MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


La stretta non si applica alle regioni e agli enti locali

La sentenza 144/2012 della Corte costituzionale depositata il 6 giugno in cancelleria, ha escluso le regioni e gli enti locali dalla portata applicativa delle norme restrittive sull’utilizzo delle c.d. “auto blu” contenute nel d.l. 98/2011, successivamente disciplinate nel d.P.C.M. del gennaio 2012.
La Consulta ha affermato che le norme impugnate, non presentando alcun riferimento alle autonomie territoriali, intervengono su una singola voce di spesa con un precetto rigido e puntuale, che non lascia alcun margine di discrezionalità per i destinatari, precisando che tali norme non hanno alcuna attinenza con le autonomie territoriali. Con particolare riferimento al comma 4 poi, che assegna ad un apposito d.P.C.M. la definizione delle modalità e dei limiti di utilizzo delle “auto blu”, la Corte asserisce che la sua interpretazione “non consente di ricavarne l’attribuzione al Presidente del Consiglio di un potere regolamentare nei confronti delle autonomie territoriali, perché non sussiste, nel caso in esame, una potestà legislativa esclusiva dello Stato, presupposto indefettibile per l’esercizio di detto potere” ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione.
La Corte, infine, riconosce la corretta lettura delle disposizioni in oggetto operata dal regolamento attuativo del comma 4 (d.P.C.M. del 3 agosto 2011), poi disattese dal d.P.C.M. del 12 gennaio 2012 emanato, si ricorda, per ottemperare ad una sentenza del TAR Lazio che, accogliendo un ricorso sollevato dalle associazioni dei consumatori, aveva chiesto al Governo di riesaminare la materia .


https://www.bilancioecontabilita.it