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Rimborso IVA servizi non commerciali

Circolare Ministrero dell’Interno n. 6 del 22 marzo 2012

OGGETTO: Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2012 (quadriennio 2008/2011).

1. Premessa

L’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede, ai fini del contenimento delle tariffe, l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’Amministrazione.
Con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33, è stato stabilito che gli enti locali debbono presentare il certificato inerente il rimborso dell’I.V.A. sui servizi non commerciali entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.

2. Fiscalizzazione del contributo.

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 giugno 2011 è sopraggiunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’I.V.A. per i comuni delle regioni a statuto ordinario.
Successivamente, con d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e i successivi decreti applicativi è intervenuta la soppressione e la conseguente fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’I.V.A., per i comuni delle regioni a statuto ordinario.
Il quadro normativo risulta ulteriormente modificato con l’entrata in vigore del d. lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che ha stabilito, che a decorrere dal 2012, la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali delle province ivi compreso il contributo IVA servizi non commerciali.

3. Enti che possono presentare la certificazione.

Gli enti che allo stato attuale possono presentare la certificazione sono unicamente: i comuni e le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni ed i consorzi per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna.

4. Adempimenti delle Prefetture.

Le Prefetture – Uffici territoriali del governo, dovranno inserire entro il 30 aprile 2011 gli importi riferiti al quadriennio 2008/2011, facendo attenzione alla data di invio del certificato, sull’apposita procedura attivabile sull’intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato e dandone successivamente comunicazione a questa Direzione Centrale. La procedura informatica consente l’acquisizione dei files corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati. I certificati prodotti fuori termine (fa fede il timbro postale) vanno accantonati e va notificata agli enti interessati l’avvenuta perdita del diritto e la non ammissione alla contribuzione erariale. La trasmissione informatica dei dati comporta che la certificazione su supporto cartaceo non dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale ma trattenuta agli atti di codeste Prefetture – UTG. Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre sulla intranet, una guida operativa. Per eventuali quesiti e chiarimenti è possibile contattare la sig.ra Ortenzi al seguente numero telefonico 06/46526254 o all’e-mail rosanna.ortenzi@interno.it. Per problematiche informatiche è possibile contattare la sig.ra Cipollini allo 06/46548034. La presente circolare, trasmessa solo in via informatica, deve essere inoltrata agli enti locali della provincia con cortese urgenza, stante la ravvicinata scadenza del termine previsto dalla norma di riferimento.


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