpevoli.

Studi di settore

Slitta al 30 aprile 2012 il termine per presentare le integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011 ai fini dell’applicazione del nuovo regime premiale, tenendo conto così dell’andamento dell’economia in particolari settori o aree territoriali. Per evitare la compilazione scorretta della modulistica degli studi di settore, si può ricorrere all’accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli.

Partite Iva inattive

Un’altra novità nel decreto in oggetto sulle partite Iva inattive. Lo scopo è contenere i costi, deflazionando i contenziosi, con la previsione dell’invio automatizzato di una comunicazione ai titolari che, sebbene obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessata attività, invitandoli a pagare la relativa sanzione, ma ridotta ad un terzo. Il contribuente può ora comunicare elementi in più rispetto a quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, in modo tale che le Entrate non procedano alla cessazione d’ufficio della partita Iva.

Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva

Il decreto sulla semplificazione fiscale rende più semplici gli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva da parte dei soggetti passivi. Se attualmente tale obbligo è previsto solo per importi superiori ai 3mila euro, dal 1° gennaio 2012, gli operatori potranno comunicare il solo l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Ora in più il decreto in esame sposta l’obbligo di comunicazione telematica al Fisco dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento cedente/fornitore dal 16 del mese successivo alla ricezione alla scadenza della prima liquidazione Iva utile.

Fisco locale

Anticipato dal 31 dicembre al 20 dicembre di ogni anno il termine entro il quale le delibere di variazione dell’aliquota dell’addizionale Irpef devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia. Il fine è che queste variazioni possano avere effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione. In merito all’imposta sulle assicurazioni auto, viene estesa la possibilità di variazione di tale imposta anche per le Regioni speciali, che possono ora variare le aliquote concernenti l’imposta sulle assicurazioni auto.

Tributo comunale sui rifiuti Res

In merito al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la Res o anche detta Tares, questo è dovuto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale. Nella prima fase di applicazione il tributo sarà corrisposto in base ad una superficie convenzionale, che dovrà essere fissata dall’Agenzia del territorio in base agli elementi di consistenza che risultano in suo possesso.

Fonte: Leggioggi


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