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Certificato al bilancio di previsione 2012.

Comunicato Ministero dell’Interno 27 aprile 2012(aggiornato al 20 giugno 2012)

Ad integrazione ed aggiornamento delle informazioni contenute nel modello di certificazione al bilancio di previsione, si rammenta che il comma 10 dell’articolo 4 del decreto legge n. 16 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ha abrogato le addizionali comunali e provinciali sul consumo di energia elettrica, a decorrere dall’1 aprile 2012, anche per i comuni e le province ricadenti nelle regioni a statuto speciale (le analoghe addizionali previste per comuni e province delle regioni a statuto ordinario sono state abrogate già a tutto l’1 gennaio 2012 da altre disposizioni avente forza di legge).

Pertanto, la nota n. 4 del Quadro 2- Entrate del certificato al bilancio di previsione 2012 dei comuni, nonché la nota n. 5 del Quadro n. 2- Entrate delle province vanno lette alla luce di tale indicazione, ossia che si tratta di entrate a titolo di addizionale sul consumo dell’energia elettrica dovute agli enti locali a tutto il 31 marzo 2012.

Con riguardo alla entrata da Tariffa di igiene ambientale, per la quale vi è stata la recente pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012, la collocazione della voce contabile nel modello di certificazione previsto per i comuni viene mantenuta secondo le istruzioni di cui alla circolare del MEF-Dipartimento delle finanze n. 3/DF dell’11 novembre 2010 ricognitiva del quadro normativo vigente in materia, in attesa di aggiornamenti sulla tematica da parte della predetta Amministrazione.

La nota n. 2 al quadro contabile 6 bis del modello di comuni e unioni di comuni, province e comunità montane – che è denominato “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” – va letta anche alla luce delle modifiche successivamente apportate all’articolo 58 ex d.l. n. 112/2008 convertito dalla legge n.133/2008 dalle disposizioni di cui all’art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall’art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Per i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 2012 prima dell’istituzione dell’imposta municipale propria e, quindi prevedendo in bilancio l’entrata da Ici, potranno indicare tale entrata da ICI nella voce “Altre imposte” cod. 2030 del certificato al bilancio di previsione 2012; si rammenta, in proposito, che il certificato al bilancio di previsione ex articolo 161 del tuoel (ed analogamente anche il certificato al rendiconto di bilancio) riproduce i dati del relativo atto di bilancio e, quindi, deve essere ad esso conforme. Inoltre, sembra superfluo rappresentare che, in tali casi, andranno operate le necessarie variazioni al bilancio di previsione già approvato per contemplare l’entrata da IMU in luogo di quella da ICI.

Si fa presente, altresì, che non andrà compilato il dato dell’aliquota dell’addizionale Irpef presente nel quadro 2-bis (aliquote e tariffe) del certificato al bilancio di previsione 2012 per i comuni che hanno stabilito aliquote di tale addizionale diversificate in relazione a scaglioni di reddito, in conformità a quanto previsto al comma 11 dell’articolo 1 del decreto legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.


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