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Indennità di funzione e permessi retribuiti ai presidenti di circoscrizione nei comuni con meno di 250.000 abitanti

Con esclusione dei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti il legislatore ha stabilito nel d.l. 201/2011, art. 23, comma 22 (testo convertito in legge 214/2011), che “la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna remunerazione, indennità o gettone di presenza”. Conseguentemente, solo ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione superiore ai 250.000 abitanti può essere concessa una indennità di funzione.

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