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Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”

Predisposta l’applicazione per l’acquisizione delle informazioni concernenti il patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”.
I comuni che prevedono di conseguire, nel 2012, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno possono comunicare, entro il 30-06-2012, l’entità dello spazio finanziario che sono disposti a cedere (o a richiedere).
Le comunicazioni devono pervenire alla Ragioneria Generale dello Stato sia mediante il sistema web sia a mezzo raccomandata a/r.

Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” (art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

Il comune che prevede di conseguire, nel 2012, un differenziale positivo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno può comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno 2012, l’entità dello spazio finanziario che è disposto a cedere. La cessione di spazi finanziari e la contestuale acquisizione degli stessi mediante il c.d patto “regionale verticale” a ristoro, anche parziale, degli spazi ceduti,  potrebbe configurarsi come una potenziale forma elusiva delle regole del patto nazionale con particolare riferimento all’attribuzione del contributo previsto per gli enti cedenti. Pertanto, si ritiene che non debba essere operata la sovrapposizione dei due meccanismi che, peraltro, determina una riduzione degli spazi finanziari complessivi concessi al comparto dei comuni.

Il comune che prevede di conseguire, nel 2012, un differenziale negativo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno può richiedere, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno 2012, lo spazio finanziario di cui necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale. Il comune che nel 2012 riceve spazi finanziari, nei due anni successivi aumenta (peggiora) il proprio obiettivo di un importo complessivo pari agli spazi finanziari ricevuti.
Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l’attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.
Qualora l’entità degli spazi ceduti superi l’ammontare degli spazi finanziari richiesti, l’utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.
Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora)  il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.
La variazione dell’obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito  nel 2012 (calcolata per difetto nel 2013 e per eccesso nel 2014).
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione dell’obiettivo conseguente all’applicazione del meccanismo di compensazione nazionale “orizzontale” trova evidenza nella fase 3-D del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/12/C presente nell’applicazione web dedicata al patto di stabilità interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari ceduti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
Al comune che cede uno spazio finanziario è attribuito un contributo, da iscrivere tra le entrate correnti, pari allo spazio ceduto ed attribuito ai comuni richiedenti, destinato alla riduzione del debito. Tale contributo non è conteggiato tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno e, pertanto, in fase di monitoraggio tale entrata è detratta dal totale delle entrate correnti.
In caso di offerta di spazi finanziari complessivamente superiori all’importo previsto dall’art. 4-ter, comma 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, il contributo per ciascun comune è ridotto proporzionalmente agli spazi ceduti e attribuiti.  

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e i prospetti di rilevazione (in attesa di pubblicazione in G.U.)

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si ritiene utile diffondere il testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 giugno 2012, n. 0020386, concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui all’articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183. I nuovi prospetti per la determinazione degli obiettivi programmatici, disponibili sul sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, devono essere trasmessi, utilizzando esclusivamente il citato sistema web, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Ragioneria generale dello Stato


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