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Patto di stabilità 2011, via alle sanzioni

Scatta, per gli enti locali inadempienti al patto di stabilità 2011, la sanzione che va fino al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. Le regole per l’applicazione della misura, in applicazione di una nota del 19 giugno scorso della Ragioneria generale dello Stato, sono messe nero su bianco dal Ministero dell’interno in un decreto datato 26.7.2012. I dati di consuntivo più recenti alla data della comunicazione degli enti inadempienti da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, e quindi quelli da tenere in considerazione ai fini del decreto, sono quelli relativi all’annualità di certificazione al rendiconto di bilancio dell’anno 2010. Su questi dunque si effettuano i calcoli per la determinazione del 3 per cento delle entrate correnti (ove non risulti trasmessa la certificazione al rendiconto di bilancio 2010, va considerata la certificazione più aggiornata acquisita ai sensi dell’articolo 161 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 alla data del 23.7.2012). Per effetto del provvedimento, i comuni inadempienti per non aver rispettato il patto di stabilità relativo all’anno 2011, il cui elenco è riportato nell’allegato A al provvedimento stesso, sono soggetti, nell’esercizio finanziario 2012, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell’anno 2010 o comunque nell’ultima certificazione disponibile. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della regione Siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza del fondo, l’ente dovrà comunque versare la restante somma allo Stato entro il 31 dicembre 2012. Tra i comuni che si trovano in queste condizioni, vi sono enti di medie dimensioni come Gallarate, per i quali le somme da riversare oscilleranno tra 400 mila e quasi 600 mila euro. Per i comuni inadempienti al patto di stabilità interno relativo all’anno 2011 per mancato invio della certificazione, ovvero per invio di certificazione  non conforme alle modalità di legge, riportati nell’allegato B al provvedimento (che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), scatterà nell’esercizio finanziario 2012 una sanzione secca pari  al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al rendiconto di bilancio dell’anno 2010 o nell’ultimo disponibile. Anche in questo caso la sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti  per i comuni ricadenti nei territori della  regione Siciliana e della regione Sardegna. E in caso di incapienza, l’ente dovrà versare la restante somma  entro il 31 dicembre 2012 allo Stato. Ma c’è una via d’uscita, prevista da ultimo dal decreto del Ministero dell’economia e finanze n. 21094 del 9 marzo 2012: la sanzione verrà disapplicata nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo al Ministero dell’economia e delle finanze, sia  conforme e attesti il rispetto del patto. Qualora sia  trasmessa in ritardo e non attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicheranno le sanzioni previste per gli enti di cui all’allegato A del decreto.


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