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Misure urgenti per la crescita del paese - Testo coordinato con la legge di conversione

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83

Testo del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83  (in  supplemento
ordinario n. 129/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  147
del 26 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7  agosto
2012, n. 134 (in questo stesso supplemento ordinario  alla  pag.  1),
recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.». (12A08941) 

Titolo I MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L’EDILIZIA ED I TRASPORTI
Capo I Infrastrutture – Misure per l’attrazione di capitali privati

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche'  dell'art.10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione della disciplina relativa all'emissione di  obbligazioni
  e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto - project
  bond 
 
  1. Gli  interessi  delle  obbligazioni  di  progetto  emesse  dalle
societa' di cui all'articolo 157 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i
titoli del debito pubblico. 
  2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti:  «e
dalle societa' di cui all'articolo 157  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163». 
  3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento
prestate in relazione alle emissioni  di  obbligazioni  e  titoli  di
debito da parte delle societa' di cui all'articolo  157  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  nonche'  le  relative  eventuali
surroghe,  postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni   anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro,  ipotecarie
e catastali in misura fissa di cui  rispettivamente  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131  e  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  3,  si  applicano  alle
obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni  ai  sensi  dell'articolo
157 (( del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  )),  anche  ai
fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per  la
realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al  servizio
di pubblica utilita' di cui sia titolare. 

        
      

Titolo I MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L’EDILIZIA ED I TRASPORTI
Capo I Infrastrutture – Misure per l’attrazione di capitali privati

                               Art. 2 
 
 
Disposizioni in materia di finanziamento di  infrastrutture  mediante
                          defiscalizzazione 
 
  1. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'alinea e' (( sostituito dal )) seguente: 
  «1. Al fine di favorire la realizzazione di  nuove  infrastrutture,
previste in  piani  o  programmi  di  amministrazioni  pubbliche,  da
realizzare con contratti di  partenariato  pubblico  privato  di  cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, riducendo ovvero azzerando il  contributo  pubblico  a  fondo
perduto,  in  modo  da   assicurare   la   sostenibilita'   economica
dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto  conto  delle
condizioni di mercato, possono essere previste, per  le  societa'  di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  nonche',  a  seconda  delle  diverse   tipologie   di
contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»; 
  b) il comma 2-ter e' soppresso; 
  c) al comma 2-quater: 
  1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis»; 
  2) le parole: «di  cui  ai  predetti  commi  2-bis  e  2-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»; 
    d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: 
  «2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo  1,
commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con  riguardo
agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed  in  parte
finanziati ai sensi del citato comma 991.». 

        
      

Titolo I MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L’EDILIZIA ED I TRASPORTI
Capo I Infrastrutture – Misure per l’attrazione di capitali privati

                               Art. 3 
 
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la  predisposizione
  degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto 
 
  1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. In relazione alle procedure di  cui  all'articolo  153  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio
di fattibilita' per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni  fornite   in   sede   di   conferenza   possono   essere
motivatamente  modificate   o   integrate   solo   in   presenza   di
significativi   elementi   emersi   nelle   fasi    successive    del
procedimento.». 
  2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Lo studio di fattibilita'  da  porre  a  base  di  gara  e'
redatto  dal  personale  delle  amministrazioni   aggiudicatrici   in
possesso   dei   requisiti   soggettivi   necessari   per   la    sua
predisposizione in funzione delle diverse professionalita'  coinvolte
nell'approccio   multidisciplinare   proprio    dello    studio    di
fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare  la
redazione  dello  studio  di   fattibilita'   a   soggetti   esterni,
individuati con le procedure previste dal  presente  codice.  ((  Gli
oneri  connessi  all'affidamento  di  attivita'  a  soggetti  esterni
possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto ))». 

        
      

Titolo I MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L’EDILIZIA ED I TRASPORTI
Capo I Infrastrutture – Misure per l’attrazione di capitali privati

                               Art. 4 
 
 
((  Percentuale  minima  di  affidamento  di  lavori  a  terzi  nelle
                             concessioni 
 
  1. All'articolo 51,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «cinquanta  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «60 per cento»; 
  b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1º gennaio 2014». )) 

        
      

Titolo I MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L’EDILIZIA ED I TRASPORTI
Capo I Infrastrutture – Misure per l’attrazione di capitali privati

                            (( Art. 4 bis 
 
 
                     Contratto di disponibilita' 
 
  1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei  rischi  tra  le
parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per
gli eventi  incidenti  sul  progetto,  sulla  realizzazione  o  sulla
gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire  di  norme  o
provvedimenti  cogenti  di   pubbliche   autorita'.   Salvo   diversa
determinazione contrattuale e  fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 5, i rischi sulla costruzione  e  gestione  tecnica  dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni,  pareri,
nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono  a  carico
del soggetto aggiudicatore»; 
  b)  al  comma  5  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:
«L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario  il
ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si  applicano  ai
contratti stipulati successivamente alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. )) 

        
      

Capo II Infrastrutture – Misure di semplificazione e accelerazione

                               Art. 5 
 
Determinazione corrispettivi a base di gara per  gli  affidamenti  di
  contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
 
  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «Ai   fini   della
determinazione dei corrispettivi  da  porre  a  base  di  gara  nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla  parte  II,  titolo  I,
capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  applicano
i parametri individuati con il decreto di cui al  primo  periodo,  da
emanarsi, per gli  aspetti  relativi  alle  disposizioni  di  cui  al
presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti; con il medesimo  decreto  sono  altresi'  definite  le
classificazioni delle prestazioni professionali relative ai  predetti
servizi.  I  parametri  individuati   non   possono   condurre   alla
determinazione di un importo  a  base  di  gara  superiore  a  quello
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.». 
  2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9  comma  2,
penultimo  periodo,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  ((
introdotto  dal  comma  1  del  presente  articolo  )),  le   tariffe
professionali e le classificazioni delle  prestazioni  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n.  1  del
2012  possono  continuare  ad  essere  utilizzate,  ai   soli   fini,
rispettivamente, della determinazione del corrispettivo  da  porre  a
base di gara per l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi
attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  dell'individuazione
delle prestazioni professionali. 

        
      

Capo II Infrastrutture – Misure di semplificazione e accelerazione

                               Art. 6 
 
 
Utilizzazione  crediti  d'imposta  per  la  realizzazione  di   opere
                          infrastrutturali 
 
  1.  Al  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito   con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo  l'articolo  26,
e' inserito il seguente: 
  «Art.  26-bis  (Utilizzazione   di   crediti   d'imposta   per   la
realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al
miglioramento  dei  servizi  pubblici  locali).  -  1.  A   decorrere
dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato  dall'articolo  34
della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  dei  crediti  di  imposta
compensabili ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, non si applica  agli  enti  locali  che  abbiano
maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi  distribuiti
dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni. 
  2. I rimborsi dovuti ai sensi  dell'articolo  1,  comma  52,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma  1
sono destinati esclusivamente alla  realizzazione  di  infrastrutture
necessarie per il miglioramento dei servizi  pubblici,  nel  rispetto
degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.». 

        
      

Capo II Infrastrutture – Misure di semplificazione e accelerazione

                               Art. 7 
 
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie  e
  di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini 
 
  1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato
I del  regolamento  emanato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1º  agosto  2011,  n.  151,  esistenti   alla   data   di
pubblicazione   del    predetto    regolamento,    gli    adempimenti
amministrativi stabiliti  dal  medesimo  regolamento  sono  espletati
entro i  sei  mesi  successivi  al  completamento  degli  adeguamenti
previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  ((  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. )) 
  2. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita'  di  cui  al
comma 1 del  presente  articolo,  i  gestori  presentano  al  Comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente  competente,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del  presente  decreto,  una  scheda   asseverata   da   un   tecnico
qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio
allo stato esistenti,  nonche'  una  relazione  riportante,  per  gli
aspetti  di  sicurezza  antincendio,  il  programma  operativo  degli
interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti. 
  (( 2-bis. All'articolo 11, comma  4,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011,  n.  151,  le
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». )) 
  3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito  dal
seguente: 
  «2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   puo'
autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente  capo,  altri
laboratori ad effettuare: 
  a) prove sui materiali da costruzione; 
  b) (( (soppressa) )); 
  c) prove di laboratorio su terre e rocce.». 

        
      

Capo II Infrastrutture – Misure di semplificazione e accelerazione

                               Art. 8 
 
 
                       Grande evento EXPO 2015 
                    e Fondazione La Grande Brera 
 
  1.  Al  fine  di  reintegrare  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
nell'importo originariamente previsto,  per  la  realizzazione  delle
opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento
EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di (( 9.092.408 euro per  il
2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro )) per il 2014
e di 987.450 euro per il 2015. 
  (( 1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata  alla
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano  per  straordinari  interventi
conservativi e manutentivi del Duomo di  Milano  necessari  anche  in
vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. )) 
  2. All'articolo 14, comma 2, (( primo periodo )), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, dopo la  parola:  «urgente»,  sono  aggiunte  le
seguenti:  «.  ((  Il  Commissario  straordinario  )),  con   proprio
provvedimento, puo' nominare  uno  o  piu'  delegati  per  specifiche
funzioni.». 
  (( 2-bis. Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  delle  opere
necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine  di  cui  al
comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n.  163,  per  l'espressione  del  parere  sui  progetti
relativi alle predette opere da rendere ai sensi del  medesimo  comma
5, e' stabilito in trenta giorni non  prorogabili.  A  tale  fine  il
Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  anche  convocando  sedute
straordinarie, procede all'esame  dei  progetti  relativi  al  grande
evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso  in  cui  il
parere debba essere espresso dai comitati tecnici  amministrativi  di
cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e'  fissato  entro
trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita'  di  cui  al
periodo precedente. )) 
  (( 2-ter. All'articolo 32, comma 17,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111,  le  parole:  «con  provvedimento  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, su  richiesta  degli  interessati,  e
sentito A.N.A.S» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta  degli
interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita
valutazione  tecnica,  sono  individuati  specificamente   i   tratti
stradali oggetto di deroga e,  in  relazione  ad  essi,  le  distanze
minime da osservare». )) 
  3. A seguito dell'ampliamento e della  risistemazione  degli  spazi
espositivi della Pinacoteca  di  Brera  e  del  riallestimento  della
relativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
nell'anno  2013,  costituisce  la  fondazione  di   diritto   privato
denominata  «Fondazione  La  Grande  Brera»,  con  sede  in   Milano,
finalizzata  al  miglioramento  della  valorizzazione  dell'Istituto,
nonche' alla gestione secondo criteri di efficienza economica. 
  4. La Fondazione di cui al comma  3  e'  costituita  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e
del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in  uso
alla  Fondazione,  mediante  assegnazione  al   relativo   fondo   di
dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera,  dell'immobile
che la ospita,  nonche'  degli  eventuali  ulteriori  beni  mobili  e
immobili individuati con apposito decreto  ministeriale.  Lo  statuto
della Fondazione prevede l'esercizio da  parte  del  Ministero  della
vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione
delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita'  della
Fondazione. 
  5. Oltre al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  che
assume la qualita' di fondatore, possono partecipare alla  Fondazione
di cui al  comma  3,  in  qualita'  di  soci  promotori,  secondo  le
modalita' stabilite dallo statuto,  gli  enti  territoriali  nel  cui
ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno  di  contribuire
stabilmente  al  fondo  di  gestione  in  misura  non  inferiore   al
Ministero. Possono  altresi'  diventare  soci,  previo  consenso  del
fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i
quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo
di gestione della Fondazione nella  misura  e  secondo  le  modalita'
stabilite dallo statuto. 
  6.  Il  funzionamento  della  Fondazione  di  cui  al  comma  3  e'
assicurato  mediante  un  apposito  fondo  di  gestione,   alimentato
annualmente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per  un
importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede,
a   decorrere   dal   2013,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,  con  specifico
riferimento alle risorse di parte corrente. 
  7. La Fondazione di cui al comma  3  puo'  avvalersi  di  personale
appartenente ai ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita'
di soci promotori, sulla base di  protocolli  d'intesa  stipulati  ai
sensi  dell'articolo  23-bis,  commi  7  e  seguenti,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I  protocolli  d'intesa  prevedono
l'integrale rimborso della  spesa  per  il  suddetto  personale  alle
amministrazioni  di  appartenenza.  La  gestione  finanziaria   della
Fondazione e' soggetta al controllo della Corte dei conti. 

        
      

Capo III Misure per l’edilizia

                               Art. 9 
 
 
                     Ripristino IVA per cessioni 
                    e locazioni nuove costruzioni 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, primo comma, i numeri  8),  8-bis)  e  8-ter)
sono sostituiti dai seguenti: 
  «8) le locazioni e gli affitti, relative  cessioni,  risoluzioni  e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle
destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese  costruttrici  degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche  tramite  imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere
c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  di  fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto  del
Ministro delle infrastrutture, di  concerto  con  il  Ministro  della
solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  ed
il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile  2008,  e  di  fabbricati  strumentali   che   per   le   loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza
radicali trasformazioni; 
  8-bis) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed  f),  del  Testo  Unico
dell'edilizia di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle  effettuate  dalle
stesse imprese anche successivamente nel caso  in  cui  nel  relativo
atto  il  cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
l'imposizione, e le  cessioni  di  fabbricati  di  civile  abitazione
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del  Ministro
delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel  relativo  atto
il   cedente   abbia   espressamente   manifestato   l'opzione    per
l'imposizione; 
  8-ter) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili  di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,  escluse  quelle
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi  o  dalle  imprese
che vi  hanno  eseguito,  anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f),  del
Testo Unico dell'edilizia di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla  data  di
ultimazione della costruzione o  dell'intervento,  e  quelle  per  le
quali nel relativo atto il cedente  abbia  espressamente  manifestato
l'opzione per l'imposizione;»; 
  b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera  a-bis)  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato  di
cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le
quali nel relativo atto il cedente  abbia  espressamente  manifestato
l'opzione per l'imposizione»; 
  c)  alla  tabella  A,  parte  terza,  il  n.  127-duodevicies)   e'
sostituito dal seguente: 
  «127-duodevicies)  locazioni  di  fabbricati  abitativi  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  c),
d) ed f), del  Testo  Unico  dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  locazioni  di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come  definiti  dal
((  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  22  aprile   2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». )) 

        
      

Capo III Misure per l’edilizia

                               Art. 10 
 
Ulteriori misure per la ricostruzione  e  la  ripresa  economica  nei
  territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 
 
  1. I Commissari  delegati  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  provvedono,  nei  territori  dei
comuni delle province di Bologna, Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio
Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e  29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1º  giugno  2012  di  differimento  dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori  indicati  nei  successivi  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, in  termini  di  somma  urgenza  alla  progettazione  e
realizzazione   di   moduli   temporanei   abitativi   -    destinati
all'alloggiamento provvisorio delle  persone  la  cui  abitazione  e'
stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di  rilevazione  dei
danni di tipo «E» o «F», ai sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del  5  maggio  2011  -  ovvero  destinati  ad
attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere
di  urbanizzazione  e  servizi,  per  consentire  la  piu'  sollecita
sistemazione  delle  persone  fisiche  ivi  residenti  o  stabilmente
dimoranti,  ove  non  abbiano  avuto  assicurata  altra  sistemazione
nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. 
  2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci  dei  comuni
interessati,  alla   localizzazione   delle   aree   destinate   alla
realizzazione dei moduli di cui al comma  1,  anche  in  deroga  alle
vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree
di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non  si
applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Il
provvedimento di localizzazione comporta  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e
costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. 
  3. L'approvazione delle  localizzazioni  di  cui  al  comma  2,  se
derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici,  costituisce  variante
degli stessi  e  produce  l'effetto  della  imposizione  del  vincolo
preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione
dei moduli temporanei  dovranno  essere  soggette  alla  destinazione
d'uso di area di ricovero. In deroga alla  normativa  vigente  ed  in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro  avente
diritto o interessato (( da essa previste, i Commissari  delegati  ))
danno notizia della avvenuta localizzazione  e  conseguente  variante
mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due
giornali, di cui uno a  diffusione  nazionale  ed  uno  a  diffusione
regionale. L'efficacia del provvedimento  di  localizzazione  decorre
dal momento della pubblicazione all'albo  comunale.  Non  si  applica
l'articolo 11  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  4. Per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali  espropriazioni
delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari
delegati provvedono, prescindendo da  ogni  altro  adempimento,  alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di  immissione  in
possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso  costituisce
provvedimento di provvisoria  occupazione  a  favore  dei  Commissari
delegati o di espropriazione, se  espressamente  indicato,  a  favore
della   Regione   o   di   altro   ente   pubblico,   anche   locale,
specificatamente  indicato  nel  verbale  stesso.   L'indennita'   di
provvisoria  occupazione  o  di  espropriazione  e'  determinata  dai
Commissari delegati entro dodici mesi dalla  data  di  immissione  in
possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la
data del 29 maggio 2012. 
  5. Avverso il provvedimento di  localizzazione  ed  il  verbale  di
immissione   in   possesso   e'   ammesso   esclusivamente    ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse  le  opposizioni  amministrative  previste  dalla   normativa
vigente. 

  6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque
di un titolo ablatorio valido, puo' essere  disposta  dai  Commissari
delegati,  in  via  di  somma  urgenza,  con  proprio  provvedimento,
espressamente  motivando  la   contingibilita'   ed   urgenza   della
utilizzazione. L'atto di acquisizione  di  cui  all'articolo  42-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n.  327,  e'  adottato,  ove  ritenuto  necessario,  con   successiva
ordinanza,  dai  Commissari  delegati   a   favore   del   patrimonio
indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale. 
  7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le
modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice  dei  contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  compatibilmente  con  il  quadro
emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito  locale,  degli
ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In
deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, e' consentito il subappalto delle  lavorazioni  della  categoria
prevalente fino al cinquanta per cento. 
  8. Alla realizzazione dei moduli  temporanei  destinati  ad  uffici
pubblici ovvero all'attivita'  scolastica,  provvedono  i  presidenti
delle regioni di cui all'articolo 1,  comma  2  del  decreto-legge  6
giugno  2012,  n.  74,  potendosi  anche  avvalere   del   competente
provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti
uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle  proprie
attivita'  istituzionali,  con  le  risorse   umane   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  9. I  Commissari  delegati  possono  procedere  al  reperimento  di
alloggi per le persone sgomberate  anche  individuando  immobili  non
utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle
abitazioni riparate  o  ricostruite,  assicurando  l'applicazione  di
criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 
  10. Secondo criteri indicati dai Commissari  delegati  con  proprie
ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al  comma
8  e'  effettuata  dal  sindaco  del  comune  interessato,  il  quale
definisce le modalita' dell'uso provvisorio,  anche  gratuito,  degli
stessi da parte dei beneficiari. 
  11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1º  giugno  2012  di  differimento  dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori  indicati  nei  successivi  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, predispongono,  d'intesa  con  i  Commissari  delegati,
sentito il presidente della provincia territorialmente competente,  e
d'intesa  con  quest'ultimo  nelle  materie  di  sua  competenza,  la
ripianificazione  del  territorio  comunale  definendo  le  linee  di
indirizzo strategico per assicurarne la ripresa  socio-economica,  la
riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione
del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto  degli
insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1. 
  12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo,
si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
  13. Per consentire l'espletamento da  parte  dei  lavoratori  delle
attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35  per
cento delle  risorse  destinate  nell'esercizio  2012  dall'INAIL  al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute  e  sicurezza  del  lavoro  -  bando  ISI  2012  -  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e successive modificazioni, viene  trasferito  alle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in  sicurezza,  anche
attraverso la loro ricostruzione,  dei  capannoni  e  degli  impianti
industriali  a  seguito  degli  eventi  sismici  che  hanno   colpito
l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione  fra  le  regioni
interessate delle somme di  cui  al  precedente  periodo,  nonche'  i
criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta  dei
presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.  Si  applicano,
in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma  2,
del decreto-legge n. 74 del 2012. 
  14. Sulla  base  di  apposita  convenzione  da  stipularsi  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Fintecna  o  societa'  da
questa   interamente   controllata   assicura   ((    alle    regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e  Veneto  ))  il  supporto  necessario  ((
unicamente )) per  le  attivita'  tecnico-ingegneristiche  dirette  a
fronteggiare  con  la  massima  tempestivita'   le   esigenze   delle
popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai
sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74  del  2012.  Ai
relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli  anni
2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
  15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A  tal  fine,  i
Presidenti  delle  regioni  possono  costituire  apposita   struttura
commissariale,  composta  di  personale  dipendente  delle  pubbliche
amministrazioni in posizione di comando o  distacco,  nel  limite  di
quindici unita', i cui  oneri  sono  posti  a  carico  delle  risorse
assegnate  nell'ambito  della  ripartizione   del   Fondo,   di   cui
all'articolo 2,  con  esclusione  dei  trattamenti  fondamentali  che
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.». 
  (( 15-bis. All'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) le modalita' di predisposizione e  di  attuazione  di  un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli  edifici  ad  uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese,  a  tale
fine equiparati agli immobili di cui alla lettera  a).  I  Presidenti
delle regioni -  Commissari  delegati,  per  la  realizzazione  degli
interventi  di  cui  alla  presente   lettera,   stipulano   apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la  celere  esecuzione  delle  attivita'  di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento  sismico,  onde  conseguire  la  regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi». 
  15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo  con  le  ulteriori
amministrazioni interessate,  i  Presidenti  delle  regioni  possono,
inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza  pubblica,  di  soggetti  attuatori  all'uopo  nominati,  cui
affidare specifici settori di intervento  sulla  base  di  specifiche
direttive e indicazioni appositamente impartite. )) 

        
      

Capo III Misure per l’edilizia

                               Art. 11 
 
 
            Detrazioni per interventi di ristrutturazione 
                   e di efficientamento energetico 
 
  1. Per le spese documentate, sostenute dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013,  relative  agli
interventi di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda pari  al  50  per  cento,  fino  ad  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis. 
  2. (( All'articolo 1, comma 48, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e successive modificazioni, le parole:  «entro  il  31  dicembre
2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013». 
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a  1,7
milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014
e a 11,3 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015  fino
all'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. )) 
  3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, l'ultimo periodo  e'  soppresso;  la  presente  disposizione  si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2012. 

        
      

Capo III Misure per l’edilizia

                               Art. 12 
 
 
                    Piano nazionale per le citta' 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone  un
piano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree
urbane con particolare riferimento a quelle degradate.  A  tal  fine,
con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la
Cabina di  regia  del  piano,  composta  da  due  rappresentanti  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  cui  uno  con
funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza  delle
Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  del
Ministero  dell'interno,  dei  Dipartimenti  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione  economica,  per
la cooperazione internazionale e l'integrazione  e  per  la  coesione
territoriale,  dell'Agenzia  del  demanio,  della  Cassa  depositi  e
prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste  di
osservatori,  da  un  rappresentante  del  Fondo   Investimenti   per
l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da  un  rappresentante  dei
Fondi di  investimento  istituiti  dalla  societa'  di  gestione  del
risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze  costituita  ai
sensi dell'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111;
con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di  funzionamento
della Cabina di regia. ((  Ai  rappresentanti  delle  amministrazioni
pubbliche nella Cabina di regia non e' corrisposto alcun  emolumento,
indennita' o rimborso di spese. 
  1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   riferiscono   alle   Commissioni
parlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regia
con apposita relazione allegata al Documento di economia  e  finanza.
)) 
  2. Ai fini della predisposizione del piano di cui  al  comma  1,  i
comuni  inviano  alla  Cabina  di  regia  proposte  di  Contratti  di
valorizzazione  urbana  costituite  da  un  insieme   coordinato   di
interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando: 
  a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto  di
trasformazione e valorizzazione; 
  b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici  che
privati,  comprensivi  dell'eventuale  cofinanziamento   del   comune
proponente; 
  c) i soggetti interessati; 
  d) le eventuali premialita'; 
  e) il programma temporale degli interventi da attivare; 
  f) la fattibilita' tecnico-amministrativa. 
  3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti
criteri: 
  a) immediata cantierabilita' degli interventi; 
  b)  capacita'  e  modalita'  di  coinvolgimento   di   soggetti   e
finanziamenti pubblici e privati  e  di  attivazione  di  un  effetto
moltiplicatore  del  finanziamento  pubblico  nei   confronti   degli
investimenti privati; 
  c)   riduzione   di   fenomeni   di    tensione    abitativa,    di
marginalizzazione e degrado sociale; 
  d)  miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale   anche   con
riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano; 
  e) miglioramento della qualita'  urbana,  del  tessuto  sociale  ed
ambientale  ((  e  contenimento  del  consumo  di  nuovo  suolo   non
edificato. )) 
  4. La Cabina di regia, sulla base degli  apporti  e  delle  risorse
messe a disposizione dai vari organismi che la compongono,  definisce
gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa
propone  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   la
destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalita'
del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia  promuove,
di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del  Contratto
di  valorizzazione  urbana  che  regolamenta  gli  impegni  dei  vari
soggetti  pubblici  e  privati,  prevedendo  anche  la   revoca   dei
finanziamenti  in  caso  di  inerzia  realizzativa.   L'insieme   dei
Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per
le citta'. 
  5.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti   dal   presente
articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e  fino  al  31
dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per
l'attuazione  del  piano  nazionale  per  le   citta'»,   nel   quale
confluiscono le risorse, non utilizzate  o  provenienti  da  revoche,
relativamente ai seguenti programmi: 
  a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  per  i  quali  non  siano  stati
ratificati, entro il termine del 31 dicembre  2007,  gli  accordi  di
programma previsti dall'articolo 13, comma 2,  del  decreto-legge  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 2006, n. 51,  e  gia'  destinate  all'attuazione  del  piano
nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma  12,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, nella  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e  successive
modificazioni; 
  b) programmi di recupero urbano finanziati ai  sensi  dell'articolo
2, comma 63, lettera b),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
dell'articolo 1, comma 8 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  e
dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
  c) programmi innovativi  in  ambito  urbano,  finanziati  ai  sensi
dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente  articolo,  nel
limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di  euro  24  milioni  per
l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50  milioni
per ciascuno degli anni 2015,  2016  e  2017,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5  che
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5. 
  7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge  13  maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma
entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma  2,  della
legge  28  febbraio  2006,  n.  51,  possono   essere   rilocalizzati
nell'ambito della medesima regione ovvero in  regioni  confinanti  ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni
caso, la possibilita' di frazionare uno stesso programma  costruttivo
in piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica  degli  Accordi
di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2013. 
  8. All'articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di  cui  all'articolo
18  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203,  si  applicano  i
limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  5
agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto
1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo
9  del  medesimo  decreto,  fermo  restando,   in   ogni   caso,   il
finanziamento statale ed  il  numero  complessivo  degli  alloggi  da
realizzare.». 
  9. Per gli interventi di edilizia  sovvenzionata  rilocalizzati  ai
sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri
all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai
fini della completa  realizzazione  dell'intervento  costruttivo.  Le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano  anche  ai  programmi
gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.
152 del 1991 per i quali risulti  gia'  sottoscritta  la  convenzione
attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per
i quali si renda necessario  procedere  ad  aggiornarne  i  costi  di
realizzazione. 

        
      

Capo III Misure per l’edilizia

                           (( Art. 12 bis 
 
 
             Istituzione del Comitato interministeriale 
                       per le politiche urbane 
 
  1.  Al  fine  di  coordinare  le  politiche  urbane  attuate  dalle
amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le  regioni
e  con  le  autonomie  locali,  nella  prospettiva  della   crescita,
dell'inclusione sociale e  della  coesione  territoriale,  presso  la
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito  il  Comitato
interministeriale  per  le  politiche  urbane  (CIPU).  Il  CIPU   e'
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o  dal  Ministro
delegato ed e' composto dal Ministro per  la  coesione  territoriale,
dal Ministro per gli affari regionali, il turismo  e  lo  sport,  dal
Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello
sviluppo  economico,  dal  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dal Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare. Alle riunioni del CIPU  partecipano,  inoltre,  i  Ministri
aventi competenza sulle materie oggetto  dei  provvedimenti  e  delle
tematiche inseriti all'ordine del giorno. 
  2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un  rappresentante
delle regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  un
rappresentante  delle  province  e  un  rappresentante  dei   comuni,
nominati   dalla   componente   rappresentativa    delle    autonomie
territoriali  nell'ambito   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni. 
  3. Il CIPU svolge i propri compiti nel  rispetto  delle  competenze
attribuite  dalla  Costituzione  e  dalla  legge  al  Parlamento,  al
Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di
una segreteria tecnica  istituita  presso  il  Segretariato  generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come struttura  generale
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303, e successive modificazioni. 
  5. Il funzionamento  del  CIPU  e  della  segreteria  tecnica  sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri.
Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e'  corrisposto
alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli  oneri  correlati
al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica  sono  a  carico
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri. 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 

        
      

Capo III Misure per l’edilizia

                               Art. 13 
 
 
        Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri 
               per l'esercizio dell'attivita' edilizia 
 
  (( 01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto  1990,  n.
241, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Per  ciascun
procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare  e  con  collegamento  ben  visibile
nella home page, l'indicazione del soggetto a cui  e'  attribuito  il
potere sostituivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi  ai  sensi  e
per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso  di  ritardo,
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini  della
valutazione dell'avvio  del  procedimento  disciplinare,  secondo  le
disposizioni del  proprio  ordinamento  e  dei  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro,  e,  in  caso  di  mancata  ottemperanza  alle
disposizioni   del   presente   comma,   assume   la   sua   medesima
responsabilita' oltre a quella propria». )) 
  1. All'articolo 19 della legge 7  agosto  1990  n.  241,  il  terzo
periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in  cui  la
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o
enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque  sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
asseverazioni o certificazioni di cui al  presente  comma,  salve  le
verifiche   successive   degli   organi   e   delle   amministrazioni
competenti.». 
  2. (( Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5: 
  1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto
di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative  riguardanti  il  titolo  abilitativo  e  l'intervento
edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una  risposta  tempestiva
in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,  comunque  coinvolte.
Acquisisce  altresi'  presso  le  amministrazioni  competenti,  anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli  articoli  14,  14-bis,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, gli atti di assenso,  comunque  denominati,
delle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e  della  pubblica  incolumita'.  Resta  comunque
ferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttive
definita dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
  1-ter.   Le   comunicazioni   al   richiedente    sono    trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che  sono
interessati al procedimento, non possono trasmettere  al  richiedente
atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di  consenso,  anche  a
contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti  a  trasmettere
immediatamente allo sportello unico per  l'edilizia  le  denunce,  le
domande, le segnalazioni,  gli  atti  e  la  documentazione  ad  esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente»; 
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Ai fini del rilascio del permesso di  costruire,  lo  sportello
unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza  di
servizi ai sensi degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai
fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali
assensi rientrano, in particolare: 
  a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in  cui
non  possa  essere  sostituito  da   una   dichiarazione   ai   sensi
dell'articolo 20, comma 1; 
  b) il parere dei vigili del fuoco, ove  necessario,  in  ordine  al
rispetto della normativa antincendio; 
  c) le autorizzazioni e le  certificazioni  del  competente  ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in  zone  sismiche  di  cui
agli articoli 61, 62 e 94; 
  d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle
zone di salvaguardia contigue ad opere di  difesa  dello  Stato  o  a
stabilimenti  militari,  di   cui   all'articolo   333   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66; 
  e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale  in
caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone  di
salvaguardia  in  prossimita'  della  linea  doganale  e   nel   mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 
  f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su
terreni confinanti con il demanio  marittimo,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione; 
  g) gli atti di  assenso,  comunque  denominati,  previsti  per  gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, fermo restando che,  in  caso  di  dissenso  manifestato
dall'amministrazione preposta alla  tutela  dei  beni  culturali,  si
procede ai sensi del medesimo codice; 
  h) il parere vincolante della Commissione per  la  salvaguardia  di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in  cui
vi  sia  stato  l'adeguamento  al   piano   comprensoriale   previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per  l'attivita'  edilizia  nella
laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e
di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; 
  i) il parere dell'autorita' competente  in  materia  di  assetti  e
vincoli idrogeologici; 
  l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali
e aeroportuali; 
  m) il nulla osta dell'autorita' competente ai  sensi  dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di  aree  naturali
protette.»; 
  3) il comma 4 e' abrogato; 
  b) al capo I del titolo  II,  dopo  l'articolo  9  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 9-bis (Documentazione amministrativa). -  1.  Ai  fini  della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi
previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute  ad
acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i  dati,  compresi
quelli   catastali,   che   siano   in   possesso   delle   pubbliche
amministrazioni  e  non  possono  richiedere  attestazioni,  comunque
denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita'  di  tali
documenti, informazioni e dati»; 
  c) all'articolo 13, comma 1, le  parole:  «del  competente  ufficio
comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»; 
  d) all'articolo 20: 
  1)  al  comma  1,  le  parole:  «dal  regolamento  edilizio»   sono
soppresse; 
  2) al comma 3, le parole: «commi  3  e  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3» e le parole: «, sempre che gli stessi  non  siano
gia' stati allegati alla domanda del richiedente» sono soppresse; 
  3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono  intervenute
le  intese,  i  concerti,  i  nulla  osta  o  gli  assensi,  comunque
denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o  e'  intervenuto
il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora  tale
dissenso   non   risulti   fondato   sull'assoluta   incompatibilita'
dell'intervento, il responsabile  dello  sportello  unico  indice  la
conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14  e  seguenti  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.   Le
amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire
alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di  assenso,
dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle  posizioni
prevalenti  per   l'adozione   della   determinazione   motivata   di
conclusione del  procedimento,  di  cui  all'articolo  14-ter,  comma
6-bis,  della  citata  legge  n.   241   del   1990,   e   successive
modificazioni»; 
  4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il provvedimento finale, che  lo  sportello  unico  provvede  a
notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal   dirigente   o   dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
proposta di cui al comma 3. Qualora  sia  indetta  la  conferenza  di
servizi  di  cui  al  comma  5-bis,  la  determinazione  motivata  di
conclusione  del  procedimento,  assunta  nei  termini  di  cui  agli
articoli da 14 a  14-ter  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive  modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,  titolo  per   la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo  e'
fissato in quaranta giorni con  la  medesima  decorrenza  qualora  il
dirigente  o  il  responsabile  del  procedimento  abbia   comunicato
all'istante i motivi che ostano all'accoglimento  della  domanda,  ai
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge  n.  241  del  1990,  e
successive modificazioni.  Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso  di
costruire e' data notizia al pubblico  mediante  affissione  all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di  costruire  sono  indicati  nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le  modalita'  stabilite
dal regolamento edilizio»; 
  5) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia  sottoposto  ad
un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il
competente  ufficio   comunale   acquisisce   il   relativo   assenso
nell'ambito della conferenza di servizi di cui  al  comma  5-bis.  In
caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di  costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto»; 
  e) all'articolo 23: 
  1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi,  ovvero  l'esecuzione  di
verifiche  preventive,  con  la  sola  esclusione  dei  casi  in  cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo,  alla  cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi  sono  comunque  sostituiti
dalle   autocertificazioni,   attestazioni    e    asseverazioni    o
certificazioni di tecnici abilitati  relative  alla  sussistenza  dei
requisiti e dei presupposti previsti  dalla  legge,  dagli  strumenti
urbanistici approvati  o  adottati  e  dai  regolamenti  edilizi,  da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1,  salve  le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
  1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,  attestazioni  e
asseverazioni nonche' dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal  caso  la  denuncia  si  considera
presentata al momento della ricezione da parte  dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, si procede alla individuazione  dei  criteri  e  delle
modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini
della presentazione della denuncia.»; 
  2) al comma 3, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse  le
seguenti:  «Nel  caso   dei   vincoli   e   delle   materie   oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»; 
  3) al comma 4, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse  le
seguenti:  «Nel  caso   dei   vincoli   e   delle   materie   oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,». 
  2-bis. Le amministrazioni comunali  sono  tenute  ad  applicare  le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 

        
      

Capo III Misure per l’edilizia

                           (( Art. 13 bis 
 
 
     Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto 
        del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
 
  1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie
coperta dei fabbricati adibiti  ad  esercizio  d'impresa,  ovvero  le
modifiche della destinazione d'uso dei locali  adibiti  ad  esercizio
d'impresa»; 
  b) il comma 3 e' abrogato; 
  c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a)  ed
e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione  di  inizio  dei
lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati  identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei  lavori
e una relazione tecnica provvista di data  certa  e  corredata  degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato,  il
quale dichiara preliminarmente di non avere  rapporti  di  dipendenza
con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria
responsabilita',  che  i  lavori   sono   conformi   agli   strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi
la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera
e-bis), sono trasmesse  le  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte
dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3,  lettera
c), del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  relative  alla
sussistenza dei requisiti  e  dei  presupposti  di  cui  al  presente
comma». )) 

        
      

Capo III Misure per l’edilizia

                           (( Art. 13 ter 
 
 
Disposizioni in materia di responsabilita' solidale dell'appaltatore 
 
  1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' sostituito dai seguenti: 
  «28. In caso di  appalto  di  opere  o  di  servizi,  l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei  limiti  dell'ammontare
del corrispettivo dovuto, del versamento  all'erario  delle  ritenute
fiscali  sui  redditi  di  lavoro   dipendente   e   del   versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario
in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto  di
subappalto. La responsabilita' solidale viene meno  se  l'appaltatore
verifica, acquisendo  la  documentazione  prima  del  versamento  del
corrispettivo, che gli adempimenti  di  cui  al  periodo  precedente,
scaduti alla data del versamento, sono stati  correttamente  eseguiti
dal subappaltatore. L'attestazione  dell'avvenuto  adempimento  degli
obblighi di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere  rilasciata  anche
attraverso un'asseverazione dei  soggetti  di  cui  all'articolo  35,
comma  1,  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   e
all'articolo 3, comma 3,  lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322.
L'appaltatore puo' sospendere il  pagamento  del  corrispettivo  fino
all'esibizione   della   predetta   documentazione   da   parte   del
subappaltatore. Gli  atti  che  devono  essere  notificati  entro  un
termine di decadenza  al  subappaltatore  sono  notificati  entro  lo
stesso termine anche al responsabile in solido. 
  28-bis. Il committente  provvede  al  pagamento  del  corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione  da  parte  di  quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui  al  comma
28, scaduti alla data del pagamento  del  corrispettivo,  sono  stati
correttamente   eseguiti   dall'appaltatore   e    dagli    eventuali
subappaltatori. Il  committente  puo'  sospendere  il  pagamento  del
corrispettivo fino all'esibizione della  predetta  documentazione  da
parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita'  di  pagamento
previste  a  carico  del  committente  e'  punita  con  la   sanzione
amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  a  euro  200.000  se  gli
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente  eseguiti
dall'appaltatore  e  dal  subappaltatore.  Ai  fini  della   predetta
sanzione si applicano le  disposizioni  previste  per  la  violazione
commessa dall'appaltatore. 
  28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture  e
servizi conclusi da  soggetti  che  stipulano  i  predetti  contratti
nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73  e  74
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.  Sono   escluse   dall'applicazione   delle   predette
disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma  33,
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». )) 

        
      

Capo IV Misure per i trasporti

                               Art. 14 
 
 
                   Autonomia finanziaria dei porti 
 
  1. Alla legge 28  gennaio  1994,  n.  84,  dopo  l'articolo  18  e'
inserito il seguente: 
  « (( Art. 18-bis )) (Autonomia finanziaria delle autorita' portuali
e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1. Al fine
di agevolare la realizzazione delle  opere  previste  nei  rispettivi
piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali  e  per  il
potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei  porti  e
nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti,  un  fondo  per  il  finanziamento  degli  interventi   di
adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari  all'1
per   cento   dell'imposta   sul   valore    aggiunto    ((    dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per
il tramite di ciascun porto )), nel limite  di  70  milioni  di  euro
annui. 
  2.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  esercizio  finanziario,  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  quantifica  l'ammontare  ((
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci
introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun  porto,
nonche' )) la quota da iscrivere nel fondo. 
  3.  Le  autorita'   portuali   trasmettono   al   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  la  documentazione  relativa  alla
realizzazione  delle  infrastrutture  portuali  in   attuazione   del
presente articolo. 
  4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, attribuendo a ciascun porto  l'ottanta  per  cento  della
quota (( dell'imposta sul valore  aggiunto  dovuta  sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite ))  e
ripartendo il restante venti per cento tra  i  porti,  con  finalita'
perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni  dei  rispettivi
piani operativi triennali e piani regolatori portuali. 
  5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi  di  cui  al
comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso  a
forme  di  compartecipazione  del  capitale   privato,   secondo   la
disciplina della tecnica di finanza di progetto di  cui  all'articolo
153 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modifiche ed integrazioni, stipulando contratti  di  finanziamento  a
medio  e  lungo  termine  con  istituti  di  credito   nazionali   ed
internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
  6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244.». 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 

        
      

Capo IV Misure per i trasporti

                               Art. 15 
 
 
                 Disposizioni finanziarie in materia 
                   di infrastrutturazione portuale 
 
  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo  2,  comma  2-novies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  la  disposizione
di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso  articolo
2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di
gara sono stati  pubblicati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.  I  finanziamenti  non  rientranti  nella  predetta
fattispecie sono revocati e le relative risorse sono  destinate  alle
finalita' stabilite dal medesimo  articolo  2,  comma  2-novies,  con
priorita' per gli investimenti di cui alla lettera a) (( nonche'  per
gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici  con  uso  di
container,  anche  sulla  base  degli  accordi  di   programma   gia'
sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli interventi gia'
avviati per i quali non siano state ancora  completate  le  procedure
autorizzative  )),  secondo  le  modalita'   e   procedure   di   cui
all'articolo  2,  commi  da  2-novies  a  2-undecies,  del   predetto
decreto-legge n. 225 del 2010. (( Eventuali risorse  disponibili  una
volta soddisfatte le priorita' di cui  alla  citata  lettera  a)  del
comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  225  del  2010,
dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo
dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi  di
programma gia' sottoscritti,  e  comunque  al  perfezionamento  degli
interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate
le procedure di autorizzazione. )) 

        
      

Capo IV Misure per i trasporti

                               Art. 16 
 
 
               Disposizioni urgenti per la continuita' 
                      dei servizi di trasporto 
 
  1. Al fine di garantire la continuita'  del  servizio  pubblico  di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e  di  Como,  alla  Gestione
governativa navigazione  laghi  sono  attribuite,  per  l'anno  2012,
risorse pari a euro 6.000.000,00.  Le  maggiori  risorse  di  cui  al
presente  comma  sono  destinate  al  finanziamento  delle  spese  di
esercizio per la gestione dei  servizi  di  navigazione  lacuale.  E'
comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,  quarto  comma,
della legge 18 luglio 1957, n. 614. 
  2. Per la prosecuzione  del  servizio  intermodale  dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus,  e'  autorizzata,
per l'anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00. 
  3. Al fine di garantire il contributo dovuto, per l'anno 2012,  per
l'esercizio della  Funivia  Savona-San  Giuseppe,  in  concessione  a
Funivie S.p.A, e' autorizzata, per l'anno  2012,  la  spesa  di  euro
5.000.000,00. 
  4. Al fine di  consentire  l'attivazione  delle  procedure  per  il
trasferimento della proprieta' sociale  dello  Stato  delle  Ferrovie
della  Calabria  s.r.l.  e  delle  Ferrovie  del  Sud-Est  e  Servizi
Automobilistici  s.r.l.,  rispettivamente  alle  Regioni  Calabria  e
Puglia, nonche' per  garantire  il  raggiungimento  di  obiettivi  di
efficientamento e  razionalizzazione  della  gestione  aziendale,  e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a  condizione
che entro (( novanta )) giorni dalla data di  entrata  in  vigore  ((
della legge di conversione del presente decreto )) siano sottoscritti
con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento  entro
il 31 dicembre 2012. (( A seguito del trasferimento della  proprieta'
sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri  necessari  per
la regolazione delle partite debitorie delle societa' di cui al primo
periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro  100
milioni, per ciascuna regione, le risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione ad esse assegnate. Per la regione Calabria, le risorse di
cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del
piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n.  62/2011  del  3
agosto 2011, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  304  del  31
dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono  essere  corredati
di  una  dettagliata  ricognizione  della  situazione   debitoria   e
creditoria delle societa' trasferite. 
  4-bis. All'articolo 1, comma  1031,  lettera  b),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «tranviarie e filoviarie» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche'  per  l'acquisto  di  unita'  navali
destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via  marittima,
lagunare, lacuale e fluviale». )) 
  5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma
22,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  per  l'attuazione
delle misure relative alla  razionalizzazione  e  al  riordino  delle
societa' partecipate regionali, recate dal piano  di  stabilizzazione
finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  20  marzo  2012,  al  fine  di
consentire l'efficace realizzazione del processo di  separazione  tra
l'esercizio del trasporto  ferroviario  regionale  e  la  proprieta',
gestione  e  manutenzione   della   rete,   anche   in   applicazione
dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14   settembre   2011,   n.   148,
salvaguardando i livelli essenziali delle  prestazioni  e  la  tutela
dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore
del presente decreto-legge, una ricognizione  della  consistenza  dei
debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto  regionale
ferroviario (( e delle societa'  capogruppo  )).  Nei  successivi  60
giorni, sulla base delle risultanze dello  stato  dei  debiti  e  dei
crediti, il Commissario elabora un piano  di  rientro  dal  disavanzo
accertato  e  un  piano  dei  pagamenti,  alimentato  dalle   risorse
regionali  disponibili  in  bilancio  e  dalle  entrate   conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9,  della  durata
massima di 60 mesi,  da  sottoporre  all'approvazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia  e
delle finanze. Il piano di rientro dovra' individuare gli  interventi
necessari  al  perseguimento  delle  finalita'   sopra   indicate   e
all'equilibrio  economico  delle  suddette   societa',   nonche'   le
necessarie   azioni   di   riorganizzazione,    riqualificazione    o
potenziamento del sistema di mobilita' regionale su ferro. 
  6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5  ed
al fine di garantire la continuita' dell'erogazione  dei  servizi  di
trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa  vigente  e
con  le  risorse  disponibili  allo  scopo  a  carico  del   bilancio
regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario  ad  assicurare
lo svolgimento della gestione del  servizio  da  parte  di  un  unico
gestore  a  livello  di  ambito  o  bacino   territoriale   ottimale,
coincidente con il territorio della Regione, ai  sensi  dell'articolo
4,  comma  32,  lettera  a),  del  decreto-legge  n.  138  del  2011,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  148   del   2011,
garantendo in ogni caso il principio di separazione tra  la  gestione
del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture. 
  (( 6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute  negli
articoli 2502-bis e 2503 del codice civile. 
  6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti,  adottati  dalle
societa' di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano
di stabilizzazione finanziaria  della  regione  Campania  di  cui  al
medesimo comma 5,  da  cui  derivano  incrementi  di  spesa  rispetto
all'anno 2010, ove in contrasto  con  le  prescrizioni  del  predetto
piano o, in ogni caso, non strettamente  necessari  al  proseguimento
dello stesso. 
  6-quater. Per le attivita' di  cui  ai  commi  da  5  a  6-ter,  il
Commissario puo' costituire una struttura di supporto, definendone  i
compiti e le modalita' operative, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. )) 
  7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di  cui  al
comma 5 e  l'efficienza  e  continuita'  del  servizio  di  trasporto
secondo le modalita' di cui al comma 6, per un  periodo  di  12  mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  non
possono  essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive,  anche
concorsuali, nei confronti delle societa' a partecipazione  regionale
esercenti  il  trasporto  ferroviario  regionale  ed  i  pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli  enti  debitori  e  i  terzi
pignorati, i quali possono disporre  delle  somme  per  le  finalita'
istituzionali delle  stesse  societa'.  I  relativi  debiti  insoluti
producono, nel suddetto periodo di dodici  mesi,  esclusivamente  gli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del  codice  civile,  fatti
salvi gli accordi tra le  parti  che  prevedono  tassi  di  interesse
inferiori. 
  8. E' istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un tavolo tecnico, (( senza nuovi o maggiori oneri  ))  per
la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali  per  la
disamina, in prima istanza, della  documentazione  pervenuta  per  la
stipula e la successiva sottoscrizione dell'accordo  di  approvazione
dei piani  di  cui  al  comma  5,  sottoscritto  dai  Ministri  delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e  dal
Presidente della Regione. 
  9. A copertura dei debiti del sistema  di  trasporto  regionale  su
ferro, nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica  e  previa
approvazione dei piani di cui al comma 5, la  Regione  Campania  puo'
utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE  n.  1/2009  del  6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16  giugno
2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di  200  milioni
di euro. A decorrere  dall'anno  2013,  subordinatamente  al  mancato
verificarsi  dei  presupposti  per  l'aumento  delle  misure  di  cui
all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  il
predetto aumento automatico e' destinato alla ulteriore copertura del
piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere  dal  medesimo  anno,
per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in
cui si verifichino i presupposti per l'aumento delle  misure  di  cui
all'articolo 2, comma 86, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
l'incremento nelle misure  fisse  ivi  previsto  e'  raddoppiato.  Il
Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia  e
delle finanze e  all'Agenzia  delle  entrate,  il  verificarsi  delle
condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico. 
  10. I termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  consuntivi  delle
societa' di cui al comma 5  sono  differiti  al  sessantesimo  giorno
successivo all'approvazione dei piani di cui allo stesso comma 5. 
  (( 10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi  certi  del
progetto definitivo del prolungamento  a  nord  dell'autostrada  A31,
gia' compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T),  secondo
le procedure di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  e  alla
relativa normativa di attuazione, l'intesa generale  quadro  prevista
dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. )) 

        
      

Capo IV Misure per i trasporti

                               Art. 17 
 
 
           Disposizioni in materia di autoservizi pubblici 
                            non di linea 
 
  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2012» sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2012». 

        
      

(( Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive ))

                           (( Art. 17 bis 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Il presente capo e' finalizzato allo  sviluppo  della  mobilita'
sostenibile, attraverso misure volte a favorire la  realizzazione  di
reti infrastrutturali per  la  ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad
energia elettrica e la sperimentazione  e  la  diffusione  di  flotte
pubbliche e private di veicoli a  basse  emissioni  complessive,  con
particolare  riguardo  al  contesto  urbano,  nonche'  l'acquisto  di
veicoli a trazione elettrica o ibrida. 
  2. Ai fini del presente capo si intende: 
  a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati
ad energia  elettrica,  i  prodotti,  le  reti  e  gli  impianti  che
consentono  ai   veicoli   alimentati   ad   energia   elettrica   di
riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese
la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti; 
  b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a  trazione
elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili  e
a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2)  allo
scarico non superiori a 120 g/km e  ridotte  emissioni  di  ulteriori
sostanze inquinanti; 
  c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1,  lettere
e), f), g)  e  n),  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,
appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e  N1  di  cui  al
comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui  all'articolo
54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di  cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle
categorie L6e e  L7e  di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  3,  della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18
marzo 2002; 
  d)  per  veicoli  a  trazione  elettrica,  i  veicoli   dotati   di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico,  con
energia  per  la  trazione  esclusivamente  di   tipo   elettrico   e
completamente immagazzinata a bordo; 
  e) per veicoli a trazione ibrida: 
  1)  i  veicoli  dotati  di  almeno  una  motorizzazione   elettrica
finalizzata  alla  trazione  con  la   presenza   a   bordo   di   un
motogeneratore  termico  volto  alla  sola  generazione  di   energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica  disponibile  a
bordo (funzionamento ibrido); 
  2)  i  veicoli  dotati  di  almeno  una  motorizzazione   elettrica
finalizzata  alla  trazione  con  la  presenza   a   bordo   di   una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione,  con
possibilita' di garantire il  normale  esercizio  del  veicolo  anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola  delle  motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale); 
  3)  i  veicoli  dotati  di  almeno  una  motorizzazione   elettrica
finalizzata  alla  trazione  con  la  presenza   a   bordo   di   una
motorizzazione di tipo termico  volta  sia  alla  trazione  sia  alla
produzione di energia elettrica, con  possibilita'  di  garantire  il
normale  esercizio  del  veicolo  sia   mediante   il   funzionamento
contemporaneo delle  due  motorizzazioni  presenti  sia  mediante  il
funzionamento autonomo di una sola di  queste  (funzionamento  ibrido
multimodale). 
  3. Al fine di perseguire i  livelli  prestazionali  in  materia  di
emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n.  443/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  aprile  2009,  e  di
contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti
sul piano energetico, di cui alla  comunicazione  COM(2010)186  della
Commissione,  del  28  aprile  2010,  la  realizzazione  delle   reti
infrastrutturali  di  cui  al  comma  1  nel   territorio   nazionale
costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi: 
  a)  interventi  statali  e  regionali  a  tutela  della  salute   e
dell'ambiente; 
  b)   interventi   per   la   riduzione   delle   emissioni   nocive
nell'atmosfera,   per   la   diversificazione    delle    fonti    di
approvvigionamento energetico e per il  contrasto  del  riscaldamento
globale prodotto dall'uso di combustibili fossili; 
  c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale  urbano  ed
extraurbano; 
  d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo  nel
settore delle tecnologie avanzate; 
  e)  interventi  per  l'incentivazione  dell'economia  reale  e  per
l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli  edifici  pubblici  e
privati. 
  4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di
cui al comma 3,  secondo  le  rispettive  competenze  costituzionali,
anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle
procedure,  di  tariffazione  agevolata  e   di   definizione   delle
specifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 

        
      

(( Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive ))

                           (( Art. 17 ter 
 
 
                       Legislazione regionale 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le regioni emanano le  disposizioni
legislative  di  loro   competenza,   nel   rispetto   dei   principi
fondamentali contenuti nel presente capo  e  dell'intesa  di  cui  al
comma 4. 
  2.  Il  Friuli  Venezia  Giulia,  la  Sardegna,  la   Sicilia,   il
Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto
dal comma 1 in conformita' ai  rispettivi  statuti  e  alle  relative
norme di attuazione. 
  3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi  1  e  2
salvaguardano comunque  l'unita'  economica  nazionale  e  i  livelli
minimi essenziali  delle  prestazioni  nel  territorio  dello  Stato,
stabiliti in attuazione del comma 4. 
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazione
di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e
l'armonizzazione  degli  interventi  e  degli  obiettivi  comuni  nel
territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di  ricarica
a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 
  5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai
commi  1  e  2,  le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano
nell'intero territorio nazionale. )) 

        
      

(( Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive ))

                          (( Art. 17 quater 
 
 
                           Normalizzazione 
 
  1. Fatte salve le competenze dell'Unione  europea  stabilite  dalla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
giugno 1998, sono consentite la realizzazione  e  l'installazione  di
reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli  elettrici  rispondenti
agli standard fissati dagli organismi di  normalizzazione  europei  e
internazionali  International  electrotechnical  Commission  (IEC)  e
Comite' europeen de normalisation electrotechnique (CENELEC). 
  2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera l),  della  legge  21  giugno  1986,  n.  317,  e
successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
assumere i  provvedimenti  di  loro  competenza  ai  fini  di  quanto
previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e
modificando le determinazioni precedentemente assunte. 
  3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5,  6,  9,  9-bis  e
9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
)) 

        
      

(( Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive ))

                        (( Art. 17 quinquies 
 
 
               Semplificazione dell'attivita' edilizia 
                   e diritto ai punti di ricarica 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  sono  premessi  i
seguenti: 
  «1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano  il  regolamento
di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che
ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  abilitativo  edilizio  sia
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova  costruzione  ad
uso diverso da quello residenziale con superficie utile  superiore  a
500 metri quadrati e per i relativi  interventi  di  ristrutturazione
edilizia,  l'installazione  di  infrastrutture  elettriche   per   la
ricarica dei veicoli  idonee  a  permettere  la  connessione  di  una
vettura da ciascuno spazio a  parcheggio  coperto  o  scoperto  e  da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no,  in  conformita'
alle disposizioni  edilizie  di  dettaglio  fissate  nel  regolamento
stesso. 
  1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter  del
presente articolo, le  regioni  applicano,  in  relazione  ai  titoli
abilitativi  edilizi  difformi  da  quanto  ivi  previsto,  i  poteri
inibitori  e  di  annullamento  stabiliti  nelle   rispettive   leggi
regionali o,  in  difetto  di  queste  ultime,  provvedono  ai  sensi
dell'articolo 39. 
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-tere 1-quater non si
applicano  agli  immobili   di   proprieta'   delle   amministrazioni
pubbliche». 
  2. Fatto salvo il  regime  di  cui  all'articolo  1102  del  codice
civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di
ricarica  elettrica  dei  veicoli  in  edifici  in  condominio   sono
approvate  dall'assemblea  di  condominio,  in  prima  o  in  seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
comma, del codice civile. 
  3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non  assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,  le  deliberazioni
di cui al comma  2,  il  condomino  interessato  puo'  installare,  a
proprie spese, i dispositivi di cui al citato  comma  2,  secondo  le
modalita' ivi previste. Resta fermo quanto  disposto  dagli  articoli
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. )) 

        
      

(( Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive ))

                          (( Art. 17 sexies 
 
 
                 Disposizioni in materia urbanistica 
 
  1. Le infrastrutture, anche private, destinate  alla  ricarica  dei
veicoli  alimentati  ad  energia  elettrica  costituiscono  opere  di
urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale. 
  2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita'  e  termini
temporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e di
programmazione territoriale comunali e sovracomunali  siano  adeguati
con la previsione di uno standard minimo  di  dotazione  di  impianti
pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in
coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies. 
  3. Le  leggi  regionali  prevedono,  altresi',  che  gli  strumenti
urbanistici e di programmazione siano adeguati con la  previsione  di
uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei  veicoli
alimentati ad energia elettrica ad uso  collettivo  a  corredo  delle
attivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo  insediamento.
)) 

        
      

(( Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive ))

                         (( Art. 17 septies 
 
 
          Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica 
             dei veicoli alimentati ad energia elettrica 
 
  1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i  livelli
minimi uniformi  di  accessibilita'  del  servizio  di  ricarica  dei
veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE),  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro    delle
infrastrutture e dei  trasporti,  e'  approvato  il  Piano  nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica, di seguito denominato «Piano nazionale». 
  2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro  il  30  giugno  di  ogni
anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1. 
  3. Il Piano nazionale  ha  ad  oggetto  la  realizzazione  di  reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica nonche' interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
finalizzati allo sviluppo delle medesime reti. 
  4. Il Piano nazionale definisce le linee  guida  per  garantire  lo
sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati  ad
energia elettrica nel territorio nazionale,  sulla  base  di  criteri
oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente  nelle
diverse realta' territoriali, valutato  sulla  base  dei  concorrenti
profili  della  congestione  di  traffico  veicolare  privato,  della
criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della  rete
stradale  urbana  ed  extraurbana  e  di  quella   autostradale.   In
particolare, il Piano nazionale prevede: 
  a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a  partire
dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del  trasporto  privato  e
pubblico e conforme  agli  omologhi  servizi  dei  Paesi  dell'Unione
europea,  al  fine  di  garantirne  l'interoperabilita'   in   ambito
internazionale; 
  b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica
di  cui  alla  lettera  a)  basate   sulle   peculiarita'   e   sulle
potenzialita' delle infrastrutture relative ai contatori elettronici,
con particolare attenzione: 
  1) all'assegnazione  dei  costi  di  ricarica  al  cliente  che  la
effettua, identificandolo univocamente; 
  2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate; 
  3)  alla  regolamentazione  dei  tempi  e  dei  modi  di  ricarica,
coniugando  le  esigenze  dei  clienti  con  l'ottimizzazione   delle
disponibilita' della rete elettrica, assicurando la realizzazione  di
una soluzione compatibile  con  le  regole  del  libero  mercato  che
caratterizzano il settore elettrico; 
  c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in  favore
dei titolari e  dei  gestori  degli  impianti  di  distribuzione  del
carburante  per  l'ammodernamento  degli   impianti   attraverso   la
realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica; 
  d)  la  realizzazione  di   programmi   integrati   di   promozione
dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti; 
  e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione
di reti infrastrutturali per la ricarica dei  veicoli  alimentati  ad
energia elettrica. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  promuove  la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa  deliberazione  del
CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, al fine di concentrare  gli  interventi  previsti  dal
comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive
esigenze, promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
pubblici  e  privati,  ivi  comprese  le  societa'  di  distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza  che  sia  stata
raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere
comunque approvati. 
  6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui  al
comma 4, lettera d), i comuni e le  province  possono  associarsi  ai
sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  I  programmi
integrati sono dichiarati di interesse strategico  nazionale  e  alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente. 
  7. I comuni  possono  accordare  l'esonero  e  le  agevolazioni  in
materia di  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche
stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, in favore dei proprietari di immobili  che  eseguono  interventi
diretti all'installazione  e  all'attivazione  di  infrastrutture  di
ricarica  elettrica  veicolare  dei  veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica. 
  8. Ai fini del finanziamento  del  Piano  nazionale,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20  milioni  di
euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2014 e 2015. 
  9. A valere sulle risorse di cui al comma  8,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento,  fino  a
un massimo del 50 per cento delle spese sostenute  per  l'acquisto  e
per l'installazione degli impianti,  dei  progetti  presentati  dalle
regioni e  dagli  enti  locali  relativi  allo  sviluppo  delle  reti
infrastrutturali  per  la  ricarica  dei  veicoli  nell'ambito  degli
accordi di programma di cui al comma 5. 
  10. Ai fini del tempestivo  avvio  degli  interventi  prioritari  e
immediatamente  realizzabili,  previsti  in  attuazione   del   Piano
nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a
5 milioni di euro per l'anno  2013,  e'  destinata  alla  risoluzione
delle piu' rilevanti esigenze nelle aree urbane ad  alta  congestione
di traffico.  Alla  ripartizione  di  tale  importo  tra  le  regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. )) 

        
      

(( Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive ))

                          (( Art. 17 octies 
 
 
                   Azioni di sostegno alla ricerca 
 
  1. Ai fini  della  promozione  della  ricerca  tecnologica  di  cui
all'articolo 17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, a
valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1,  comma
354,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   e   successive
modificazioni, e' attivata un'apposita  linea  di  finanziamento  dei
programmi di ricerca finalizzati: 
  a)  alla  progettazione  dei  dati  e  dei  sistemi   interconnessi
necessari per supportare le reti locali delle  stazioni  di  ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati  alle  reti  di
distribuzione dell'energia elettrica; 
  b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione  necessarie
per garantire un'efficace gestione  e  funzionamento  delle  reti  di
distribuzione dell'energia elettrica; 
  c) alla valutazione delle problematiche esistenti e  dei  probabili
sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e  commerciali  delle
reti infrastrutturali; 
  d) alla realizzazione di un'unita' di bordo  che  comunica  con  la
stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria  automaticamente
a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione  dell'energia
elettrica non e' sovraccarica; 
  e)   allo   sviluppo   di   soluzioni    per    l'integrazione    e
l'interoperabilita' tra dati e sistemi a supporto delle  stazioni  di
ricarica e relative unita' di bordo, di cui alle lettere da a) a  d),
con analoghe piattaforme di  informazione  sulla  mobilita',  per  la
gestione del traffico in ambito urbano; 
  f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili. )) 

        
      

(( Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive ))

                          (( Art. 17 novies 
 
 
     Indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 
 
  1. Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il  gas  concernenti  le  reti  infrastrutturali  per  la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti: 
  a) determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica  di  ricarica
dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera  e),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano  l'uso  di  veicoli
alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio  del
mercato e almeno per il primo quinquennio; 
  b) fissazione di  criteri  specifici  e  differenziati  rispetto  a
quelli relativi agli altri tipi di consumo; 
  c) riconoscimento e recupero  dei  costi  sostenuti  nell'interesse
generale diretti ad assicurare la qualita', l'efficienza del servizio
di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e  l'adeguata
diffusione del medesimo nel territorio  nazionale,  proporzionalmente
all'effetto positivo  che  ne  deriva  sugli  obiettivi  generali  di
carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e
di uso efficiente delle risorse; 
  d) opportunita' di differenziare il regime tariffario del  servizio
domestico o privato di ricarica dei  veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica da quello del servizio  pubblico  o  collettivo  svolto  in
forma  di  distribuzione  commerciale   nonche'   di   contabilizzare
separatamente i consumi elettrici per tale ricarica; 
  e) opportunita' di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica
dei veicoli alimentati  ad  energia  elettrica  all'agevolazione  del
maggior consumo nei casi in  cui  l'approvvigionamento  elettrico  e'
effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi; 
  f) opportunita' di  correlare  i  provvedimenti  di  determinazione
tariffaria alle ulteriori specificita' della filiera della produzione
e della distribuzione dell'energia  elettrica  per  la  ricarica  dei
veicoli. 
  2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle  indicazioni  di
cui al comma 1  del  presente  articolo,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas assume i  provvedimenti  di  sua  competenza,  con
particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma  12,
lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
  3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas   provvede
annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera  n),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della
produzione  e  della  distribuzione  dell'energia  elettrica  per  la
ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui
alla lettera a) del medesimo comma 12. )) 

        
      

(( Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive ))

                          (( Art. 17 decies 
 
 
                 Incentivi per l'acquisto di veicoli 
 
  1.  A  coloro  che  acquistano  in  Italia,  anche   in   locazione
finanziaria,  un  veicolo  nuovo  di  fabbrica  a   basse   emissioni
complessive e che consegnano per la rottamazione un  veicolo  di  cui
siano proprietari o utilizzatori, in caso di  locazione  finanziaria,
da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo pari al: 
  a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di 5.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; 
  b) 15 per cento del prezzo  di  acquisto,  nel  2015,  fino  ad  un
massimo di 3.500 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; 
  c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di 4.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; 
  d) 15 per cento del prezzo  di  acquisto,  nel  2015,  fino  ad  un
massimo di 3.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; 
  e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di 2.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km; 
  f) 15 per cento del prezzo  di  acquisto,  nel  2015,  fino  ad  un
massimo di 1.800 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km. 
  2. Il contributo spetta per i veicoli  acquistati  e  immatricolati
tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che: 
  a) il contributo di cui al  comma  1  risulti  ripartito  in  parti
uguali tra un contributo statale, nei limiti  delle  risorse  di  cui
all'articolo  17-undecies,  comma  1,  e  uno  sconto  praticato  dal
venditore; 
  b) il veicolo  acquistato  non  sia  stato  gia'  immatricolato  in
precedenza; 
  c) il  veicolo  consegnato  per  la  rottamazione  appartenga  alla
medesima categoria del veicolo  acquistato  e  risulti  immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo  nuovo  di
cui alla lettera b); 
  d) il veicolo consegnato per  la  rottamazione  sia  intestato,  da
almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo  nuovo  di  cui
alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo  o
ad uno dei familiari conviventi alla data di  acquisto  del  medesimo
veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo  nuovo,
che sia intestato, da almeno dodici mesi,  al  soggetto  utilizzatore
del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; 
  e) nell'atto  di  acquisto  sia  espressamente  dichiarato  che  il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le
misure dello sconto praticato e del  contributo  statale  di  cui  al
comma 1. 
  3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo  nuovo,
il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo,
di consegnare il veicolo usato  ad  un  demolitore  e  di  provvedere
direttamente alla richiesta di  cancellazione  per  demolizione  allo
sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 
  4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi  in
circolazione e devono essere avviati o alle case  costruttrici  o  ai
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le  stesse,
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero  di
materiali e della rottamazione. 
  5.  Il   contributo   e'   corrisposto   dal   venditore   mediante
compensazione con il prezzo di acquisto. 
  6.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e  recuperano  detto
importo quale credito di imposta per  il  versamento  delle  ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da  lavoro  dipendente,  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dovute,  anche  in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico  registro
automobilistico l'originale del certificato di  proprieta'  e  per  i
successivi. 
  7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  in  cui
e' stata emessa la fattura di  vendita,  le  imprese  costruttrici  o
importatrici conservano la seguente documentazione, che  deve  essere
ad esse trasmessa dal venditore: 
  a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; 
  b) copia del libretto e della carta di circolazione  e  del  foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; 
  c)  originale  del  certificato   di   proprieta'   relativo   alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello  telematico
dell'automobilista di cui al comma 3; 
  d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma
2, lettera d). )) 

        
      

(( Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive ))

                         (( Art. 17 undecies 
 
 
               Fondo per l'erogazione degli incentivi 
 
  1. Nello stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con  una  dotazione  di  50
milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei  contributi
statali di cui all'articolo 17-decies. 
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite  per
l'anno 2013: 
  a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui all'articolo 17-decies, comma  1,  lettere  a)  e  c),
erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti,  assicurando
comunque che le risorse medesime siano assegnate per una  quota  pari
al 70 per cento alla  sostituzione  di  veicoli  pubblici  o  privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 
  b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi
statali  di  cui  all'articolo  17-decies,  comma  1,   lettera   e),
esclusivamente per la sostituzione  di  veicoli  pubblici  o  privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa. 
  3.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo   17-decies,   i
contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente  articolo,
non facenti parte  della  quota  del  70  per  cento  prevista  dalla
medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di
un veicolo per la rottamazione. 
  4. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite   le   modalita'   per   la    preventiva    autorizzazione
all'erogazione e  le  condizioni  per  la  fruizione  dei  contributi
previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse  di  cui  al
comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare  che  una  quota
non inferiore a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2013  sia  destinata
all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo  17-decies,
comma 1, lettera a). 
  5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al  presente
articolo, al fine di assicurare il  rispetto  del  limite  di  spesa,
attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del  fondo
di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  potra'  avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di societa' in  house  ovvero  di
societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti   tecnici,
organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara,
secondo le modalita' e le procedure previste dal  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163;  i  relativi  costi
graveranno sulle risorse di cui  al  comma  1  nella  misura  massima
dell'1 per cento. 
  6.  Per  gli  anni  2014  e  2015,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  adottare
entro il  15  gennaio  di  ciascun  anno,  vengono  rideterminate  le
ripartizioni delle risorse di  cui  al  comma  2,  sulla  base  della
dotazione del fondo di cui  al  comma  1  e  del  monitoraggio  degli
incentivi relativo all'anno precedente. )) 

        
      

(( Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive ))

                        (( Art. 17 duodecies 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti  dagli  articoli  17-septies,  comma  8,  e
17-undecies, comma 1, pari complessivamente a 70 milioni di euro  per
l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2014  e
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2012-2014,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 

        
      

(( Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita’ mediante veicoli a basse emissioni complessive ))

                        (( Art. 17 terdecies 
 
 
     Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione 
                  elettrica dei veicoli circolanti 
 
  1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e  funzionali
dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali  L,  M1  e
N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli  il  cui
motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75,
comma 3-bis, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285. )) 

        
      

Titolo II MISURE URGENTI PER L’AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                               Art. 18 
 
 
                       Amministrazione aperta 
 
  1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili
finanziari alle imprese e  l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei
compensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e
comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   cui
all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e
privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi
del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
150. 
  2. Nei casi di cui  al  comma  1  ed  in  deroga  ad  ogni  diversa
disposizione di legge o  regolamento,  nel  sito  internet  dell'ente
obbligato sono indicati: a) il nome  dell'impresa  o  altro  soggetto
beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma  o  il
titolo a base dell'attribuzione; d)  l'ufficio  e  il  funzionario  o
dirigente responsabile del relativo procedimento  amministrativo;  e)
la modalita' seguita per l'individuazione  del  beneficiario;  f)  il
link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato,
nonche' al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o
servizio. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con  link  ben
visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della  sezione
«Trasparenza,  valutazione  e  merito»  di  cui  al  citato   decreto
legislativo n. 150  del  2009,  che  devono  essere  resi  di  facile
consultazione,  accessibili  ai  motori  di  ricerca  ed  in  formato
tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e  il
riuso ai sensi dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196. 
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono  diretta
attuazione dei principi di legalita', buon andamento e  imparzialita'
sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si  conformano
entro il 31 dicembre 2012,  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  2,
lettere g), h), l), m), r) della  Costituzione,  tutte  le  pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali, (( le aziende  speciali
e le societa' in house delle pubbliche amministrazioni )). Le regioni
ad autonomia speciale vi si  conformano  entro  il  medesimo  termine
secondo le previsioni dei rispettivi Statuti. 
  5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di  vantaggi
economici   successivi   all'entrata   in   vigore    del    presente
decreto-legge,  la  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo
costituisce condizione legale di efficacia  del  titolo  legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore  a
mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la  sua
eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli
organi  dirigenziali  e  di  controllo,  sotto  la  propria   diretta
responsabilita'  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per
l'indebita concessione o attribuzione  del  beneficio  economico.  La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi'  rilevabile
dal destinatario della  prevista  concessione  o  attribuzione  e  da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini  del  risarcimento  del
danno  da   ritardo   da   parte   dell'amministrazione,   ai   sensi
dell'articolo 30 del codice del processo  amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163  e  6
settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52 e le ulteriori  disposizioni  in  materia  di  pubblicita'.  Ai
pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
connessi trattamenti previdenziali e  contributivi  si  applicano  le
disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su  proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto  con
il Ministro dello sviluppo  economico,  e'  autorizzato  ad  adottare
entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza  unificata,
un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni  con
il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di  pubblicazione
dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della
trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009.  Lo
stesso regolamento  potra'  altresi'  disciplinare  le  modalita'  di
attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti  periodici  e
per quelli diretti ad una  pluralita'  di  soggetti  sulla  base  del
medesimo titolo. 
  7. (( All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. )) 

        
      

Titolo II MISURE URGENTI PER L’AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                               Art. 19 
 
 
           Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale 
 
  1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia  Digitale,  sottoposta  alla
vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da
lui  delegato,  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  2.  L'Agenzia  opera  sulla   base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale,  di  trasparenza  e  di
economicita' (( e persegue gli obiettivi  di  efficacia,  efficienza,
imparzialita', semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle
imprese )). Per quanto non previsto dal presente decreto  all'Agenzia
si applicano gli articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300. 

        
      

Titolo II MISURE URGENTI PER L’AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                               Art. 20 
 
 
                              Funzioni 
 
  1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta  alla  realizzazione
degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in  coerenza  con  gli
indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47  del
decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  in  legge  con
modificazioni dalla legge 4  aprile  2012,  n.  35,  e  con  l'Agenda
digitale europea. 
  2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le funzioni  dell'INDIRE
per quanto attiene il supporto  allo  sviluppo  dell'innovazione  del
piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche,  le  funzioni  di
coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate  a  DigitPA  dalla
normativa vigente e, in  particolare,  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 1º dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto  dal
successivo comma 4, nonche' le funzioni affidate all'Agenzia  per  la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo
1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266  e  le
funzioni  svolte  dal  Dipartimento  per  la  digitalizzazione  della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri.  ((  L'Agenzia  svolge,  altresi',  le
funzioni  dell'Istituto  superiore  delle   comunicazioni   e   delle
tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento  del
personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie  dell'informazione,  necessario  allo  svolgimento
delle funzioni di cui  al  precedente  periodo.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico provvede alla riduzione delle  strutture  e  delle
dotazioni organiche in  misura  corrispondente  alle  funzioni  e  al
personale  effettivamente  trasferito   all'Agenzia   )).   L'Agenzia
assicura il coordinamento informatico  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117,  secondo  comma,
lettera r), della Costituzione. 
  3. ((  In  particolare  l'Agenzia  esercita  le  sue  funzioni  nei
confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la
diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la
spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia: 
  a) contribuisce  alla  diffusione  dell'utilizzo  delle  tecnologie
dell'informazione e  della  comunicazione,  allo  scopo  di  favorire
l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo  sviluppo  e
l'accelerazione della diffusione  delle  Reti  di  nuova  generazione
(NGN); 
  b) detta indirizzi, regole tecniche e linee  guida  in  materia  di
sicurezza informatica e di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure
e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da  assicurare  anche
la piena interoperabilita' e cooperazione applicativa tra  i  sistemi
informatici della pubblica amministrazione e tra questi e  i  sistemi
dell'Unione europea; 
  c) assicura l'omogeneita',  mediante  il  necessario  coordinamento
tecnico,  dei  sistemi  informativi  pubblici  destinati  ad  erogare
servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi  di
qualita' e fruibilita' sul territorio  nazionale,  nonche'  la  piena
integrazione a livello europeo; 
  d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione
dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi  compresa  la  fase
della  conservazione   sostitutiva,   accelerando   i   processi   di
informatizzazione  dei  documenti  amministrativi  e  promuovendo  la
rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e  organizzativi  che  si
frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale  e  alla
piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso  delle  tecnologie,
previsto dall'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni; 
  e) vigila sulla qualita'  dei  servizi  e  sulla  razionalizzazione
della spesa in  materia  informatica,  anche  in  collaborazione  con
CONSIP Spa e SOGEI Spa; 
  f)  promuove  e  diffonde   le   iniziative   di   alfabetizzazione
informatica  rivolte  ai   cittadini,   nonche'   di   formazione   e
addestramento professionale destinate ai pubblici  dipendenti,  anche
mediante   intese   con   la   Scuola   superiore   della    pubblica
amministrazione e il Formez, e il  ricorso  a  tecnologie  didattiche
innovative,  nell'ambito  delle  dotazioni  finanziarie  disponibili,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione  dei
piani  di  Information  and  Communication  Technology  (ICT)   delle
pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza  delle  prescrizioni
di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicita'
e qualita' delle realizzazioni, proponendo  agli  organi  di  governo
degli enti  e,  ove  necessario,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche'  segnalando  alla
Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale; 
  h)  svolge  attivita'  di  progettazione  e   coordinamento   delle
iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale,  anche  a
carattere intersettoriale, per la piu' efficace erogazione di servizi
in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese; 
  i)  costituisce  autorita'  di  riferimento  nazionale  nell'ambito
dell'Unione europea e  internazionale;  partecipa  all'attuazione  di
programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti
di   finanziamento   finalizzate   allo   sviluppo   della   societa'
dell'informazione; 
  l)   adotta   indirizzi   e   formula   pareri   facoltativi   alle
amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica  dei  contratti
relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici,
anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi; 
  m)  promuove,  anche  a  richiesta  di  una  delle  amministrazioni
interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati
alla creazione di strutture tecniche condivise per  aree  omogenee  o
per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti  operativi  e  al
piu' rapido ed effettivo raggiungimento della  piena  integrazione  e
cooperazione  applicativa  tra  i   sistemi   informativi   pubblici,
vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi )). 
  4. (( Dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto  sono  affidate  alla  societa'  CONSIP  Spa  le
attivita' amministrative, contrattuali e strumentali gia'  attribuite
a DigitPA ai fini della realizzazione  e  gestione  dei  progetti  in
materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3 )). 
  5.  ((  L'Agenzia  svolge  le  funzioni  assegnate  attenendosi  al
principio dell'ottimizzazione  e  razionalizzazione  della  spesa  in
materia informatica, al  fine  di  ottenere  significativi  risparmi,
comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa  non
inferiore  a  12  milioni  di  euro  all'anno  rispetto  alla   spesa
complessiva affrontata dalle amministrazioni  pubbliche  nel  settore
informatico nell'anno 2012 )). 

        
      

Titolo II MISURE URGENTI PER L’AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                               Art. 21 
 
 
                          Organi e statuto 
 
  1. Sono organi dell'Agenzia: 
    a) il Direttore generale; 
    b) il Comitato di indirizzo; 
    c) il Collegio dei revisori dei conti. 
  2. Entro (( sessanta )) giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto, il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  il  Ministro
delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo  economico,  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  con
il Ministro dell'economia e finanze nomina, previo  avviso  pubblico,
il  Direttore  generale  tra  persone  di  particolare  e  comprovata
qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica  e
in possesso di una documentata esperienza di  elevato  livello  nella
gestione di processi di innovazione. 
  3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante  dell'Agenzia,
la dirige e ne e' responsabile. Resta in carica tre anni. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del
Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  approvato
lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla  nomina  del  Direttore
generale, in conformita' ai principi  e  criteri  direttivi  previsti
dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, in quanto  compatibili  con  il  presente  decreto.  Lo  Statuto
prevede  che  il  Comitato  di   indirizzo   sia   composto   da   un
rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  un
rappresentante   del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   un
rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  un  rappresentante  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero
dell'economia  e  finanze  e  due  rappresentanti   designati   dalla
Conferenza  Unificata,  ((  tutti  in  possesso  dei   requisiti   di
qualificazione professionale di cui al comma  2.  Ai  componenti  del
Comitato di indirizzo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'
o rimborso di spese )). Con lo statuto sono altresi' disciplinate  le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del
Comitato di indirizzo e le  modalita'  di  nomina  del  Collegio  dei
Revisori, (( composto da tre membri )). 

        
      

Titolo II MISURE URGENTI PER L’AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                               Art. 22 
 
(( Soppressione di DigitPa e dell'Agenzia  per  la  diffusione  delle
  tecnologie  per   l'innovazione;   successione   dei   rapporti   e
  individuazione delle effettive risorse umane e strumentali 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA  e
l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per  l'innovazione  sono
soppressi. 
  2. Al fine di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  e  dei
rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in  carica
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto continuano a svolgere le  rispettive  funzioni  fino
alla nomina del Direttore generale e deliberano altresi' i bilanci di
chiusura degli enti soppressi alla  data  di  cessazione  degli  enti
stessi,  che  sono  corredati  dalla  relazione  redatta  dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima  data  e  trasmessi  per
l'approvazione alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Direttore  generale
esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e
dal Dipartimento di cui all'articolo 20,  comma  2,  in  qualita'  di
commissario  straordinario,  fino  alla  nomina  degli  altri  organi
dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 
  3. Sono trasferite all'Agenzia per l'Italia Digitale  il  personale
di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20,  comma  2,  le
risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui
al medesimo articolo  20,  comma  2,  compresi  i  connessi  rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita  alcuna  procedura
di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto  salvo  il  diritto  di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso  il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra  nella
titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza. 
  4. Il personale attualmente in servizio  in  posizione  di  comando
presso le amministrazioni di  cui  all'articolo  20,  comma  2,  puo'
optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il  transito  e'
effettuato, previo  interpello,  con  valutazione  comparativa  della
qualificazione  professionale   posseduta   nonche'   dell'esperienza
maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di
servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei
titoli di studio. Il personale comandato non  transitato  all'Agenzia
ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza. 
  5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione,  ai
sensi dell'articolo 40, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al  personale  dell'Agenzia
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del  personale
del comparto Ministeri. 
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del
Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  da
emanarsi entro  quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del  Direttore
generale dell'Agenzia, e'  determinata  l'effettiva  dotazione  delle
risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito  ai
sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione  delle  dotazioni
organiche delle amministrazioni  di  provenienza,  fissata  entro  il
limite massimo di 150 unita',  nonche'  la  dotazione  delle  risorse
finanziarie e strumentali necessarie  al  funzionamento  dell'Agenzia
stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e'   definita   la   tabella   di
equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al
comparto    Ministeri.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui il  trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello  del
comparto Ministeri, il personale  percepisce  per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici. 
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del
Ministro delegato, da  emanarsi  entro  quarantacinque  giorni  dalla
nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e non oltre  la  data  di
adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri  sono  adeguate  in  considerazione  del
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2. 
  8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  9. All'Agenzia  si  applicano  le  disposizioni  sul  patrocinio  e
sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico  di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  10. Il comma 1 dell'articolo  68  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici
o parti di essi a seguito di  una  valutazione  comparativa  di  tipo
tecnico ed  economico  tra  le  seguenti  soluzioni  disponibili  sul
mercato:  a)   software   sviluppato   per   conto   della   pubblica
amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;  c)  software  libero  o  a
codice sorgente aperto; d)  software  combinazione  delle  precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico  ed
economico dimostri l'impossibilita'  di  accedere  a  soluzioni  open
source o gia' sviluppate all'interno della  pubblica  amministrazione
ad un prezzo inferiore, e'  consentita  l'acquisizione  di  programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di  cui  al  presente  comma  e'  effettuata  secondo  le
modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia  per  l'Italia  Digitale,
che, a richiesta di soggetti  interessati,  esprime  altresi'  parere
circa il loro rispetto». )) 

        
      

Titolo III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I Misure per la crescita sostenibile

                               Art. 23 
 
 
                  Fondo per la crescita sostenibile 
 
  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione  nel  rispetto  delle
contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica  e  di  equita'
sociale, in un quadro di sviluppo di  nuova  imprenditorialita',  con
particolare riguardo al sostegno alla piccola e media  impresa  e  di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le  diverse
aree territoriali del Paese. 
  2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, istituito presso il  Ministero  dello  sviluppo
economico  assume  la  denominazione  di  «Fondo  per   la   crescita
sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinato, sulla base di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti  e  nel  rispetto  dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento  comunitario,  al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione
di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del
sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che saranno attivate dall'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
  3. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  2,  con
decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
(( da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto  )),  nel  rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate  le  priorita',
le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del
Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta.
Le predette misure sono  attivate  con  bandi  ovvero  direttive  del
Ministro dello sviluppo economico, (( che individuano i  termini  )),
le modalita' e le procedure ((, anche in forma automatizzata, ))  per
la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni.  Per  la  gestione
degli  interventi  il  Ministero  dello   sviluppo   economico   puo'
avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa'  in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Agli  oneri  derivanti
dalle convenzioni e contratti di cui al  presente  comma  si  applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del  decreto-legge  1º
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge  3  agosto
2009, n. 102. 
  (( 3-bis. Gli obiettivi e le priorita'  del  Fondo  possono  essere
periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3
sulla base del monitoraggio dell'andamento degli  incentivi  relativi
agli anni precedenti. )) 
  4.  Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due   distinte
contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente
per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono  rientri  e
per gli  interventi,  anche  di  natura  non  rotativa,  cofinanziati
dall'Unione Europea o  dalle  regioni,  ferma  restando  la  gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi.  Per  ciascuna  delle
finalita' indicate  al  comma  2  e'  istituita  un'apposita  sezione
nell'ambito del Fondo. 
  5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo  16,  comma  2  della
legge 17  febbraio  1982,  n.  46  continua  a  svolgere  le  proprie
funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attivita'  e  i
procedimenti avviati alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che  continuano  ad  essere  disciplinati  dalle  pertinenti
disposizioni attuative della medesima legge. 
  6. I finanziamenti agevolati concessi a valere  sul  Fondo  possono
essere assistiti da garanzie reali e personali.  E'  fatta  salva  la
prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. 
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge  sono
abrogate le disposizioni di legge  indicate  dall'allegato  1,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo. 
  8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche'  le
somme  restituite  o  non  erogate  alle  imprese,  a   seguito   dei
provvedimenti di revoca  e  di  rideterminazione  delle  agevolazioni
concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente
comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate nel medesimo importo  alla  contabilita'  speciale
del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati.  Le
predette  disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e  per  garantire
la definizione dei procedimenti di cui al comma 11. 
  9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai  sensi  del
comma 7, le  disponibilita'  esistenti  sulle  contabilita'  speciali
nella titolarita' del Ministero dello  sviluppo  economico  e  presso
l'apposita contabilita' istituita presso Cassa  Depositi  e  Prestiti
per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2,  comma  203,
lettera f)  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  nel
medesimo importo, con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, su richiesta del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ad
apposito capitolo dello stato di previsione  dello  stesso  Ministero
per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale  del  Fondo
operativa per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse  necessarie  per
far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire  la  definizione
dei  procedimenti  di  cui  al  successivo  comma  11.  Le   predette
contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei
relativi  interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia'  approvate  dalla  UE
alla data di 
  10. Al fine di garantire  la  prosecuzione  delle  azioni  volte  a
promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale  tra  le
diverse aree del Paese, le  disponibilita'  accertate  e  versate  al
Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo,  ((  rivenienti
)) da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a  misure
di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate  secondo
il vincolo di destinazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      

Titolo III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I Misure per la crescita sostenibile

                               Art. 24 
 
 
Contributo tramite credito di imposta  per  le  nuove  assunzioni  di
                    profili altamente qualificati 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, a tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  forma
giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico  in  cui
operano, nonche'  dal  regime  contabile  adottato,  e'  concesso  un
contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%,  con  un  limite
massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa,  del  costo  aziendale
sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: 
    a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario
conseguito  presso  una  universita'  italiana   o   estera   se   ((
riconosciuto )) equipollente in base  alla  legislazione  vigente  in
materia; 
    b) personale in possesso di laurea magistrale  in  discipline  di
ambito tecnico o scientifico,  di  cui  all'Allegato  2  al  presente
decreto,  impiegato  in  attivita'  di  Ricerca  e   Sviluppo,   come
specificato al comma 3. 
  (( 1-bis. Il credito d'imposta  e'  riservato  alle  assunzioni  di
personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere  a)
e b) del comma 1. )) 
  2. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi  d'imposta  nei
quali lo stesso e' utilizzato e non e' soggetto al limite annuale  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.
Esso  non  concorre  alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base
imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ed   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni. 
  3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b)  del  comma  1,  e'
concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita': 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione, purche'  non  siano  destinati  ad  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili. 
  4. Il diritto a fruire del contributo decade: 
    a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore o pari  a
quello indicato  nel  bilancio  presentato  nel  periodo  di  imposta
precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale; 
    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese; 
    (( b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un  Paese  non
appartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive  in
Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito
del contributo; )) 
    c) nei casi in cui vengano definitivamente  accertate  violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in
materia di  lavoro  dipendente  per  le  quali  sono  state  irrogate
sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati
provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
lavoro per condotta antisindacale. 
  5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al  presente
articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di societa' in house ovvero  di  societa'  o
enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e  di
terzieta'  scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,  secondo   le
modalita' e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163. 
  6. Per fruire del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza,
secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al
comma 11, al  Ministero  dello  sviluppo  economico  che  concede  il
contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al  comma
12. 
  7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale,  del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto  delle  condizioni
previste dalle presenti disposizioni,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  procede,  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo  importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
  8. I controlli avvengono  sulla  base  di  apposita  documentazione
contabile certificata da un professionista iscritto al  registro  dei
revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale  certificazione  va
allegata al bilancio. 
  9. Le imprese non soggette a revisione  contabile  del  bilancio  e
prive di  un  collegio  sindacale  devono  comunque  avvalersi  della
certificazione di un  revisore  dei  conti  o  di  un  professionista
iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto,  nei
tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza
con  l'impresa  stessa.  Le  spese  sostenute  per   l'attivita'   di
certificazione contabile di cui al presente  comma  sono  considerate
ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro. 
  10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave
nell'esecuzione degli atti che gli sono  richiesti  per  il  rilascio
della  certificazione  di  cui  ai  commi  8  e  9  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
  11. Con successivo decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono adottate le disposizioni applicative necessarie. 
  12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite  le
seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni  di  euro
per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,». 
  13. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la  spesa
di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  50  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013.  Al  relativo  onere  si  provvede  con  le
risorse rivenienti dal comma 12. 
  (( 13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire  il
mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite  dal  sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di  euro  per
l'anno 2012 e a  3  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2013,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  13,  e'
riservata ad assunzioni da parte di imprese che  abbiano  la  sede  o
unita' locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. )) 

        
      

Titolo III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I Misure per la crescita sostenibile

                           (( Art. 24 bis 
 
Misure a sostegno della tutela dei dati  personali,  della  sicurezza
  nazionale, della concorrenza  e  dell'occupazione  nelle  attivita'
  svolte da call center 
 
  1. Le misure del presente  articolo  si  applicano  alle  attivita'
svolte da call center con almeno venti dipendenti. 
  2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call center
fuori dal  territorio  nazionale  deve  darne  comunicazione,  almeno
centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali indicando  i  lavoratori  coinvolti.  Inoltre
deve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali,  indicando  quali  misure  vengono  adottate  per  il
rispetto della legislazione nazionale, in particolare del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni.
Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che  gia'  oggi
operano in Paesi esteri. 
  3. In attesa di procedere  alla  ridefinizione  del  sistema  degli
incentivi all'occupazione nel settore dei  call  center,  i  benefici
previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n.  407,  non  possono  essere
erogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri. 
  4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve
essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui  l'operatore
con cui parla e' fisicamente collocato  e  deve,  al  fine  di  poter
essere garantito rispetto alla protezione dei  suoi  dati  personali,
poter scegliere  che  il  servizio  richiesto  sia  reso  tramite  un
operatore collocato nel territorio nazionale. 
  5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da  un  call
center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in  cui
l'operatore e' fisicamente collocato. 
  6. Il mancato  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo comporta la sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  10.000
euro per ogni giornata di violazione. 
  7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo  10  settembre
2003,  n.  276,  e  successive   modificazioni,   dopo   le   parole:
«rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'
delle attivita' di vendita diretta di beni e  di  servizi  realizzate
attraverso  call  center  "outbound"  per  le  quali  il  ricorso  ai
contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla  base  del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva  nazionale  di
riferimento,». )) 

        
      

Titolo III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I Misure per la crescita sostenibile

                               Art. 25 
 
 
            Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva 
 
  1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
di  cui  al  presente  decreto-legge,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  puo'  avvalersi  del  Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica  e
Repressione Frodi Comunitarie della  Guardia  di  Finanza,  il  quale
svolge,  anche  d'iniziativa,  analisi,  ispezioni  e  controlli  sui
programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal  fine,  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con
il Comandante  della  Guardia  di  Finanza.  Per  l'esecuzione  delle
attivita'  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  68,  gli
appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica  e  Repressione  Frodi
Comunitarie: 
    a) si avvalgono  anche  dei  poteri  e  delle  facolta'  previsti
dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231; 
    b) possono accedere, anche per via telematica, alle  informazioni
detenute nelle  banche  dati  in  uso  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, agli Enti  previdenziali  ed  assistenziali,  nonche',  in
esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che,  su
mandato del Ministero dello sviluppo  economico,  svolgono  attivita'
istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici
e privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione in loro
possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche. 
  2. (( All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  3. Gli oneri relativi alle attivita'  ispettive  sui  programmi  di
investimento oggetto di agevolazioni  concesse  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui
all'articolo 23, comma 7, sono posti a carico del  Fondo  ((  di  cui
all'articolo 23, comma 2, )) entro il  limite  di  400.000  euro  per
anno. 
  4.  Per  consentire  lo  svolgimento   delle   attivita'   di   cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 7  agosto  1997,  n.  266  anche
tramite  analisi  strutturate  e  continuative  sull'efficacia  degli
interventi agevolativi, il Ministero (( dello sviluppo  economico  ))
determina, per ciascun intervento,  gli  impatti  attesi  tramite  la
formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione
e'    data    adeguata    pubblicita'    sul    sito    istituzionale
dell'Amministrazione   anteriormente   al   termine    iniziale    di
presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si
riferiscono. 
  5. I soggetti beneficiari  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto-legge si impegnano a  fornire  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e ai soggetti dallo stesso incaricati,  anche  con  cadenza
periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al
monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le  modalita'  di
trasmissione delle predette  informazioni  sono  individuati,  tenuto
conto  delle  caratteristiche  e  finalita'  dei  singoli  interventi
agevolativi  cui  i  programmi  si  riferiscono,  con  circolari  del
Ministero  dello  Sviluppo  Economico.  Con  decreto   del   medesimo
Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle  Finanze
sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni  alla
luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema  di  monitoraggio
del Quadro Strategico  Nazionale  2007/2013  ed  ai  fini  di  quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  La
non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da  parte  dei
soggetti  beneficiari  degli  interventi   comporta   per   l'impresa
inadempiente la sospensione  dell'erogazione  dei  benefici  fino  al
ripristino delle condizioni di corretta  alimentazione  del  predetto
sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca
del beneficio concesso. 
  6.  Per  consentire  un'adeguata   trasparenza   degli   interventi
agevolativi  disposti  ai  sensi  del  presente   decreto-legge,   il
Ministero  dello  sviluppo  economico  pubblica  sul   proprio   sito
istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto  di  finanziamento  a
valere sul fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 

        
      

Titolo III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I Misure per la crescita sostenibile

                               Art. 26 
 
 
Moratoria  delle  rate  di   finanziamento   dovute   dalle   imprese
                   concessionarie di agevolazioni 
 
  1. In  relazione  ai  finanziamenti  agevolati  gia'  concessi  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico  a  valere  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul  Fondo
per le agevolazioni alla ricerca (FAR)  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, puo' essere disposta, per
una sola volta, una sospensione di dodici mesi  del  pagamento  della
quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31  dicembre
2013.  La  sospensione  determina  la  traslazione   del   piano   di
ammortamento per un periodo di dodici mesi.  Gli  interessi  relativi
alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze  originarie  ovvero,
ove le rate risultino gia'  scadute  alla  data  di  concessione  del
beneficio, entro sessanta  giorni  dalla  predetta  data,  maggiorati
degli interessi di mora. (( A tal fine )) il Ministro dello  sviluppo
economico e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, con decreti di natura non regolamentare  da  adottare  entro
novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,
stabiliscono,  per  le   agevolazioni   di   rispettiva   competenza,
condizioni e  criteri  per  la  concessione  del  suddetto  beneficio
nonche' i termini massimi per  la  relativa  richiesta,  prevedendone
l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia'
adottata la revoca delle  agevolazioni  in  ragione  della  morosita'
nella restituzione delle rate, purche' il relativo  credito  non  sia
stato iscritto a ruolo, e determinando, in  tal  caso,  modalita'  di
restituzione  graduali.  Qualora  dalla  traslazione  del  piano   di
ammortamento consegua  il  superamento  dell'equivalente  sovvenzione
lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
provvedono,  per  le  agevolazioni  di  rispettiva  competenza,  alla
rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa. 
  2. (( Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 

        
      

Titolo III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I Misure per la crescita sostenibile

                               Art. 27 
 
Riordino   della   disciplina   in   materia   di   riconversione   e
  riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa 
 
  1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al  fine  di
sostenere  la  competitivita'  del  sistema   produttivo   nazionale,
l'attrazione  di  nuovi  investimenti  nonche'  la  salvaguardia  dei
livelli occupazionali nei casi di  situazioni  di  crisi  industriali
complesse  con  impatto  significativo  sulla  politica   industriale
nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta  Progetti  di
riconversione e  riqualificazione  industriale.  Sono  situazioni  di
crisi industriale complessa, quelle che,  a  seguito  di  istanza  di
riconoscimento  della  regione  interessata,   riguardano   specifici
territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale  di
rilevanza nazionale derivante da: 
  una crisi di una o piu' imprese di grande o  media  dimensione  con
effetti sull'indotto; 
  una grave crisi di uno specifico settore  industriale  con  elevata
specializzazione nel territorio. 
  Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano
risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. 
  2. I  Progetti  di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche  mediante
cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi  d'aiuto
disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti  produttivi
anche  a  carattere  innovativo,  la  riqualificazione   delle   aree
interessate, la formazione del capitale umano,  la  riconversione  di
aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento
energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente
funzionali agli interventi. 
  Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6,  e  8
della legge 15 maggio 1989, n.  181,  come  esteso  dall'articolo  73
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica  esclusivamente  per
l'attuazione  dei  progetti  di  riconversione   e   riqualificazione
industriale. 
  3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, i
Progetti  di  riconversione  e  riqualificazione   industriale   sono
adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano  gli
interventi  agevolativi,  l'attivita'  integrata  e   coordinata   di
amministrazioni  centrali,  regioni,  enti  locali  e  dei   soggetti
pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e  la
verifica dello stato di attuazione e del  rispetto  delle  condizioni
fissate.  Le  opere  e  gli  impianti  compresi   nel   Progetto   di
riconversione  e  riqualificazione  industriale  sono  dichiarati  di
pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 
  4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto
sono indette dal Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi  degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma
la  vigente  normativa  in  materia  di  interventi  di  bonifica   e
risanamento ambientale dei siti contaminati. 
  5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in
conto interessi per l'incentivazione degli  investimenti  di  cui  al
decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile,  nell'ambito  dei
progetti di cui al comma 1 in tutto il  territorio  nazionale,  fatte
salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina  comunitaria
per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del  Progetto
di riconversione e riqualificazione industriale, il  Ministero  dello
sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui  attivita'
sono disciplinate mediante  apposita  convenzione  con  il  Ministero
dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri  derivanti   dalle   predette
convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate  all'apposita
sezione del fondo di cui all'articolo  23,  comma  2  utilizzate  per
l'attuazione degli accordi di cui al presente  articolo,  nel  limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
  7. (( Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a
favorire il ricollocamento professionale dei  lavoratori  interessati
da interventi di riconversione e riqualificazione  industriale.  Tali
misure  possono  essere  realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
imprese abilitate allo  svolgimento  dei  servizi  di  supporto  alla
ricollocazione, a condizione che siano autorizzate  allo  svolgimento
di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  ed
e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le  misure  di
cui al presente comma  possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,
nell'ambito delle rispettive azioni di politica  attiva  del  lavoro,
nonche' dai fondi  paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre
2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni.  Dall'attuazione   del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
  8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  decreto  di  natura   non
regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto-legge,  disciplina  le  modalita'   di
individuazione delle situazioni  di  crisi  industriale  complessa  e
determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione  e  riqualificazione  industriale.  Il  Ministro  dello
sviluppo economico impartisce le opportune direttive  all'Agenzia  di
cui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di
propria competenza. 
  9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui  ai
commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di
cui al comma 6,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  finanziarie
individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma  3  e,
relativamente agli interventi agevolativi,  a  valere  sulle  risorse
stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora  non
disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le  attivita'
del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni  territoriali
partecipanti nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi  di  cui
all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto  delle
somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare
eventuali domande oggetto di istruttoria  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto-legge,  affluiscono  all'entrata   del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta  del
Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   per   la
successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      

Titolo III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I Misure per la crescita sostenibile

                               Art. 28 
 
 
  Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015» 
 
  1. Le agevolazioni concesse in favore  dei  programmi  oggetto  dei
progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma  842
della legge 27 dicembre 2006  n.  296  sono  revocate  qualora  entro
diciotto mesi dalla  data  del  provvedimento  di  concessione  delle
agevolazioni  non  sia  stata  avanzata  almeno  una   richiesta   di
erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di  investimento
per  i  quali,  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   presente
decreto-legge, sia stato gia' emanato il  predetto  provvedimento  di
concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per  stato
di avanzamento deve essere presentata entro il termine  di  sei  mesi
dalla predetta data di entrata in  vigore,  fatto  salvo  il  maggior
termine conseguente dall'applicazione del periodo precedente. 
  2. Le imprese titolari dei progetti di  cui  al  comma  1  decadono
dalle agevolazioni  concedibili  qualora,  decorsi  60  giorni  dalla
richiesta  formulata  dal  soggetto  gestore  degli  interventi,  non
provvedano   a   trasmettere   la   documentazione   necessaria   per
l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 
  3. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  le  necessarie
misure anche di  carattere  organizzativo  volte  a  semplificare  ed
accelerare le  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine  lo
stesso  Ministero  provvede  ad  emanare  specifiche  direttive   nei
confronti del soggetto gestore degli interventi. 

        
      

Titolo III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I Misure per la crescita sostenibile

                               Art. 29 
 
 
     Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi 
 
  1.  In  considerazione  della  particolare  gravita'  della   crisi
economica  che  ha  colpito  il  sistema   produttivo,   le   imprese
beneficiarie  delle  agevolazioni   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito  con  modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215,  non  sono  piu'  tenute  al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per  la  formazione
delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati. 
  2. Al fine di conseguire la definitiva  chiusura  dei  procedimenti
relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di  cui  alla
legge 1º marzo 1986, n. 64, nonche' di  quelle  concesse  nell'ambito
dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge non sia  stata  avanzata
alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero
dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla  predetta  data,
accerta  la  decadenza  dai  benefici  per  l'insieme  delle  imprese
interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  3.  La  rimodulazione  dei  programmi  d'investimento  oggetto   di
agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui  all'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  e'  consentita
entro e non oltre  un  anno  dalla  data  della  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del  CIPE
di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso  il  CIPE
puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti  per  non
piu' di un anno dal termine originariamente previsto. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun
differimento  del  termine   di   ultimazione   degli   investimenti,
eventualmente prorogato, per effetto di variazioni  del  programma  e
dei soggetti proponenti. 
  5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia'  oggetto
di deliberazione del CIPE di approvazione  e  di  finanziamento,  non
venga  presentato  il  progetto  esecutivo   entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello
sviluppo economico dispone la  decadenza  delle  imprese  interessate
dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione  al  CIPE.  Per  i
programmi oggetto di notifica alla Commissione europea,  il  predetto
termine decorre  dalla  comunicazione  degli  esiti  della  notifica,
qualora successiva alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge. 
  6. E' disposta la  risoluzione  dei  contratti  di  programma  gia'
stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, l'impresa non  abbia  prodotto  la
documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento
di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio.  Qualora  il
contratto  sia  riferito  ad  una  pluralita'   di   iniziative,   la
risoluzione ha  effetto  limitatamente  alle  iniziative  interessate
dall'inadempimento. 
  7. (( Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  per  le
iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo  2,
comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio
a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli  obblighi  derivanti
dal calcolo di indicatori eventualmente previsti. )) 
  8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge  6
ottobre 1982, n. 752,  della  legge  30  luglio  1990,  n.  221,  del
decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e  dell'articolo  114,  comma  4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro  il
termine  perentorio  di  diciotto  mesi  dalla  predetta   data.   La
documentazione finale di spesa e' presentata  dai  beneficiari  entro
sei mesi,  non  piu'  prorogabili,  dalla  scadenza  del  termine  di
ultimazione come sopra definito.  Il  mancato  rispetto  dei  termini
previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni. 
  9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di  situazioni
di particolari gravita' sotto  il  profilo  economico  e  finanziario
delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita'
delle attivita' produttive ed il mantenimento  dei  relativi  livelli
occupazionali, puo' disporre in via eccezionale  la  sospensione  dei
termini  di  ultimazione  di  programmi  agevolati  a  valere   sugli
strumenti di propria competenza  fino  all'adozione  dei  conseguenti
programmi di ristrutturazione anche tramite  cessione  dei  complessi
aziendali. 

        
      

Titolo III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I Misure per la crescita sostenibile

                           (( Art. 29 bis 
 
 
Accelerazione  degli  interventi  strategici  per   il   riequilibrio
                         economico e sociale 
 
  1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Al fine di  accelerare  l'attuazione  degli  interventi  di
rilevanza strategica per  la  coesione  territoriale  e  la  crescita
economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti  le  aree
sottoutilizzate  del  Paese   finanziati   con   risorse   nazionali,
dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure di
spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni
interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per
la disciplina  dei  relativi  rapporti,  dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa,  in
qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3,  comma
34, 19, comma 2, e  33,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue  competenze
istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia  di
procedure di acquisto di beni e servizi». )) 

        
      

Titolo III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I Misure per la crescita sostenibile

                               Art. 30 
 
 
Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese
                 e gli investimenti in ricerca - FRI 
 
  1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi  di  cui  al
presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto
interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di  Trento
e Bolzano a valere sulle proprie risorse a  fronte  di  finanziamenti
deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di  interesse
vigente pro tempore, determinato con il decreto di  cui  all'articolo
1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 
  2. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  all'articolo  23,
comma 2 del presente decreto-legge,  i  programmi  e  gli  interventi
destinatari del Fondo per  la  crescita  sostenibile  possono  essere
agevolati anche a valere sulle risorse  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche
FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30  dicembre  2004,
n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul  FRI  possono
essere assistiti da idonee garanzie. 
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358,  359,  360  e  361
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le  risorse  ((
di cui al comma 354 del medesimo articolo 1 )) non utilizzate del FRI
al 31 dicembre 2012 e, a  decorrere  dal  2013,  al  31  dicembre  di
ciascun anno, sono destinate alle finalita' di cui al  comma  2,  nel
limite massimo del 70 per cento. Ai fini del presente comma  sono  da
intendersi non utilizzate le risorse  gia'  destinate  dal  CIPE  per
interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le
modalita'  per  la  presentazione  delle  istanze  di  accesso   alle
agevolazioni,   ovvero   quelle   derivanti   da   rimodulazione    o
rideterminazione  delle  agevolazioni  concedibili,  nonche'   quelle
provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati  e
dai  rientri  di  capitale  derivanti   dalle   revoche   formalmente
comminate. 
  4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono  determinate  le
modalita' di ricognizione delle risorse  non  utilizzate  di  cui  al
comma 3, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette
risorse tra gli interventi destinatari  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile  di  cui  all'articolo   23,   comma   2   del   presente
decreto-legge. 
  5.  Sono  abrogati  i   commi   361-bis,   361-ter   e   361-quater
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  6. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare  ((
nuovi o maggiori oneri )) a carico della finanza pubblica. 

        
      

Titolo III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I Misure per la crescita sostenibile

                               Art. 31 
 
 
                 Ulteriori disposizioni finanziarie 
 
  1. Al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera  c),
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  10,  nel  rispetto
degli impegni  assunti  precedentemente  all'entrata  in  vigore  del
predetto decreto-legge n. 225 del 2010, le residue disponibilita' del
fondo per il sostegno  della  domanda  finalizzata  ad  obiettivi  di
efficienza energetica di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio
2010, n.  73,  giacenti  sul  conto  corrente  postale  intestato  al
Ministero dello sviluppo  economico,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro il termine di trenta  giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto. 
  2. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le
domande gia' (( pervenute )) alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate nel medesimo importo,  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione dello stesso Ministero per la successiva  assegnazione  al
Fondo di cui (( all'articolo 17, comma 1, )) al titolo II della legge
27 febbraio 1985, n. 49. 
  3. Le risorse annualmente assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo
economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la  cui
gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli  articoli
10 e  19  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
riassegnate  nel  medesimo  importo,  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello
sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo  con  le
Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole  e  medie
imprese operanti in tali Regioni. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. All'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole da «, la cui erogazione»  a  «contenziosi  pregressi»  sono
soppresse. 

        
      

Capo II Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese

                               Art. 32 
 
 
              Strumenti di finanziamento per le imprese 
 
  1. (( (soppresso). )) 
  2. (( (soppresso). )) 
  3. (( (soppresso). )) 
  4. (( (soppresso). )) 
  5. (( All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n.  43,
le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a  tre  mesi  e  non
superiore a dodici mesi dalla  data  di  emissione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non
superiore a trentasei mesi dalla data di emissione». 
  5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994,
n. 43, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse  da  societa'
di capitali nonche' da societa'  cooperative  e  mutue  assicuratrici
diverse dalle banche  e  dalle  micro-imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.  Le
societa' e gli enti non aventi titoli  rappresentativi  del  capitale
negoziati  in  mercati  regolamentati  o  non  regolamentati  possono
emettere cambiali  finanziarie  subordinatamente  alla  presenza  dei
seguenti requisiti: 
  a) l'emissione deve essere assistita, in qualita'  di  sponsor,  da
una banca o  da  un'impresa  di  investimento,  da  una  societa'  di
gestione  del  risparmio  (SGR),  da   una   societa'   di   gestione
armonizzata, da una societa' di  investimento  a  capitale  variabile
(SICAV), purche'  con  succursale  costituita  nel  territorio  della
Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione  dei
titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; 
  b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla  naturale
scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore: 
  1) al 5 per cento del  valore  di  emissione  dei  titoli,  per  le
emissioni fino a 5 milioni di euro; 
  2) al 3 per cento del valore di emissione dei  titoli  eccedente  5
milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in  aggiunta  alla  quota
risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1); 
  3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli  eccedente  10
milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante  dall'applicazione
delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2); 
  c)  l'ultimo  bilancio  deve  essere  certificato  da  un  revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritta  nel  registro  dei
revisori contabili; 
  d)  le  cambiali  finanziarie  devono  essere   emesse   e   girate
esclusivamente in favore di investitori professionali che non  siano,
direttamente o indirettamente,  soci  della  societa'  emittente;  il
collocamento  presso  investitori  professionali   in   rapporto   di
controllo  con  il  soggetto  che  assume  il  ruolo  di  sponsor  e'
disciplinato  dalle  norme  vigenti  in  materia  di   conflitti   di
interesse. 
  2-ter.  Lo  sponsor  deve  segnalare,  per  ciascun  emittente,  se
l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e'  superiore  al
totale dell'attivo corrente,  come  rilevabile  dall'ultimo  bilancio
approvato. Per attivo corrente si intende l'importo  delle  attivita'
in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di  riferimento  del
bilancio  stesso.  Nel  caso  in  cui  l'emittente  sia  tenuto  alla
redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una  societa'
o da un ente a  cio'  tenuto,  puo'  essere  considerato  l'ammontare
rilevabile dall'ultimo bilancio  consolidato  approvato.  Lo  sponsor
classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno
cinque  categorie  di  qualita'  creditizia  dell'emittente,  ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per
le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o
bassa.   Lo   sponsor   rende   pubbliche   le   descrizioni    della
classificazione adottata. 
  2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e
b), del presente articolo, le societa' diverse dalle  medie  e  dalle
piccole imprese,  come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla  nomina
dello sponsor. 
  2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al  comma  2-bis,
lettera  b),  qualora  l'emissione  sia  assistita,  in  misura   non
inferiore al 25 per  cento  del  valore  di  emissione,  da  garanzie
prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero  da  un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali  emesse  da
societa' aderenti al consorzio. 
  2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata  in
vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si  puo'
derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione  del  bilancio,
qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50  per
cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio  di
garanzia collettiva dei fidi  per  le  cambiali  emesse  da  societa'
aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere  durata
superiore al predetto periodo di diciotto mesi». 
  6. (soppresso). 
  7. Dopo l'articolo 1 della legge  13  gennaio  1994,  n.  43,  come
modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis. - 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
83-bis, comma 1, del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,  le  cambiali
finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata;  a
tal  fine  l'emittente  si  avvale  esclusivamente  di  una  societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione  accentrata  di
strumenti finanziari. 
  2.   Per   l'emissione   di   cambiali   finanziarie    in    forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta  alla  societa'  di
gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente  la  promessa
incondizionata di pagare alla scadenza le somme  dovute  ai  titolari
delle cambiali finanziarie che risultano  dalle  scritture  contabili
degli intermediari depositari. 
  3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati: 
  a) l'ammontare totale dell'emissione; 
  b) l'importo di ciascuna cambiale; 
  c) il numero delle cambiali; 
  d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; 
  e) la data di emissione; 
  f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma,  numeri
da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; 
  g)  le  eventuali   garanzie   a   supporto   dell'emissione,   con
l'indicazione  dell'identita'  del  garante   e   l'ammontare   della
garanzia; 
  h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla  data
dell'emissione; 
  i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; 
  l) l'ufficio del registro delle imprese  al  quale  l'emittente  e'
iscritto. 
  4. Si applicano, ove compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
capo II del titolo II della parte III  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni. 
  5. Le cambiali emesse ai sensi del presente  articolo  sono  esenti
dall'imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  ferma   restando   comunque
l'esecutivita' del titolo» )). 
  8. Le disposizioni dell'articolo  3,  comma  115,  della  legge  28
dicembre  1995,  n.  549,  non  si  applicano  nei  casi  in  cui  le
obbligazioni e (( le cambiali finanziarie,  emesse  da  societa'  non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del  capitale  quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione,
diverse dalle banche  e  dalle  micro-imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  ))
a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che  non
siano, anche per il tramite di societa' fiduciarie o  per  interposta
persona, direttamente o indirettamente soci della societa' emittente. 
  9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n.  239,
(( il comma 1 e' sostituito )) dal seguente: 
  «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,  non  si  applica  sugli  interessi  ed  altri  proventi   delle
obbligazioni ((, delle cambiali finanziarie  ))  e  titoli  similari,
emessi da banche, da societa' per  azioni  con  azioni  negoziate  in
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di  negoziazione  degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati  aderenti  all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti  pubblici  economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione  di  legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari negoziati  nei  medesimi  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali  di  negoziazione  emessi  da  societa'  diverse  dalle
prime». 
  10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dalle
societa' con azioni  quotate  nei  mercati  regolamentati  o  sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea
e degli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento  ai
titoli emessi a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  11. (( (soppresso). )) 
  12. (( (soppresso). )) 
  13.  Le  spese  di  emissione  delle  cambiali  finanziarie,  delle
obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del  Decreto
legislativo 1º aprile 1996, n.  239,  primo  comma,  sono  deducibili
nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente  dal  criterio
di imputazione a bilancio. 
  14. (( (soppresso). )) 
  15. (( (soppresso). )) 
  16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale
scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del  valore
di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni  di  euro,
al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a  10
milioni di euro, in aggiunta alla quota  precedente,  ed  il  2%  del
valore di emissione eccedente 10 milioni di euro,  in  aggiunta  alle
quote anzidette. 
  17. (( (soppresso). )) 
  18. (( (soppresso). )) 
  19. Le obbligazioni emesse (( da societa' non  emittenti  strumenti
finanziari  quotati   in   mercati   regolamentati   o   in   sistemi
multilaterali  di  negoziazione,  diverse  dalle   banche   e   dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003,  ))  possono  prevedere  clausole  di
partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche'  con
scadenza iniziale uguale o superiore a (( trentasei )) mesi. 
  20.  La  clausola  di  subordinazione  definisce   i   termini   di
postergazione  del  portatore  del  titolo  ai  diritti  degli  altri
creditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori  del  solo
capitale sociale.  Alle  societa'  emittenti  titoli  subordinati  si
applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile. 
  Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni
obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge. 
  21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo
spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola  al
risultato economico dell'impresa emittente.  Il  tasso  di  interesse
riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del  corrispettivo)
non puo' essere inferiore  al  Tasso  Ufficiale  di  Riferimento  pro
tempore  vigente.  La  societa'  emittente  titoli  partecipativi  si
obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro  trenta
giorni dall'approvazione  del  bilancio,  una  somma  commisurata  al
risultato  economico  dell'esercizio,  nella   percentuale   indicata
all'atto dell'emissione 
  Tale  somma  e'  proporzionata   al   rapporto   tra   obbligazioni
partecipative in circolazione e  capitale  sociale,  aumentato  della
riserva legale e delle  riserve  disponibili  risultanti  dall'ultimo
bilancio approvato. 
  22. Le regole di calcolo della parte  variabile  del  corrispettivo
sono fissate all'atto dell'emissione, non possono  essere  modificate
per tutta la  durata  dell'emissione,  sono  dipendenti  da  elementi
oggettivi  e  non  possono  discendere,  in  tutto  o  in  parte,  da
deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. 
  23. La variabilita' del  corrispettivo  riguarda  la  remunerazione
dell'investimento e non si applica al diritto di  rimborso  in  linea
capitale dell'emissione. 
  24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli  anche
la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire
capitale  sociale  se  non  nei  limiti  dei   dividendi   sull'utile
d'esercizio, la componente variabile  del  corrispettivo  costituisce
oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei  profitti
e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e,  ai
fini dell'applicazione delle imposte sui  redditi,  e'  computata  in
diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto
di legge gli utili netti annuali si  considerano  depurati  da  detta
somma. 
  25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla legge
del 7 marzo 1996, n. 108. 
  26. All'articolo  2412  del  codice  civile,  il  quinto  comma  e'
sostituito dal seguente. «I commi primo e secondo  non  si  applicano
alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione  ovvero  di
obbligazioni  che  danno  il   diritto   di   acquisire   ovvero   di
sottoscrivere azioni.». 

        
      

Capo II Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese

                           (( Art. 32 bis 
 
 
       Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa 
 
  1.  In  esecuzione  della  facolta'   accordata   dalla   direttiva
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi effettuate da  soggetti  passivi  con
volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei  confronti  di
cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio  di  impresa,
arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto  diviene  esigibile
al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per  i  medesimi
soggetti  l'esercizio  del  diritto  alla   detrazione   dell'imposta
relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge  al  momento  del
pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il  diritto  alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge
al   momento   di   effettuazione   dell'operazione,   ancorche'   il
corrispettivo non  sia  stato  ancora  pagato.  Le  disposizioni  del
presente comma  non  si  applicano  alle  operazioni  effettuate  dai
soggetti  che  si  avvalgono  di  regimi  speciali  di   applicazione
dell'imposta,  ne'  a  quelle  poste  in  essere  nei  confronti   di
cessionari  o  di  committenti  che  assolvono   l'imposta   mediante
l'applicazione   dell'inversione   contabile.   L'imposta    diviene,
comunque, esigibile dopo il  decorso  del  termine  di  un  anno  dal
momento di effettuazione dell'operazione. Il limite  annuale  non  si
applica nel caso in cui il cessionario o il  committente,  prima  del
decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 
  2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa  opzione
da  parte  del  contribuente,  da  esercitare  secondo  le  modalita'
individuate  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia   delle
entrate. 
  3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
disposizioni di attuazione del presente articolo. 
  5. Dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma  4  del
presente articolo, e' abrogato  l'articolo  7  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari  a
11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a  500.000  euro  a  decorrere
dall'anno  2013,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 

        
      

Capo III Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali

                               Art. 33 
 
 
Revisione  della  legge  fallimentare  per  favorire  la  continuita'
                              aziendale 
 
  1. Al regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 67,  terzo  comma,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      (( 01) alla lettera c), dopo le parole: «entro il terzo  grado»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero immobili ad  uso  non  abitativo
destinati a costituire la sede principale dell'attivita'  di  impresa
dell'acquirente, purche' alla data  di  dichiarazione  di  fallimento
tale attivita'  sia  effettivamente  esercitata  ovvero  siano  stati
compiuti investimenti per darvi inizio»; )) 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) gli atti, i pagamenti e le  garanzie  concesse  su  beni  del
debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia
idoneo  a  consentire  il  risanamento  della  esposizione  debitoria
dell'impresa e ad assicurare il  riequilibrio  della  sua  situazione
finanziaria; un professionista indipendente designato  dal  debitore,
iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali  ed  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)  deve  attestare
la veridicita' dei dati aziendali e la  fattibilita'  del  piano;  il
professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa  e  a
coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da  rapporti
di  natura  personale  o   professionale   tali   da   comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in  ogni  caso,  il  professionista  deve
essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2399  del
codice civile e non deve, neanche per il tramite di  soggetti  con  i
quali e' unito in associazione professionale,  avere  prestato  negli
ultimi cinque anni attivita' di  lavoro  subordinato  o  autonomo  in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato  nel  registro  delle
imprese su richiesta del debitore;»; 
      2) alla lettera e): dopo le  parole  «dell'articolo  182-bis  »
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' gli  atti,  i  pagamenti  e  le
garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del  ricorso  di
cui all'articolo 161;»; 
  ((  a-bis)  all'articolo  69-bis   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    1)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Decadenza
dall'azione e computo dei termini»; 
    2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Nel caso in cui alla domanda di  concordato  preventivo  segua  la
dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli  64,  65,
67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione
della domanda di concordato nel registro delle imprese»; 
    a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a
costituire   la   sede   principale   dell'attivita'    di    impresa
dell'acquirente»; )) 
    b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo  comma,  dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «e) un piano contenente la descrizione analitica delle  modalita'
e dei tempi di adempimento della proposta.»; 
      2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti:
«, designato dal debitore,»; 
        b) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «
Analoga relazione  deve  essere  presentata  nel  caso  di  modifiche
sostanziali della proposta o del piano.»; 
      3) al quinto comma, dopo le parole  «pubblico  ministero»  sono
aggiunte le seguenti: «ed e' pubblicata, a cura del cancelliere,  nel
registro delle imprese entro il  giorno  successivo  al  deposito  in
cancelleria»; 
    (( 4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: 
  «L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi  tre  esercizi,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la  documentazione
di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice,
compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in  presenza
di giustificati motivi, di non oltre sessanta  giorni.  Nello  stesso
termine, in alternativa e  con  conservazione  sino  all'omologazione
degli effetti prodotti  dal  ricorso,  il  debitore  puo'  depositare
domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza,  si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. 
  Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui  all'articolo
163 il debitore puo'  compiere  gli  atti  urgenti  di  straordinaria
amministrazione previa autorizzazione del tribunale,  il  quale  puo'
assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo  e  a  decorrere
dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli  atti  di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per
effetto  degli   atti   legalmente   compiuti   dal   debitore   sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111.»; 
  Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo,  il  tribunale
dispone gli  obblighi  informativi  periodici,  anche  relativi  alla
gestione finanziaria dell'impresa, che  il  debitore  deve  assolvere
sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali
obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. 
  La domanda di  cui  al  sesto  comma  e'  inammissibile  quando  il
debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato  altra  domanda  ai
sensi  del  medesimo  comma  alla  quale  non  abbia  fatto   seguito
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. 
  Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  22,  primo  comma,
quando pende il procedimento per la dichiarazione  di  fallimento  il
termine di cui al sesto comma del presente articolo  e'  di  sessanta
giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni»; )) 
    c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite  dalle
seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»; 
      b) dopo la parola «esecutive» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
cautelari»; 
      c) dopo le parole «creditori per titolo o causa  anteriore»  ((
le parole: «al decreto» sono soppresse )); 
      2) al terzo comma e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono  la
data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese  sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»; 
      d) (( nel titolo III,  capo  II,  ))  dopo  l'articolo  169  e'
aggiunto il seguente articolo: 
  «Articolo 169-bis (Contratti in corso di esecuzione). - Il debitore
nel ricorso di cui all'articolo 161 puo' chiedere che il Tribunale o,
dopo il decreto di ammissione, il giudice  delegato  lo  autorizzi  a
sciogliersi dai contratti in corso  di  esecuzione  alla  data  della
presentazione del ricorso. Su  richiesta  del  debitore  puo'  essere
autorizzata la sospensione del contratto per  non  piu'  di  sessanta
giorni, prorogabili una sola volta. 
  In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente
al risarcimento del danno conseguente al  mancato  adempimento.  Tale
credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato. 
  Lo  scioglimento  del  contratto  non  si  estende  alla   clausola
compromissoria in esso contenuta. 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti  di
lavoro subordinato nonche' ai contratti  di  cui  agli  articoli  72,
ottavo comma, (( 72-ter )) e 80 primo comma.»; 
  ((   d-bis)   all'articolo   178   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    1) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'
altresi' inserita l'indicazione  nominativa  dei  creditori  che  non
hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti»; 
    2) al terzo comma, le parole:  «senza  bisogno  di  avviso»  sono
sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione»; 
    3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
      «I creditori che non  hanno  esercitato  il  voto  possono  far
pervenire il proprio dissenso per telegramma  o  per  lettera  o  per
telefax o per posta elettronica  nei  venti  giorni  successivi  alla
chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti  e  come
tali sono considerati ai  fini  del  computo  della  maggioranza  dei
crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche  presunti
a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al
verbale»; 
  d-ter) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Quando il commissario giudiziario  rileva,  dopo  l'approvazione
del concordato, che sono mutate le  condizioni  di  fattibilita'  del
piano, ne da' avviso ai creditori, i quali  possono  costituirsi  nel
giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per
modificare il voto»; 
  d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la parola: «contesta»  e'
sostituita  dalle  seguenti:   «ovvero,   nell'ipotesi   di   mancata
formazione delle classi, i creditori dissenzienti  che  rappresentano
il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano» )); 
    e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «L'imprenditore in stato di crisi puo'  domandare,  depositando  la
documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un  accordo
di  ristrutturazione   dei   debiti   stipulato   con   i   creditori
rappresentanti almeno il sessanta per cento dei  crediti,  unitamente
ad  una  relazione  redatta  da  un  professionista,  designato   dal
debitore, in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  67,  terzo
comma,  lettera  d)  sulla   veridicita'   dei   dati   aziendali   e
sull'attuabilita' dell'accordo  stesso  con  particolare  riferimento
alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei  creditori
estranei (( nel rispetto )) dei seguenti termini: 
    a) entro (( centoventi )) giorni dall'omologazione,  in  caso  di
crediti gia' scaduti a quella data; 
    b) entro (( centoventi ))  giorni  dalla  scadenza,  in  caso  di
crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.»; 
  2) al terzo comma, primo periodo, dopo la  parole  «patrimonio  del
debitore», sono aggiunte le seguenti:  «,  ne'  acquisire  titoli  di
prelazione se non concordati»; 
  3) al sesto  comma,  primo  periodo,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e secondo comma»  sono
aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»; 
    b) le  parole  «il  regolare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'integrale»; 
  4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'integrale»; 
  5) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: 
  «A seguito del deposito  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei
debiti nei termini assegnati dal tribunale  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se  nel
medesimo termine e' depositata una domanda di concordato  preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»; 
  ((  e-bis)  all'articolo  182-quater  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    1)  al  primo  comma,  le  parole:  «da  banche  e   intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107  del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,» sono soppresse; 
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    «Sono parificati ai crediti di  cui  al  primo  comma  i  crediti
derivanti da finanziamenti erogati in  funzione  della  presentazione
della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell'accordo  di  ristrutturazione  dei
debiti, qualora i finanziamenti  siano  previsti  dal  piano  di  cui
all'articolo 160 o dall'accordo  di  ristrutturazione  e  purche'  la
prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui  il
tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato  preventivo
ovvero l'accordo sia omologato»; 
  3) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
    «In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile,
il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano  anche
ai finanziamenti effettuati dai soci fino  alla  concorrenza  dell'80
per cento del loro ammontare. Si applicano i commi  primo  e  secondo
quando  il  finanziatore  ha  acquisito  la  qualita'  di  socio   in
esecuzione  dell'accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti   o   del
concordato preventivo»; 
  4) il quarto comma e' abrogato; 
  5) al quinto comma, le parole: «ai commi secondo, terzo e quarto, i
creditori» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  secondo  comma,  i
creditori, anche se soci,» )); 
    f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli: 
  «Articolo 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di
continuita' aziendale nel concordato preventivo e  negli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti). - Il debitore che  presenta,  anche  ai
sensi dell'articolo 161 sesto comma, una  domanda  di  ammissione  al
concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo  di
ristrutturazione dei debiti ai  sensi  dell'articolo  182-bis,  primo
comma, o una proposta di  accordo  ai  sensi  dell'articolo  182-bis,
sesto comma,  puo'  chiedere  al  tribunale  di  essere  autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti,
prededucibili  ai  sensi  dell'articolo  111,  se  un  professionista
designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
67, terzo comma, lettera d),  verificato  il  complessivo  fabbisogno
finanziario dell'impresa  sino  all'omologazione,  attesta  che  tali
finanziamenti  sono  funzionali  alla  migliore   soddisfazione   dei
creditori. 
  L'autorizzazione di  cui  al  primo  comma  puo'  riguardare  anche
finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed  entita',  e  non
ancora oggetto di trattative. 
  Il tribunale puo' autorizzare  il  debitore  a  concedere  pegno  o
ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. 
  Il debitore  che  presenta  domanda  di  ammissione  al  concordato
preventivo con continuita' aziendale, anche  ai  sensi  dell'articolo
161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale  di  essere  autorizzato,
assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori
per prestazioni di beni o servizi, se un professionista  in  possesso
dei requisiti di  cui  all'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),
attesta che tali prestazioni  sono  essenziali  per  la  prosecuzione
della attivita' di impresa e funzionali  ad  assicurare  la  migliore
soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e'
necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare
di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore  senza
obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla
soddisfazione dei creditori. 
  Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un  accordo
di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis,  primo
comma, o una proposta di  accordo  ai  sensi  dell'articolo  182-bis,
sesto comma, puo' chiedere al Tribunale  di  essere  autorizzato,  in
presenza dei presupposti di cui al quarto  comma,  a  pagare  crediti
anche anteriori per prestazioni di beni o  servizi.  In  tal  caso  i
pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di  cui
all'articolo 67. 
  Articolo  182-sexies  (Riduzione  o  perdita  del  capitale   della
societa' in crisi). - Dalla  data  del  deposito  della  domanda  per
l'ammissione al concordato preventivo, anche  a  norma  dell'articolo
161, sesto comma, della domanda per  l'omologazione  dell'accordo  di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di
accordo a  norma  del  sesto  comma  dello  stesso  articolo  e  sino
all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo  e
terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e  2482-ter  del
codice  civile.  Per  lo  stesso  periodo  non  opera  la  causa   di
scioglimento della societa' per  riduzione  o  perdita  del  capitale
sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del  codice
civile. 
  Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle  domande  e
della proposta di cui al primo  comma,  l'applicazione  dell'articolo
2486 del codice civile.»; 
  g) all'articolo 184, primo comma,  primo  periodo,  le  parole  «al
decreto di apertura della procedura di  concordato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro  delle  imprese  del
ricorso di cui all'articolo 161»; 
  h) (( nel titolo III, capo VI, )) dopo l'articolo 186  e'  aggiunto
il seguente articolo: 
  « (( Articolo 186-bis )) (Concordato con continuita' aziendale).  -
Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte
del  debitore,  la  cessione  dell'azienda  in  esercizio  ovvero  il
conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa',  anche
di nuova costituzione, si  applicano  le  disposizioni  del  presente
articolo. Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di  beni  non
funzionali all'esercizio dell'impresa. 
  Nei casi previsti dal presente articolo: 
    a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma,  lettera  e),
deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei  ricavi
attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano
di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle  relative
modalita' di copertura; 
    b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo
comma, deve attestare che la  prosecuzione  dell'attivita'  d'impresa
prevista  dal  piano  di  concordato   e'   funzionale   al   miglior
soddisfacimento dei creditori; 
    c)  ((  il  piano   puo'   prevedere,   fermo   quanto   disposto
dall'articolo 160, secondo  comma,  una  moratoria  fino  a  un  anno
dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In  tal
caso, i creditori muniti di cause di prelazione  di  cui  al  periodo
precedente non hanno diritto al voto. )) 
  Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti  in  corso
di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati  con
pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura
della  procedura.   Sono   inefficaci   eventuali   patti   contrari.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la  continuazione
di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore  di
cui all'articolo 67  ha  attestato  la  conformita'  al  piano  e  la
ragionevole capacita' di  adempimento.  Di  tale  continuazione  puo'
beneficiare, in presenza dei requisiti di legge,  anche  la  societa'
cessionaria o conferitaria  d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i
contratti siano  trasferiti.  Il  giudice  delegato,  all'atto  della
cessione  o  del  conferimento,  dispone   la   cancellazione   delle
iscrizioni e trascrizioni. 
  L'ammissione   al   concordato   preventivo   non   impedisce    la
partecipazione a procedure di  assegnazione  di  contratti  pubblici,
quando l'impresa presenta in gara: 
    a) una relazione di un professionista in possesso  dei  requisiti
di cui all'articolo 67, (( terzo comma, lettera d), )) che attesta la
conformita' al piano e la ragionevole capacita'  di  adempimento  del
contratto; 
    b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei  requisiti
di carattere generale, di capacita' finanziaria,  tecnica,  economica
nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento  dell'appalto,
il quale si e'  impegnato  nei  confronti  del  concorrente  e  della
stazione appaltante a mettere  a  disposizione,  per  la  durata  del
contratto, le risorse  necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca  nel
corso della gara ovvero dopo la stipulazione  del  contratto,  ovvero
non sia  per  qualsiasi  ragione  piu'  in  grado  di  dare  regolare
esecuzione  all'appalto.  Si  applica  l'articolo  49   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
  Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato
puo'  concorrere  anche  riunita  in  raggruppamento  temporaneo   di
imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e  sempre  che
le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui ((  al
quarto comma )), lettera b), puo' provenire  anche  da  un  operatore
facente parte del raggruppamento. 
  Se nel corso di  una  procedura  iniziata  ai  sensi  del  presente
articolo  l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa  cessa   o   risulta
manifestamente (( dannoso )) per i creditori, il  tribunale  provvede
ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facolta' del  debitore  di
modificare la proposta di concordato.»; 
    i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto e' sostituita dalla
seguente: 
  «Capo III.  -  Disposizioni  applicabili  nel  caso  di  concordato
preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e
liquidazione coatta amministrativa»; 
    l) dopo l'articolo 236 e' inserito il seguente: 
  «Articolo  236-bis  (Falso  in  attestazioni  e  relazioni).  -  Il
professionista  che  nelle  relazioni  o  attestazioni  di  cui  agli
articoli 67, terzo comma, lettera  d),  161,  terzo  comma,  182-bis,
182-quinquies e 186-bis espone informazioni false  ovvero  omette  di
riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 
  Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto  profitto
per se' o per altri, la pena e' aumentata. 
  Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata
fino alla meta'». 
  (( l-bis) all'articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:  «,  nonche'  ai  pagamenti  e  alle  operazioni  di
finanziamento  autorizzati  dal   giudice   a   norma   dell'articolo
182-quinquies». )) 
  2.  All'articolo  38,  primo  comma,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  dopo  le  parole  «concordato
preventivo» sono aggiunte le  seguenti:  «,  salvo  il  caso  di  cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267». 
  3. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  ai
procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi
di ristrutturazione  dei  debiti  introdotti  dal  trentesimo  giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a),
n. 1) elaborati successivamente al predetto termine. 
  4. Il comma 4 dell'articolo 88 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro
o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e
agli enti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettere  a)  e  b),  dai
propri soci e la rinuncia  dei  soci  ai  crediti,  ne'  gli  apporti
effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni,  ne'  la
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato  fallimentare
o preventivo o per effetto  della  partecipazione  delle  perdite  da
parte  dell'associato  in  partecipazione.  In  caso  di  accordo  di
ristrutturazione dei  debiti  omologato  ai  sensi  ((  dell'articolo
182-bis del regio decreto )) 16 marzo 1942,  n.  267,  ovvero  di  un
piano attestato ai sensi (( dell'articolo 67,  terzo  comma,  lettera
d), del regio decreto ))  16  marzo  1942,  n.  267,  pubblicato  nel
registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa  ((  non
costituisce sopravvenienza attiva ))  per  la  parte  che  eccede  le
perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84.». 
  5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo  non
ammortizzato di essi, e le perdite  su  crediti  sono  deducibili  se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le  perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali  o
ha concluso un accordo di ristrutturazione dei  debiti  omologato  ai
sensi (( dell'articolo 182-bis del regio decreto )) 16 marzo 1942, n.
267. ((  Ai  fini  del  presente  comma,  il  debitore  si  considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  di  omologazione
dell'accordo  di  ristrutturazione  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il
credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di  sei  mesi
dalla scadenza  di  pagamento  del  credito  stesso.  Il  credito  si
considera di  modesta  entita'  quando  ammonta  ad  un  importo  non
superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di
cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e non superiore a 2.500 euro per le altre  imprese.  Gli  elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione
del credito e' prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento  (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  luglio
2002, gli elementi certi e precisi  sussistono  inoltre  in  caso  di
cancellazione dei crediti  dal  bilancio  operata  in  dipendenza  di
eventi estintivi». )) 

        
      

Capo IV Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

                               Art. 34 
 
 
Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti 
 
  1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo  2011,
n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole «Al fine di  permettere  ai
produttori di biocarburanti comunitari di  attuare  le  modificazioni
tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di  seconda
generazione, fino al 31  dicembre  2014,»  e  all'ultimo  periodo  le
parole «pari a 9 Giga-calorie» sono sostituite dalle parole «pari a 8
Giga-calorie». 
  2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011
n. 28 dopo  le  parole  «rifiuti  e  sottoprodotti»  e'  aggiunto  «,
entrambi prodotti  e  trasformati  in  biocarburanti  nel  territorio
Comunitario,  che  non  presentino  altra   utilita'   produttiva   o
commerciale al di  fuori  del  loro  impiego  per  la  produzione  di
carburanti o a fini energetici,». Alla fine dello stesso  comma  sono
aggiunte le parole «Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche
o  lignocellulosiche,  indipendentemente  dalla  classificazione   di
queste ultime  come  materie  di  origine  non  alimentare,  rifiuti,
sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al
periodo precedente.». 
  3. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo
il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: 
    «5-bis. Per  il  periodo  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e' comunque  ammissibile
il contributo dei biocarburanti  prodotti  a  partire  da  rifiuti  e
sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati  ai  sensi  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui al
comma 5. 
    5-ter. A decorrere  dal  1º  novembre  2012,  limitatamente  alla
categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di  cui
al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che  possono
essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i  requisiti
stabiliti dall'articolo 184-bis  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152: 
      acque glicerinose; 
      acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o  chimica,
degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione  del
biodiesel (nella misura  massima  del  5  per  cento  in  peso  della
relativa produzione di biodiesel); 
      acidi grassi saponificati  provenienti  dalla  neutralizzazione
della parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione
del biodiesel (nella misura massima del 5 per  cento  in  peso  della
relativa produzione di biodiesel); 
      residui dalla reazione  di  distillazione  degli  acidi  grassi
grezzi (nella misura massima del 5 per cento in peso  della  relativa
produzione di acidi grassi  distillati)  e  delle  acque  glicerinose
(nella misura  massima  del  5  per  cento  in  peso  della  relativa
produzione  di   Glicerina   distillata)   condotta   nelle   aziende
oleochimiche; 
      oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi; 
      feccia da vino e vinaccia; 
      grassi animali di categoria 1,  nel  rispetto  del  Regolamento
(CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della  Comunicazione
della  Commissione  sull'attuazione  pratica   del   regime   UE   di
sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme  di  calcolo  per  i
biocarburanti (2010/C 160/02). 
  5-quater. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30
gennaio di ogni anno, (( possono essere modificati )),  nel  rispetto
dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di  cui al  comma  5-ter  dei
sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma
5 e le modalita' di tracciabilita'  degli  stessi,  con  efficacia  a
decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo e stabilite  variazioni
della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies. 
  5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui  all'articolo
2-quater del decreto-legge 10 gennaio  2006,  n.  2,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno
2013 i  soggetti  obbligati  possono  adempiere  al  proprio  obbligo
annuale complessivo di immissione in consumo di  biocarburanti  nella
misura massima del 20% con certificati di immissione  in  consumo  di
biocarburanti  che  sono  stati  prodotti  a  partire  da  rifiuti  e
sottoprodotti, ai sensi (( del comma 5 del presente articolo )). 
  5-sexies. A decorrere (( dal 1º  gennaio  ))  2013,  le  competenze
operative  e  gestionali  assegnate  al  Ministero  delle   politiche
agricole, alimentari  e  forestali  ai  sensi  del  provvedimento  di
attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio  2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
81, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al  Ministero  dello  sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. Gli  oneri  gestionali  sono  posti  a  carico  dei
soggetti  obbligati  e  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, (( di concerto con il Ministro ))  dell'economia  e  delle
finanze, ne e' determinata l'entita' in funzione delle  Giga  calorie
di biocarburante da immettere in consumo e le relative  modalita'  di
versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A.  Per  l'esercizio
di tali competenze e' costituito presso il Ministero  dello  sviluppo
economico un comitato tecnico consultivo composto  da  rappresentanti
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con  oneri  a
carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del  presente  comma  ((
non devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica. 
  5-septies. In riferimento  alle  attivita'  previste  dall'articolo
7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n.  66,  come  introdotto
dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.  55,
il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore  per
la protezione  e  la  ricerca  ambientale  assicurano  il  necessario
raccordo dei flussi informativi al fine della  semplificazione  degli
adempimenti  a  carico  degli  operatori  economici.   Il   comma   2
dell'articolo 3 del decreto  legislativo  31  marzo  2011  n.  55  e'
abrogato.". 
  4. A decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo  all'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai  fini  del
rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del  decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo  33  del
decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.   28,   l'importazione   di
biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti  all'Unione  Europea
e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane. 
  5. I soggetti che intendono importare in  Italia  biocarburanti  da
immettere sul mercato interno ai fini del comma 4  devono  presentare
istanza al Ministero dello sviluppo economico  -  Direzione  generale
per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento   e   le   infrastrutture
energetiche  e  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione
e    autenticazione    elettronica,    corredata    dalla    seguente
documentazione: 
    a) copia della licenza di attivita'  dell'impianto,  nella  quale
risulti la capacita' riconosciuta all'impianto, la  ragione  sociale,
ubicazione  dell'impresa  titolare  dell'impianto,   il   numero   di
identificazione fiscale,  il  codice  di  attivita'  o  il  documento
equivalente del paese nel quale si trova l'impianto; 
    b)  relazione  rilasciata  da  un   soggetto   indipendente   che
certifichi la  capacita'  di  produzione  dell'impianto  che  risulta
operativo al momento della presentazione dell'istanza e le specifiche
tecniche del prodotto importato, con  indicazione  dei  controlli  di
qualita' effettuati e relativi risultati; 
    c) dichiarazione giurata del titolare dell'impianto  che  afferma
quanto segue: 
      di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla
previdenza  sociale  e   con   gli   obblighi   fiscali   del   paese
corrispondente; 
      di operare in conformita' con la normativa ambientale del paese
nel quale si trova l'impianto o  l'unita'  produttiva  oggetto  della
domanda; 
      che il biocarburante e' interamente prodotto nell'impianto; 
    d) procura valida ed  autentica  conferita  al  firmatario  della
domanda. 
  6. Le domande di cui al comma 5 devono  essere  redatte  in  lingua
italiana (( o inglese. I documenti redatti in altre lingue ))  devono
essere  corredati  dalla  relativa  traduzione  giurata   in   lingua
italiana. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano nel
proprio   sito   Internet   il   «Registro    delle    autorizzazioni
all'importazione di biocarburanti prodotti in paesi non  appartenenti
all'Unione Europea». (( All'attuazione dei commi 4 e  5  si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. )) 
  7.  Le  specifiche  convenzionali  di  carburanti  e  biocarburanti
riportate nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  del  29  aprile  2008,  n.   110,
«Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una
quota  minima  di  biocarburanti»,  emanato  ai  sensi  dell'articolo
2-quater,  punto  3,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.   2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono  aggiornate  e  integrate  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  (( 7-bis. Al  fine  di  garantire  una  maggiore  efficienza  delle
infrastrutture  energetiche  nazionali  e  di  contenere  gli   oneri
indiretti  dovuti  alla  crescita   delle   fonti   rinnovabili   non
programmabili, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  definisce  le  modalita'  per  la
selezione,  previa  analisi  dei  fabbisogni  del  sistema  elettrico
effettuata su base territoriale dal gestore  della  rete,  e  per  la
remunerazione dei servizi di flessibilita' assicurati dagli  impianti
di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli
impianti  stessi,  senza  maggiori  oneri  per   prezzi   e   tariffe
dell'energia elettrica. )) 

        
      

Capo IV Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

                               Art. 35 
 
 
   Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi 
 
  1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno
del perimetro  delle  aree  marine  e  costiere  a  qualsiasi  titolo
protette  per  scopi  di  tutela  ambientale,  in  virtu'  di   leggi
nazionali, regionali  o  in  attuazione  di  atti  e  convenzioni  ((
dell'Unione europea e )) internazionali sono vietate le attivita'  di
ricerca,  di  prospezione  nonche'  di  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della  legge
9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo  l'intero
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno  delle  suddette
aree  marine  e  costiere  protette,  fatti  salvi   i   procedimenti
concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  29
giugno 2010 n. 128  ed  i  procedimenti  autorizzatori  e  concessori
conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia  dei  titoli  abilitativi
gia' rilasciati alla medesima data, anche ai  fini  della  esecuzione
delle attivita' di ricerca, sviluppo e  coltivazione  da  autorizzare
nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali  relative  proroghe  e
dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti  e  connessi.
Le predette attivita' sono  autorizzate  previa  sottoposizione  alla
procedura di valutazione di impatto ambientale di cui  agli  articoli
21 e seguenti del presente decreto,  sentito  il  parere  degli  enti
locali posti in un raggio  di  dodici  miglia  dalle  aree  marine  e
costiere interessate dalle attivita' di  cui  al  primo  periodo  ((,
fatte salve le attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  82-sexies,
della legge 23 agosto 2004, n. 239,  autorizzate,  nel  rispetto  dei
vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli  uffici  territoriali  di
vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi  e  le
georisorse, che trasmettono copia delle  relative  autorizzazioni  al
Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  )).  Dall'entrata  in  vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il  comma  81
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  i  titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo  19,  comma  1
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal  7%  al
10% per il gas e dal 4%  al  7%  per  l'olio.  Il  titolare  unico  o
contitolare di ciascuna concessione e'  tenuto  a  versare  le  somme
corrispondenti al valore dell'incremento  dell'aliquota  ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   per   essere
interamente  riassegnate,  in  parti  uguali,  ad  appositi  capitoli
istituiti nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente  delle
azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino  e  delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza  anche  ambientale
degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.». 
  2. All'articolo 184, al comma 5  bis,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e' aggiunto il seguente periodo: «con  lo  stesso
decreto   interministeriale   sono   determinati   i    criteri    di
individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione  di  cui
all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai
siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree  ad  uso  esclusivo
alle  Forze  Armate,  tenuto  conto  delle  attivita'  effettivamente
condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.». 

        
      

Capo IV Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

                               Art. 36 
 
 
      Semplificazione di adempimenti per il settore petrolifero 
 
  1. (( Il comma 9 dell'articolo  57  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, e' sostituito dal seguente: 
  «9.  Nel  caso  di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei  siti
contaminati, anche  di  interesse  nazionale,  nonche'  nel  caso  di
chiusura  di  impianti  di  raffinazione  e  loro  trasformazione  in
depositi, i sistemi di  sicurezza  operativa  gia'  in  atto  possono
continuare  a  essere  eserciti   senza   necessita'   di   procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la  non  compromissione
di  eventuali   successivi   interventi   di   bonifica,   ai   sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni». )) 
  2. All'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito con modificazioni nella legge  4  aprile  2012,  n.  35
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo» dopo le parole «il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
Trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente  agli  impianti
industriali  strategici  e  relative   infrastrutture,   disciplinati
dall'articolo 52 del Codice della Navigazione». 
  3. All'articolo 57, comma 4, (( del decreto-legge 9 febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35, )) sostituire le parole «eventualmente previsti» con le  seguenti
«previsti dalla legislazione  ambientale»,  e  sostituire  le  parole
«centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni». 
  4. All'articolo 57, dopo il comma 15, e' inserito il seguente: 
  «15-bis. Al Titolo V, Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252,
comma 4, sono aggiunte, infine, le  seguenti  parole:  "il  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  adotta
procedure semplificate per le operazioni di  bonifica  relative  alla
rete di distribuzione carburanti."» 
  5. Dopo l'articolo 57 (( del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  ))
e' inserito il seguente articolo aggiuntivo: 
  «Art. 57-bis  ((  (Semplificazione  amministrativa  in  materia  di
infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e
impianti per  la  fornitura  di  servizi  essenziali)  )).  -  1.  Le
periodicita' di cui alle Tabelle A e B del  decreto  ministeriale  1º
dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di  produzione  a
ciclo  continuo  nonche'  a  quelli  per  la  fornitura  di   servizi
essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie,
nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni.  Sotto  la
responsabilita'  dell'utilizzatore  deve  essere  accertata,  da   un
organismo  notificato  per  la  direttiva  97/23/CE  in  materia   di
attrezzature   a   pressione,   la   sostenibilita'   della   diversa
periodicita'  in   relazione   alla   situazione   esistente   presso
l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora  le  condizioni  di
sicurezza accertate  lo  consentano,  potra'  essere  utilizzata  una
periodicita' incrementale non superiore ad anni 3 rispetto  a  quelle
previste per legge. La documentazione  di  accertamento  deve  essere
conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli
Enti preposti alle verifiche periodiche di  sicurezza  espletate  dai
competenti organi territoriali. 
  2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004, n. 239, per gli impianti a ciclo  continuo  e  per  quelli  che
rivestono carattere di pubblica utilita' o  servizio  essenziale,  in
presenza di  difetti  che  possono  pregiudicare  la  continuita'  di
esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto  la  responsabilita'
dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di
riparazione, anche  con  attrezzatura  in  esercizio,  finalizzati  a
mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire  il
contenimento delle  eventuali  perdite  per  il  tempo  di  ulteriore
esercizio  fino  alla  data  di  scadenza  naturale  della   verifica
periodica successiva alla  temporanea  riparazione.  Tali  temporanee
riparazioni sono effettuate secondo le specifiche  tecniche  previste
ai sensi dall'articolo  3  ((  del  citato  decreto  ministeriale  1º
dicembre  2004,  n.  329  )),   o   norme   tecniche   internazionali
riconosciute». 
  6. A decorrere dal  1º  gennaio  2013  l'importazione  di  prodotti
petroliferi finiti  liquidi  da  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
Europea e' soggetta ad autorizzazione del  Ministero  dello  sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla  base  di
criteri  determinati  con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti  minimi  per
l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto  dell'aderenza
dell'impianto estero di produzione dei prodotti  petroliferi  oggetto
di  importazione  alle  prescrizioni  ambientali,   di   salute   dei
lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria  per
gli impianti  produttivi  ubicati  all'interno  della  Comunita'.  ((
All'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  7. All'articolo 276, comma 6,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128, dopo le parole «ove producano emissioni  in  atmosfera»  sono
aggiunte le seguenti «e non risultino adeguati alle  prescrizioni  di
cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto». 

        
      

Capo IV Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

                           (( Art. 36 bis 
 
 
Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di  interesse
                              nazionale 
 
  1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
      «f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti  di  interesse
nazionale, ai fini della bonifica, i siti  interessati  da  attivita'
produttive ed estrattive di amianto». 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentite le regioni interessate, e'  effettuata  la  ricognizione  dei
siti  attualmente  classificati  di  interesse  nazionale   che   non
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma  1  del
presente articolo. 
  3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  sentiti  gli
enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti
di interesse nazionale, fermo restando che  rimangono  di  competenza
regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale  bonifica
della porzione di siti che, all'esito di  tale  ridefinizione,  esuli
dal sito di interesse nazionale. 
  4. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. )) 

        
      

Capo IV Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

                               Art. 37 
 
 
Disciplina delle gare per la distribuzione  di  gas  naturale  e  nel
                        settore idroelettrico 
 
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente: «Alle gare
di cui al comma  1  sono  ammesse,  senza  limitazioni  territoriali,
societa'  per  azioni  o  a   responsabilita'   limitata,   anche   a
partecipazione pubblica, e  societa'  cooperative  a  responsabilita'
limitata, sulla base di  requisiti  oggettivi,  proporzionati  e  non
discriminatori, con la sola esclusione  delle  societa',  delle  loro
controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,
che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea,  gestiscono  di   fatto,   o   per
disposizioni di  legge,  di  atto  amministrativo  o  per  contratto,
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento  diretto  o  di  una
procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al  primo
periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati
e alle societa' da queste direttamente o  indirettamente  controllate
ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,  nonche'  al  socio
selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge  14  settembre  2011,  n.
148, e alle societa' a  partecipazione  mista,  pubblica  e  privata,
costituite ai sensi del medesimo comma»; 
    b) il primo periodo  dell'articolo  15,  comma  10,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2010, n. 164, e' sostituito dai seguenti: 
  «I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni  di  cui
al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime  gare
per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14,  comma  1,
successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti  o
le loro controllate,  controllanti  o  controllate  da  una  medesima
controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi  dalla
distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o  di
una procedura non ad evidenza pubblica. Per  le  prime  gare  di  cui
sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  e  successive  modifiche  e
integrazioni.» 
  2. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  46-bis  del
decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione  di
gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai  sensi
del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le  gare
per l'affidamento del servizio di distribuzione  gas  in  conformita'
con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1º  giugno  2011,
n. 93. 
  3. In sede di affidamento del servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono  fatti
salvi gli obblighi in materia di  tutela  dell'occupazione  stabiliti
dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo  28,  comma  6,  del
decreto  legislativo  23  maggio  2010,  n.   164,   che,   a   causa
dell'obbligatorieta',  non  costituiscono  elemento  di   valutazione
dell'offerta. 
  4. (( All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima  dello
scadere di una concessione di  grande  derivazione  d'acqua  per  uso
idroelettrico e nei casi  di  decadenza,  rinuncia  e  revoca,  fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un
prevalente  interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle   acque,
incompatibile con il  mantenimento  dell'uso  a  fine  idroelettrico,
indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della  normativa
vigente e dei principi  fondamentali  di  tutela  della  concorrenza,
liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e  assenza
di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso  della
concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo
di trenta anni, rapportato all'entita'  degli  investimenti  ritenuti
necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino  idrografico  di  pertinenza,  alle  misure  di
compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano  di
interventi per assicurare la conservazione della capacita'  utile  di
invaso e, prevalentemente, all'offerta economica  per  l'acquisizione
dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia  prodotta  o
della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute  alla  data
di entrata in vigore della presente  disposizione  e  per  quelle  in
scadenza successivamente a tale data ed entro il  31  dicembre  2017,
per le quali non e' tecnicamente applicabile  il  periodo  di  cinque
anni di cui al primo periodo del presente  comma,  le  regioni  e  le
province autonome indicono la gara  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  2  e  la  nuova
concessione decorre dal  termine  del  quinto  anno  successivo  alla
scadenza originaria e comunque non oltre il  31  dicembre  2017.  Nel
bando di gara sono specificate altresi' le  eventuali  condizioni  di
esercizio della derivazione  al  fine  di  assicurare  il  necessario
coordinamento con  gli  usi  primari  riconosciuti  dalla  legge,  in
coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara  e'
indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione  di  grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime  modalita'
e durata»; 
    b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo
stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la
durata della concessione in rapporto all'entita' degli  investimenti,
nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo
e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata
la percentuale dell'offerta economica di cui al comma  1,  presentata
dal soggetto risultato aggiudicatario, da  destinare  alla  riduzione
dei costi dell'energia elettrica a beneficio  della  generalita'  dei
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto». )) 
  5. (( Fermo restando quanto  previsto  per  i  casi  di  decadenza,
rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25,  primo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre  1933,  n.
1775, il bando di gara  per  l'attribuzione  di  una  concessione  di
grande derivazione ad uso idroelettrico  prevede,  per  garantire  la
continuita' gestionale, il trasferimento dal  concessionario  uscente
al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo
all'esercizio della concessione,  comprensivo  di  tutti  i  rapporti
giuridici afferenti alla concessione. )) 
  6. (( Al concessionario uscente  spetta  un  corrispettivo  per  il
trasferimento del ramo d'azienda,  predeterminato  e  concordato  tra
questo e l'amministrazione concedente prima della fase di  offerta  e
reso noto nel bando  di  gara.  Con  riferimento  ai  beni  materiali
compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della  concessione
diversi da quelli di cui all'articolo  25,  primo  comma,  del  testo
unico di  cui  al  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  il
corrispettivo e' determinato sulla base del valore di mercato, inteso
come  valore  di  ricostruzione  a  nuovo  diminuito   nella   misura
dell'ordinario degrado. Con riferimento ai  beni  di  cui  al  citato
articolo 25, primo comma, e' inoltre dovuto  un  importo  determinato
sulla base del metodo del  costo  storico  rivalutato,  calcolato  al
netto  dei  contributi  pubblici   in   conto   capitale,   anch'essi
rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di  tali
opere, diminuito nella misura  dell'ordinario  degrado.  In  caso  di
mancato  accordo,  si  provvede   attraverso   tre   qualificati   ed
indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati  rispettivamente  da
ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il  terzo
dal presidente del Tribunale delle acque  pubbliche  territorialmente
competente,  i  quali  operano  secondo  sperimentate  metodologie  e
rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina. )) 
  7. (( Al fine di assicurare un'omogenea disciplina  sul  territorio
nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e  parita'  di
trattamento tra gli operatori economici,  con  decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti  i  criteri  generali
per  la  determinazione,   secondo   principi   di   economicita'   e
ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei  canoni
delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo  stesso  decreto  sono
fissate le modalita' tramite  le  quali  le  regioni  e  le  province
autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al
20 per cento del canone di concessione pattuito  alla  riduzione  dei
costi dell'energia elettrica a  beneficio  dei  clienti  finali,  con
riferimento ai punti di fornitura localizzati  nel  territorio  della
provincia o dell'unione dei comuni o  dei  bacini  imbriferi  montani
insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere  afferenti
alle concessioni di cui al presente comma. )) 
  8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 

        
      

Capo IV Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

                               Art. 38 
 
 
Semplificazioni delle attivita' di  realizzazione  di  infrastrutture
     energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale 
 
  1. (( All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.  239,  dopo  il
comma 8, e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia  di  valutazione  di
impatto ambientale, nel caso di mancata espressione  da  parte  delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque
denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente
articolo, entro il termine di centocinquanta giorni  dalla  richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5
dell'articolo 52-quinquies del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno  2011,  n.
93, il Ministero  dello  sviluppo  economico  invita  le  medesime  a
provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di
ulteriore  inerzia   da   parte   delle   amministrazioni   regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  la  quale,  entro  sessanta  giorni   dalla
rimessione, provvede in merito con la  partecipazione  della  regione
interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma  6  del
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001». )) 
  (( 1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla  costruzione  e
gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale  liquefatto
in area demaniale, portuale o  limitrofa  ai  sensi  dell'articolo  8
della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  oltre  a  comportare  la
conformita' agli strumenti urbanistici  vigenti,  costituisce  titolo
per  il  rilascio  della  concessione  demaniale.   Nell'ambito   del
procedimento per il  rilascio  della  concessione  demaniale  di  cui
all'articolo 52 del  codice  della  navigazione,  l'eventuale  parere
definitivo del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  viene  reso
entro centoventi giorni dalla richiesta.  Decorso  tale  termine,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  invita  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici  a  provvedere  entro  un  termine  non
superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali  il  parere  si
intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche  che
possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio  della
concessione, e  si  procede  alla  conclusione  del  procedimento  di
concessione  demaniale  entro  i  successivi  sessanta   giorni.   Le
disposizioni del presente comma si applicano  anche  ai  procedimenti
amministrativi in corso. )) 
  2. All'articolo  14  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  da
emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del  decreto  legislativo
23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal  decreto  legislativo  1º
giugno 2011, n. 93, e' altresi' determinata la parte dello spazio  di
stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di  cui
all'articolo 12, comma 7,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  1º
giugno 2011, n. 93,  da  assegnare,  per  le  esigenze  degli  stessi
clienti, con procedure di asta  competitiva  ((,  e  la  parte  dello
stesso spazio di  stoccaggio  di  modulazione  da  assegnare  con  le
procedure di allocazione vigenti )). Le stesse procedure ((  di  asta
competitiva )) sono utilizzate anche per le  ulteriori  capacita'  di
stoccaggio  di  gas  naturale  disponibili  per  altre  tipologie  di
servizio, incluse quelle eventualmente non  assegnate  ai  sensi  del
comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla  remunerazione  tariffaria
dei servizi di modulazione relativi  ai  clienti  sopra  citati  sono
destinate dalla stessa Autorita'  alla  riduzione  delle  tariffe  di
distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di
servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa  di
trasporto.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: 
  «3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  130,
e' offerto, nell'anno contrattuale  di  stoccaggio  in  cui  diviene,
anche  parzialmente,  fisicamente   disponibile,   ((   ai   soggetti
individuati allo stesso  punto  2)  ))  mediante  procedure  di  asta
competitiva.  Le  maggiori  entrate   rispetto   alla   remunerazione
tariffaria dei servizi di stoccaggio  sono  destinate  dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas  alla  riduzione  delle  tariffe  di
trasporto.». 
  (( 2-bis. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  entro
quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, provvede  ad  adeguare  il  sistema
delle tariffe di trasporto  del  gas  naturale  secondo  criteri  che
rendano piu' flessibile ed  economico  il  servizio  di  trasporto  a
vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale. )) 
  3. Con decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono determinati limiti
massimi per l'attribuzione a ciascun  soggetto  o  gruppo  societario
delle capacita' di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti
civili  e,  fino  alla  realizzazione  di  ulteriori   capacita'   di
stoccaggio e di  punta  di  erogazione  sufficienti  a  garantire  il
funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base  alle
valutazioni di rischio condotte ai sensi dell'articolo 8 del  decreto
legislativo 1º giugno 2012, n. 93, le modalita' per l'utilizzo  delle
capacita' di stoccaggio e di punta esistenti da parte  di  tutti  gli
utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema. 

        
      

Capo IV Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

                           (( Art. 38 bis 
 
Individuazione degli impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
  necessari per situazioni di emergenza e delle  relative  condizioni
  di esercizio e funzionamento 
 
  1. Al fine di ridurre  il  consumo  di  gas  naturale  nel  settore
termoelettrico nelle situazioni  di  emergenza  gas  e  garantire  la
sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e  imprese,
anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38,  il  Ministro
dello sviluppo economico, sulla base degli elementi  evidenziati  dal
Comitato per l'emergenza gas e dalla societa' Terna Spa, entro il  31
luglio di ogni anno individua con  proprio  decreto  le  esigenze  di
potenza produttiva, alimentabile con  olio  combustile  e  con  altri
combustibili diversi dal gas, di  cui  garantire  la  disponibilita',
nonche' le procedure  atte  ad  individuare,  nei  successivi  trenta
giorni e secondo criteri  di  trasparenza  e  di  contenimento  degli
oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica  con
potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non  in
esercizio  a  motivo  di  specifiche  prescrizioni  contenute   nelle
relative autorizzazioni, destinati a  far  fronte  ad  emergenze  nel
successivo  anno  termico.  Il  termine  per  l'individuazione  delle
esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro  dello  sviluppo
economico e' fissato, in sede di prima applicazione, al 30  settembre
2012. 
  2. I gestori degli impianti di  cui  al  comma  1  garantiscono  la
disponibilita' degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al
31 marzo di  ciascun  anno  termico  e  possono  essere  chiamati  in
esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo
periodo di  tempo  necessario  al  superamento  della  situazione  di
emergenza. 
  3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile  esercizio  degli
impianti di cui al comma 1 e della loro finalita', a tali impianti si
applicano esclusivamente i valori limite di emissione  nell'atmosfera
previsti dalla normativa vigente, in deroga a piu' restrittivi limiti
di  emissioni  nell'atmosfera  o  alla  qualita'  dei   combustibili,
eventualmente   prescritti   dalle   specifiche   autorizzazioni   di
esercizio,  ivi  incluse  le  autorizzazioni   integrate   ambientali
rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni.  Sono
sospesi altresi' gli obblighi relativi alla presentazione di piani di
dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per  il  periodo  di
cui al comma 2, i gestori degli impianti  di  cui  al  comma  1  sono
esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti  nei  piani  di
monitoraggio  e  controllo,  con  deroga  alle  eventuali  specifiche
prescrizioni  contenute  nelle  relative   autorizzazioni   integrate
ambientali per il caso di utilizzo di combustibili  liquidi,  nonche'
dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione  in
continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte
II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, previste dalla citata parte quinta,  allegato  VI,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso
in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del
periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica  quanto
previsto all'articolo 1-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 2003, n. 290. 
  5. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' per il dispacciamento degli impianti di  cui  al  comma  1,
nonche' le modalita' per il riconoscimento dei costi sostenuti per  i
medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri  generali  per
la sicurezza del sistema del  gas  naturale,  in  analogia  a  quanto
previsto per la reintegrazione dei costi delle unita' essenziali  per
la sicurezza del sistema elettrico. )) 

        
      

Capo IV Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

                           (( Art. 38 ter 
 
 
Inserimento  dell'energia  geotermica  tra   le   fonti   energetiche
                             strategiche 
 
  1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
  «f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di  cui
al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22». )) 

        
      

Capo IV Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

                               Art. 39 
 
Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e sui
  prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per
  le imprese a forte consumo di energia;  regimi  tariffari  speciali
  per i grandi consumatori industriali di energia elettrica 
 
  1. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di  concerto  col  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro il 31 dicembre 2012,  sono  definite,  in  applicazione
dell'articolo 17 della Direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio  del  27
ottobre 2003, le imprese a  forte  consumo  di  energia,  in  base  a
requisiti e  parametri  relativi  a  livelli  minimi  di  consumo  ed
incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa. 
  2. I decreti di cui al comma 1  sono  finalizzati  alla  successiva
determinazione di un sistema di aliquote di accisa  sull'elettricita'
e sui prodotti energetici impiegati come combustibili  rispondente  a
principi di semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27  ottobre  2003,
(( che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non  determini,
comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  3. I corrispettivi a copertura  degli  oneri  generali  di  sistema
elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi  oneri  a  carico
dei clienti finali sono rideterminati  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas entro 60  giorni  dalla  data  di  emanazione  dei
decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto  della  definizione
di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al
medesimo comma 1 e nel rispetto  dei  vincoli  di  cui  al  comma  2,
secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.  Dalla  data
di entrata  in  vigore  della  rideterminazione  e'  conseguentemente
abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
  4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13 bis,  del  decreto-legge
n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge  n.  44
del 26 aprile 2012, e  limitatamente  ai  periodi  individuati  dalla
medesima norma, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti necessari a  garantire  che  la  componente  tariffaria
compensativa riconosciuta ai  soggetti  di  cui  alla  citata  norma,
successivamente al loro  passaggio  al  libero  mercato  dell'energia
elettrica,  non  risulti  inferiore  a  quella  che   sarebbe   stata
riconosciuta in caso di permanenza  sul  mercato  vincolato.  Restano
salvi gli  effetti  delle  decisioni  della  Commissione  europea  in
materia. 

        
      

Capo IV Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

                               Art. 40 
 
Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di
  attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni  di
  un proprio patrimonio 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  28
maggio 2010, n. 85, dopo le parole: «sono  trasferiti  alle  Regioni,
unitamente (( alle relative pertinenze, )) » sono aggiunte le  parole
«le miniere di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera  d),  che  non
comprendono  i  giacimenti  petroliferi  e  di  gas  e  le   relative
pertinenze (( nonche' i siti di  stoccaggio  di  gas  naturale  e  le
relative pertinenze, e» )). 
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  28
maggio 2010 n. 85, sono cancellate le parole « (( , e le  miniere  ))
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d),  che  non  comprendono  i
giacimenti petroliferi e di gas e le relative  pertinenze  nonche'  i
siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze». 
  3. All'articolo 4, comma 1, ((  primo  periodo  ))  ,  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «ad eccezione» sono
aggiunte le parole «delle miniere di cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di  gas  e
le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e
le relative pertinenze, e». 
  4. All'articolo 4, comma 1, ((  secondo  periodo  )),  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le  parole:  «attribuzione  di
beni demaniali diversi» sono aggiunte le parole «dalle miniere di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti
petroliferi e di gas e le relative pertinenze (( nonche'  i  siti  di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e ))». 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                               Art. 41 
 
Razionalizzazione  dell'organizzazione  dell'ICE  -  Agenzia  per  la
  promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle  imprese
  italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero 
 
  1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi  a  favore
dello  sviluppo  economico  e  della   internazionalizzazione   delle
imprese, all'articolo 14, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come modificato dall'articolo  22,  comma  6,  del  decreto-legge  22
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti
modifiche: 
      1) le parole: «copresieduta dai Ministri degli affari esteri  e
dello   sviluppo   economico»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«copresieduta dal Ministro degli affari esteri,  dal  Ministro  dello
sviluppo economico e, per  le  materie  di  propria  competenza,  dal
Ministro con delega al turismo»; 
      2) dopo le parole: «o da persona dallo stesso designata,»  sono
inserite le  seguenti:  «  dal  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,»; 
      3) le parole: «presidente della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «presidente   della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome»; 
      4) dopo le parole: «di R.E.T.E. Imprese Italia»  sono  inserite
le seguenti: «, di Alleanza delle Cooperative italiane»; 
    b) al primo periodo del comma 24 la parola: «300»  e'  sostituita
dalla seguente: «450»; 
    c) al primo periodo del comma 26, la parola: «300» e'  sostituita
dalla seguente: «450»; 
    d) al comma 26-bis dopo  le  parole:  «Ministero  dello  sviluppo
economico.» sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:  «Con  i  medesimi
decreti si  provvede  a  rideterminare  le  dotazioni  organiche  del
Ministero dello sviluppo  economico  in  misura  corrispondente  alle
unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
  2. All'articolo 22, comma 8, primo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  le  parole:  «di  cui  al   comma   26-bis
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come  inserito
dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal
Ministro dello sviluppo economico,». 
  3. Al fine di razionalizzarne la struttura organizzativa, l'ENIT  -
Agenzia nazionale per il turismo opera all'estero  nell'ambito  delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'  stabilite  con
apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli  affari
esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale  dell'ENIT
all'estero, individuato nel  limite  di  un  contingente  massimo  di
cinquanta  unita'  definito  in  dotazione  organica,   puo'   essere
accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,
secondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e
tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di
accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'
accreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il
restante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'ENIT all'estero  opera  nel
quadro delle funzioni di direzione,  vigilanza  e  coordinamento  dei
Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi  strategici  in
materia   di   promo-commercializzazione    dell'offerta    turistica
all'estero definite dalla cabina di regia  di  cui  all'articolo  14,
comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   inserito
dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio  di  amministrazione
dell'ENIT - Agenzia nazionale per  il  turismo,  uno  dei  membri  e'
designato dal Ministro degli affari esteri. 
  (( 4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico
sono indicate le modalita' applicative e la struttura  amministrativa
responsabile per assicurare alle singole imprese italiane  ed  estere
l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le  possibilita'
di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire  l'operativita'
delle  stesse  imprese  nei  settori  e  nelle  aree   di   interesse
all'estero». )) 
  5. (( All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. )) 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                           (( Art. 41 bis 
 
 
Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso  l'Italia
  e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale 
 
  1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a  cittadini  e
imprese dalla rete all'estero  del  Ministero  degli  affari  esteri,
nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali  e  turistici
verso l'Italia e di accelerare  i  tempi  di  rilascio  dei  visti  e
incentivare  la  promozione  delle  relazioni  economiche  in  ambito
internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui  all'articolo
64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.  71,  e'  incrementata
del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto.  Le  maggiori  entrate
derivanti dall'incremento della tariffa di cui al periodo  precedente
sono destinate alle seguenti misure: 
  a) interventi strutturali  e  informatici  a  favore  degli  uffici
all'estero del Ministero degli affari esteri; 
  b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei
degli uffici all'estero del Ministero degli  affari  esteri,  di  cui
all'articolo 153, secondo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 
  2. Le maggiori entrate di  cui  al  comma  1,  con  esclusione  dei
diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei  passaporti  elettronici,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere
riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalita' di  cui
al medesimo comma 1. 
  3. Gli uffici destinatari delle misure  di  cui  al  comma  1  sono
individuati  dal  Ministero  degli  affari  esteri,  che   determina,
altresi', l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo  conto  anche
del volume delle rispettive attivita'. 
  4.  Per  le   straordinarie   esigenze   di   funzionamento   delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica
popolare  cinese,  in  via  eccezionale,  il   contingente   di   cui
all'articolo 152  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e'  incrementato  di
40 unita'. 
  5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 506.000 euro per  l'anno
2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                               Art. 42 
 
 
Sostegno all'internazionalizzazione  delle  imprese  e  consorzi  per
                      l'internazionalizzazione 
 
  1. All'articolo  6  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e  definiti  dal
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica»  sono
soppresse; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico sono determinati i  termini,  le  modalita'  e  le
condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore,
le funzioni di controllo nonche' la  composizione  e  i  compiti  del
Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla
emanazione del decreto restano in vigore i  criteri  e  le  procedure
attualmente vigenti». 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per le  finalita'  dei  commi  precedenti  sono  utilizzate  le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394  con  le  stesse  modalita'  di
utilizzo  delle  risorse  del  Fondo   rotativo,   con   riserva   di
destinazione alle piccole e  medie  imprese  pari  al  70  per  cento
annuo.». 
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo  32,  comma  2,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle risorse iscritte nel
capitolo  2501  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico   per   il
contributo in favore di istituti, enti,  associazioni,  consorzi  per
l'internazionalizzazione  e   di   Camere   di   commercio   italiane
all'estero, di cui  alla  legge  1º  luglio  1970,  n.  518,  per  lo
svolgimento  di  specifiche  attivita'   promozionali,   di   rilievo
nazionale,  per  l'internazionalizzazione  delle  piccole   e   medie
imprese, e' effettuato  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La  relazione  sulla  realizzazione  delle   attivita'   promozionali
effettuate  in  ciascun  anno   viene   trasmessa   alle   competenti
Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  3. I consorzi per l'internazionalizzazione  hanno  per  oggetto  la
diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole  e
medie imprese nonche' il supporto  alla  loro  presenza  nei  mercati
esteri anche attraverso  la  collaborazione  e  il  partenariato  con
imprese estere. 
  4.  Nelle  attivita'  dei  consorzi  per   l'internazionalizzazione
funzionali  al  raggiungimento  dell'oggetto   sono   ricomprese   le
attivita' relative all'importazione di materie prime  e  di  prodotti
semilavorati,      alla      formazione       specialistica       per
l'internazionalizzazione,    alla    qualita',    alla    tutela    e
all'innovazione dei  prodotti  e  dei  servizi  commercializzati  nei
mercati  esteri,  anche  attraverso  marchi   in   contitolarita'   o
collettivi; 
  5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi
degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di
societa'  consortile  o  cooperativa  da  piccole  e  medie   imprese
industriali,  artigiane,  turistiche,  di  servizi  e  agroalimentari
aventi sede in Italia; possono, inoltre,  partecipare  anche  imprese
del settore commerciale. E' altresi'  ammessa  la  partecipazione  di
enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni,
purche' non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6. La  nomina
della   maggioranza   degli   amministratori   dei    consorzi    per
l'internazionalizzazione spetta in ogni caso  alle  piccole  e  medie
imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in  via
prevalente la loro attivita'. 
  6.  Ai  consorzi   per   l'internazionalizzazione   sono   concessi
contributi per la copertura di non piu' del 50 per cento delle  spese
da   essi   sostenute    per    l'esecuzione    di    progetti    per
l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di
rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti  possono
avere durata pluriennale, con ripartizione delle  spese  per  singole
annualita'. Ai contributi  si  applica,  con  riguardo  alle  imprese
consorziate  ed  alle  piccole  e  medie  imprese   non   consorziate
rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n.  1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre  2006,  in  materia  di  aiuti  de
minimis, fatta salva l'applicazione  di  regimi  piu'  favorevoli.  I
contributi di cui al presente comma sono concessi  nell'ambito  delle
risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai  sensi  del
comma 2. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le  modalita'  per
la concessione dei contributi di cui al presente comma. 
  7. Ai fini delle imposte sui redditi  le  somme  accantonate  nelle
riserve  costituenti   il   patrimonio   netto   dei   consorzi   per
l'internazionalizzazione  concorrono  alla  formazione  del   reddito
dell'esercizio in cui la riserva  e'  utilizzata  per  scopi  diversi
dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo  consortile  o
del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e
medie imprese  consorziate  costituiscono  servizi  internazionali  o
connessi agli scambi internazionali  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633.  Ai
consorzi per l'internazionalizzazione si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 13, commi 34, 35, 36  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326. 
  (( 7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  27
marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni,  le  parole:  «,  nei
quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse. )) 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                               Art. 43 
 
 
          Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy 
 
  1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, e' aggiunto il seguente: 
  «49-quater.  Le  Camere  di  commercio  industria  artigianato   ed
agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto  di  cui
all'articolo 17 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ai  fini
dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di  cui  al
precedente comma 49-bis.». 
  (( 1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva
e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase  di
controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati  con  la
dicitura «Italia» o «italiano», o  che  comunque  evocano  un'origine
italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata  quando
presentano un contenuto in metil esteri degli acidi  grassi  ed  etil
esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il  superamento
dei valori, salvo le disposizioni penali  vigenti,  comporta  l'avvio
automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa  da
parte delle autorita' nazionali competenti per i  controlli  operanti
ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
  1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento  (CEE)  n.  2568/91
della Commissione, dell'11 luglio 1991, e  successive  modificazioni,
la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli  di  oliva
vergini e' compiuta da un comitato di assaggio  riconosciuto  e  tali
caratteristiche si considerano  conformi  alla  categoria  dichiarata
qualora  lo  stesso  comitato  ne  confermi  la  classificazione.  La
verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai
sensi dell'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 28 febbraio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e  iscritti  nell'elenco
di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente
disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali
nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle
caratteristiche  del  prodotto  alla  categoria  di  oli   di   oliva
dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali sono definite le  modalita'
di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva  vergini  ai
fini della validita' delle prove organolettiche. 
  1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Per  i
prodotti alimentari, per effettiva origine si  intende  il  luogo  di
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata
nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in  cui
e' avvenuta la trasformazione sostanziale». 
  1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e),  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,  dopo  le  parole:
«la promozione del sistema italiano delle  imprese  all'estero»  sono
inserite le seguenti: «e la tutela del "Made in Italy"». )) 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                               Art. 44 
 
 
       Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice  civile,
la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
abbiano  compiuto  i  trentacinque  anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione. 
  2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e  deve
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo  2463-bis
del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto  costitutivo
l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a  una  o  piu'
persone fisiche anche diverse dai soci. 
  3. La  denominazione  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  a
capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico. 
  4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si  applicano  alla
societa'  a  responsabilita'   limitata   a   capitale   ridotto   le
disposizioni del libro V, titolo V, capo VII (( , del codice  civile,
)) in quanto compatibili. 
  (( 4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al
credito, il Ministro dell'economia e delle  finanze  promuove,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  un  accordo
con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni
agevolate ai giovani  di  eta'  inferiore  a  trentacinque  anni  che
intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di
una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto. )) 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                               Art. 45 
 
 
                          Contratto di rete 
 
  1.(( Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni,  le  parole  da:  «Ai  fini  degli
adempimenti»  fino  a:  «la  genuinita'  della   provenienza;»   sono
sostituite dalle seguenti: «Se il contratto prevede l'istituzione  di
un fondo patrimoniale comune  e  di  un  organo  comune  destinato  a
svolgere  un'attivita',  anche  commerciale,  con  i  terzi:  1)   la
pubblicita' di cui al comma 4-quater si  intende  adempiuta  mediante
l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo  dove
ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale  comune  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,
secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per  le  obbligazioni
contratte dall'organo comune in relazione al  programma  di  rete,  i
terzi possono far valere i  loro  diritti  esclusivamente  sul  fondo
comune; 3) entro  due  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio  annuale
l'organo comune redige una situazione  patrimoniale,  osservando,  in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio
della societa'  per  azioni,  e  la  deposita  presso  l'ufficio  del
registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica,  in  quanto
compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.  Ai
fini degli adempimenti pubblicitari di  cui  al  comma  4-quater,  il
contratto deve essere redatto  per  atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata, ovvero per atto  firmato  digitalmente  a  norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7
marzo  2005,  n.  82,  e   successive   modificazioni,   da   ciascun
imprenditore  o  legale  rappresentante   delle   imprese   aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese  attraverso
il  modello  standard  tipizzato  con  decreto  del  Ministro   della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 
  a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni
partecipante  per  originaria  sottoscrizione  del  contratto  o  per
adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede  della  rete,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai
sensi della lettera c); 
  b) l'indicazione degli obiettivi strategici  di  innovazione  e  di
innalzamento  della  capacita'  competitiva  dei  partecipanti  e  le
modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento  verso
tali obiettivi; 
  c)  la  definizione  di  un  programma  di   rete,   che   contenga
l'enunciazione dei  diritti  e  degli  obblighi  assunti  da  ciascun
partecipante; le modalita' di realizzazione  dello  scopo  comune  e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo  patrimoniale  comune,
la misura e i criteri di  valutazione  dei  conferimenti  iniziali  e
degli eventuali contributi successivi  che  ciascun  partecipante  si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del  conferimento
puo' avvenire anche mediante  apporto  di  un  patrimonio  destinato,
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  a),
del codice civile; 
  d) la durata del contratto,  le  modalita'  di  adesione  di  altri
imprenditori  e,  se  pattuite,  le  cause  facoltative  di   recesso
anticipato e le condizioni  per  l'esercizio  del  relativo  diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole  generali  di
legge in materia di scioglimento  totale  o  parziale  dei  contratti
plurilaterali con comunione di scopo; 
  e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta,  la
ragione  o  la  denominazione  sociale  del  soggetto  prescelto  per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto  o
di una o piu' parti o fasi  di  esso,  i  poteri  di  gestione  e  di
rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole  relative
alla sua eventuale sostituzione durante  la  vigenza  del  contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che  sia
diversamente  disposto  nel  contratto,  degli  imprenditori,   anche
individuali,  partecipanti   al   contratto,   nelle   procedure   di
programmazione negoziata  con  le  pubbliche  amministrazioni,  nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del  sistema  imprenditoriale  nei
processi  di  internazionalizzazione  e   di   innovazione   previsti
dall'ordinamento,   nonche'   all'utilizzazione   di   strumenti   di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di  cui  sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». )) 
  2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del  10
febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile  2009  ((  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) 
  «Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e  depositate  per
l'iscrizione, a cura dell'impresa  indicata  nell'atto  modificativo,
presso la sezione del registro delle imprese presso cui  e'  iscritta
la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla
comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al  contratto
di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle  imprese  presso
cui sono iscritte  le  altre  partecipanti,  che  provvederanno  alle
relative annotazioni d'ufficio della modifica ((; se e'  prevista  la
costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella  sezione
ordinaria del registro delle  imprese  nella  cui  circoscrizione  e'
stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la
rete acquista soggettivita' giuridica» )). 
  3. Al contratto di rete di cui all'articolo  3,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le  disposizioni
di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203. 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                               Art. 46 
 
 
       Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,
dopo il comma 5-bis (( e' aggiunto il seguente )): 
  «5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono  all'attivita'  di
vigilanza  o  risultano  irreperibili  al  momento  delle   verifiche
disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa  da
euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo  in  corso  alla  data  di
riscontro  del  comportamento  elusivo  da  parte  dell'autorita'  di
vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla  cessazione
dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica  alle  irregolarita'
previste dall'articolo 10 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  in
sostituzione della sanzione  della  sospensione  semestrale  di  ogni
attivita'.». 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                           (( Art. 46 bis 
 
 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure  in  materia  di
                          accordi di lavoro 
 
  1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo  trovano
applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in  ogni  altro
caso previsto dai contratti  collettivi  stipulati  ad  ogni  livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative
sul piano nazionale»; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: 
  «17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo  la  lettera
i-bis) e' aggiunta la seguente: 
    "i-ter) in tutti i settori produttivi, in  caso  di  utilizzo  da
parte del somministratore  di  uno  o  piu'  lavoratori  assunti  con
contratto di apprendistato"»; 
    c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art.  69-bis»,  comma  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) che la collaborazione con il medesimo committente  abbia  una
durata  complessiva  superiore  a  otto  mesi  annui  per  due   anni
consecutivi»; 
      2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi  complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «corrispettivi  annui  complessivamente
percepiti  dal   collaboratore   nell'arco   di   due   anni   solari
consecutivi»; 
    d) all'articolo 1, comma 32, lettera  a),  capoverso  «Art.  70»,
comma 1, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Per  l'anno
2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi'  rese,
in tutti i  settori  produttivi,  compresi  gli  enti  locali,  fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite  massimo  di  3.000
euro di corrispettivo per anno solare, da percettori  di  prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS  provvede  a
sottrarre dalla contribuzione figurativa  relativa  alle  prestazioni
integrative del salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli  accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»; 
  e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a),  alinea,  le  parole:
«31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»
e la lettera b) e' abrogata; 
    f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente: 
«46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  entro  il
31 ottobre 2014, procede, insieme alle  associazioni  dei  datori  di
lavoro   e   alle    organizzazioni    sindacali    dei    lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale,  ad  una
ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali  in  essere
alla predetta data, al fine di  verificare  la  corrispondenza  della
disciplina transitoria di cui al comma 46 a  tali  prospettive  e  di
proporre,  compatibilmente  con  i  vincoli  di   finanza   pubblica,
eventuali conseguenti iniziative»; 
    g) all'articolo 2, comma 57, le parole: «, al 28  per  cento  per
l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014»  e  le
parole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per  l'anno
2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22  per  cento  per  l'anno
2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento  a  decorrere
dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento  per
l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al  22  per  cento  per
l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»; 
    h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente: 
  «70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "qualora  la   continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata" sono  sostituite
dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o  di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
di occupazione, da valutare in base a  parametri  oggettivi  definiti
con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali".
L'articolo 3 della citata legge n.  223  del  1991,  come  da  ultimo
modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio
2016»; 
    i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente: 
  «70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di  crisi
aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono
essere depositati presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, secondo modalita' indicate con decreto  direttoriale.  Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica»; 
    l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le
parole:  «della  presente  legge,»  sono  inserite  le  seguenti:  «i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata  fino
a sei mesi,». 
  2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre  1990,  n.
428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
    «b-bis) per le quali vi sia stata la  dichiarazione  di  apertura
della procedura di concordato preventivo; 
    b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione  dell'accordo  di
ristrutturazione dei debiti». 
  3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g)  del
comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2013  e
2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a  12
milioni di  euro  per  l'anno  2014,  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dalla medesima lettera g)  del  comma  1  e,  quanto  a  46
milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. )) 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                               Art. 47 
 
 
           Semplificazione della governance di Unioncamere 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  23  e'
sostituito dal seguente: 
  «6.  Oltre  ai  rappresentanti  delle  camere  di  commercio,  come
individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo
dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti e' calcolato con
riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in  conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della  legge  11
novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle  riunioni  dello
stesso tre  rappresentanti  designati  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico   e   tre   rappresentanti   designati   dalla   Conferenza
Unificata.». 
  2. (( Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                               Art. 48 
 
 
                           Lodo arbitrale 
 
  1.  Nei  giudizi  arbitrali  per  la  risoluzione  di  controversie
inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e  servizi
il lodo e' impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre  che  per
motivi di nullita', anche per  violazione  delle  regole  di  diritto
relative al merito della controversia. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica  anche  ai  giudizi
arbitrali per i quali non sia scaduto il termine  per  l'impugnazione
davanti alla Corte d'appello alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                               Art. 49 
 
 
                         Commissario ad acta 
 
  1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della  legge  27
dicembre 2002, n.  289,  nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive  21  febbraio  2003,  cessa  alla  data  del  31
dicembre 2013. 
  2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario  «ad
acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna  di
tutti i beni, trattazioni e rapporti  in  capo  alle  Amministrazioni
individuate,  secondo  le  ordinarie  competenze,  con  decreto   del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri  la
relazione conclusiva dell'attivita' svolta. 
  3. L'onere per il compenso a saldo e  per  il  funzionamento  della
struttura di supporto del Commissario ad acta, (( nel limite di  euro
100.000  ))  per  ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,  grava  sulle
disponibilita'  della  contabilita'  speciale  3250,   intestata   al
commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728  di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                               Art. 50 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 
 
  1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole «la cui  opera  e'
richiesta  dalla  procedura»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  gli
obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi  conferiti
e dei relativi costi, al fine di  garantire  piena  trasparenza  alla
procedura»; 
    b) al  comma  1  dell'articolo  41,  dopo  le  parole  «Ministero
dell'Industria.», sono aggiunte le seguenti: «L'onere per il compenso
del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.»; 
    c) il comma 2 dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Il  commissario  puo'  essere  autorizzato  dal  comitato   di
sorveglianza a  farsi  coadiuvare  da  tecnici  o  da  altre  persone
retribuite, compreso il fallito, sotto la propria  responsabilita'  e
ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di  consulenza  e
collaborazione tecnica  e  professionale  limitatamente  ai  casi  di
effettiva necessita' e previa  verifica  circa  la  insussistenza  di
adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.»; 
    d) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 47 (Compenso dei commissari e  dei  membri  del  comitato  di
sorveglianza). - 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario
giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione  sono  determinati
con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo  economico,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli  adattamenti
resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni
di cui al decreto  ministeriale  25  gennaio  2012,  n.  30,  recante
«Regolamento concernente  l'adeguamento  dei  compensi  spettanti  ai
curatori  fallimentari  e  la  determinazione  dei   compensi   nelle
procedure di concordato preventivo» nonche'  dei  seguenti  ulteriori
criteri: 
    a) determinazione del  compenso  del  commissario  giudiziale  in
misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti  in
relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto  anche  conto
dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio; 
    b) articolazione del compenso del commissario  straordinario  in:
un compenso remunerativo dell'attivita'  gestionale,  parametrato  al
fatturato  dell'impresa;  un  compenso  remunerativo   dell'attivita'
concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto
dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e  al  passivo  della
procedura, secondo  aliquote  individuate  in  misura  non  superiore
all'80 per cento di quelle vigenti per la determinazione dei compensi
dei  curatori  fallimentari  e  modulate  sulla   base   di   criteri
predeterminati di  apprezzamento  della  economicita',  efficacia  ed
efficienza della procedura; 
    c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di
sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti  in  relazione
al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese  del
gruppo assoggettate alla procedura.». 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                               Art. 51 
 
 
                   Cedibilita' tax credit digitale 
 
  1. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1,
e' cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di  cui
agli articoli 1260 e seguenti del codice  civile  e  previa  adeguata
dimostrazione dell'effettivita' del diritto al  credito  medesimo,  a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla societa'
fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono
utilizzare il credito ceduto  solo  in  compensazione  con  i  propri
debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione,  restano
impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi  al
controllo  delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  all'accertamento  e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che  ha
ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.». 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                           (( Art. 51 bis 
 
 
   Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo 
 
  1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni  di
genere  e  di  settori  di  attivita'   cinematografiche,   teatrali,
musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti,  costituiti
in forma di impresa, e' riconosciuta la qualifica di micro, piccola e
media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione  europea  vigente
in materia. 
  2. Le imprese di cui al comma  1  usufruiscono  delle  agevolazioni
nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente  per
le piccole e medie imprese, in attuazione del  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. 
  3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15  novembre
1993, n. 507, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «i-bis) la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno
delle  sale  cinematografiche  in  quanto   e   laddove   percepibile
esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso». )) 

        
      

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

                               Art. 52 
 
 
        Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti 
 
  1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter,
21-quater, e (( 21-quinquies )) della legge 7 agosto 1990, n.  241  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle  ulteriori   verifiche
amministrative  e  funzionali  del   Sistema   di   controllo   della
Tracciabilita' dei Rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152  del  2006  resesi
necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito  con  modificazioni  in  legge  14  settembre,  n.  148  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  il  termine  di  entrata  in
operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma
2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato,  da  ultimo,
con l'articolo 6, comma  2,  del  gia'  richiamato  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138  e  con  l'articolo  13,  comma  3  e  3-bis  del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento
delle anzidette verifiche e comunque non oltre  il  30  giugno  2013,
unitamente ad ogni adempimento  informatico  relativo  al  SISTRI  da
parte  dei  soggetti  di  cui  all'articolo   188-ter   del   decreto
legislativo n. 152/2006, fermo  restando,  in  ogni  caso,  che  essi
rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e
193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  ed  all'osservanza
della   relativa    disciplina,    anche    sanzionatoria,    vigente
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del  3
dicembre 2010, n. 205. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e' fissato il nuovo termine (( per l'entrata in
operativita' )) del Sistema SISTRI  e,  sino  a  tale  termine,  sono
sospesi  gli  effetti  del  contratto  stipulato  tra  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la  SELEX  -
SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato  tra
le medesime parti in data 10 novembre 2010  e  sono  conseguentemente
inesigibili le relative prestazioni; e' altresi' sospeso il pagamento
dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012. 
  (( 2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo  3
aprile 2006,  n.  152,  e'  considerato  sottoprodotto  il  digestato
ottenuto in impianti  aziendali  o  interaziendali  dalla  digestione
anaerobica, eventualmente associata anche  ad  altri  trattamenti  di
tipo fisico-meccanico, di  effluenti  di  allevamento  o  residui  di
origine   vegetale   o   residui   delle   trasformazioni   o   delle
valorizzazioni     delle     produzioni      vegetali      effettuate
dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati
fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sono definite le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  impiego  del
digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti
e all'efficienza di uso, ai concimi di origine  chimica,  nonche'  le
modalita' di  classificazione  delle  operazioni  di  disidratazione,
sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. )) 
  ((  2-ter.  Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea, dopo le  parole:
«della cooperativa  agricola»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi
compresi i consorzi agrari,»; 
  b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le  parole:
«della cooperativa  agricola»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi
compresi i consorzi agrari,». )) 

        
      

Capo VI Misure per accelerare l’apertura dei servizi pubblici locali al mercato

                               Art. 53 
 
 
Modificazioni al decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito
                nella legge 14 settembre 2011, n. 148 
 
  1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella  legge
14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1) dopo le parole «di rilevanza economica», la parola  «in»  e'
sostituita dalle seguenti: «definendo il perimetro degli»; 
      2) dopo le parole  «massimizzare  l'efficienza  del  servizio»,
sono inserite le seguenti: «e istituendo o  designando  gli  enti  di
governo degli stessi»; 
      3) (( al quarto periodo, )) dopo le parole: «Fermo restando  il
termine di cui al primo periodo del presente comma» sono inserite  le
seguenti: «che opera anche in  deroga  a  disposizioni  esistenti  in
ordine ai tempi previsti per  la  riorganizzazione  del  servizio  in
ambiti»; 
      4) al quarto periodo, le parole: «di dimensione non inferiore a
quelle»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  coerenza   con   le
previsioni». 
    b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo le parole «la  delibera  di  cui  al  comma  2»  sono
inserite le  seguenti:  «nel  caso  di  attribuzione  di  diritti  di
esclusiva se il valore economico del servizio  e'  pari  o  superiore
alla somma complessiva di 200.000 euro annui»; 
        b) leparole «adottata previo» sono sostituite dalle seguenti:
«trasmessa per un»; 
      c) le parole: «dell'Autorita'» sono sostituite dalle  seguenti:
«all'Autorita'»; 
      d) le parole «che si  pronuncia  entro  sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «che  puo'  pronunciarsi  entro  sessanta
giorni»; 
      e) le parole «dall'ente di governo  locale  dell'ambito  o  del
bacino o in sua assenza» sono eliminate; 
      f) alla  fine  del  primo  periodo,  dopo  le  parole  «di  una
pluralita' di servizi pubblici locali.» sono  inserite  le  seguenti:
«Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente,  l'ente
richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.»; 
      2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: «trenta giorni dal parere dell'Autorita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta  giorni  dalla  trasmissione  del
parere all'Autorita'»; 
  (( 2-bis) al comma 5, dopo le parole:  «alle  aziende  esercenti  i
servizi  stessi»  sono  inserite  le  seguenti:   «determinate,   con
particolare riferimento al trasporto  pubblico  regionale  e  locale,
tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli  investimenti
effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che  dovra'  essere
osservato   dagli   enti   affidanti   nella   quantificazione    dei
corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel  bando  di  gara  o
nella lettera d'invito di cui al comma 11»; )) 
      3) al comma 14 le parole «per le riforme  per  il  federalismo»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli Affari Regionali»; 
      4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole:  «azienda
in capo alla» sono soppresse. 
      5) Al comma 32-ter le parole: «di cui all'articolo 2, comma  3,
lettera e) del presente decreto» sono soppresse; 
      6) Dopo il comma 35 e' inserito il seguente: 
  «35-bis. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  35,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012  n.
1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.  27,  la
verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma  5
e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il  conferimento  della
gestione dei servizi pubblici locali a rete di  rilevanza  economica,
sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali  ottimali
e omogenei di cui all'articolo 3-bis  dagli  enti  di  governo  degli
stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.». 

        
      

Capo VII Ulteriori misure per la giustizia civile

                               Art. 54 
 
 
                               Appello 
 
  1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    (( 0a)  all'articolo  342,  il  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «L'appello si  propone  con  citazione  contenente  le  indicazioni
prescritte dall'articolo 163.  L'appello  deve  essere  motivato.  La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': 
    1) l'indicazione delle parti del  provvedimento  che  si  intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla  ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 
    2) l'indicazione delle circostanze da cui  deriva  la  violazione
della  legge  e  della  loro  rilevanza  ai  fini   della   decisione
impugnata»; 
    0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole:  «che  il  collegio
non li ritenga indispensabili ai fini  della  decisione  della  causa
ovvero» sono soppresse; )) 
    a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 348-bis (( (Inammissibilita' dell'appello) )).  -  Fuori  dei
casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita'  o
l'improcedibilita'   dell'appello,   l'impugnazione   e'   dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non  ha  una  ragionevole
probabilita' di essere accolta. 
  Il primo comma non si applica quando: 
    a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause  di  cui
all'articolo 70, primo comma; 
    b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater. 
  Art.  348-ter  (Pronuncia  sull'inammissibilita'  dell'appello).  -
All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice,  prima  di  procedere
alla trattazione ((, sentite  le  parti  )),  dichiara  inammissibile
l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con  ordinanza
succintamente motivata, anche mediante il  rinvio  agli  elementi  di
fatto riportati in uno o piu'  atti  di  causa  e  il  riferimento  a
precedenti  conformi.  Il  giudice  provvede  sulle  spese  a   norma
dell'articolo 91. 
  L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia  per
l'impugnazione  principale  che  per  quella   incidentale   di   cui
all'articolo 333 ricorrono  i  presupposti  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  348-bis.  In  mancanza,  il   giudice   procede   alla
trattazione di tutte le  impugnazioni  comunque  proposte  contro  la
sentenza. 
  Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro  il  provvedimento
di primo grado puo'  essere  proposto,  a  norma  dell'articolo  360,
ricorso per cassazione. In tal caso il termine  per  il  ricorso  per
cassazione avverso il provvedimento  di  primo  grado  decorre  dalla
comunicazione  o  notificazione,  se  anteriore,  dell'ordinanza  che
dichiara l'inammissibilita'. Si applica  l'articolo  327,  in  quanto
compatibile. 
  Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti
alle questioni di fatto, poste a base della decisione  impugnata,  il
ricorso per  cassazione  di  cui  al  comma  precedente  puo'  essere
proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
(( del primo comma )) dell'articolo 360. 
  La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori  dei  casi
di cui all'articolo 348-bis, secondo  comma,  lettera  a),  anche  al
ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma  la
decisione di primo grado.»; 
    b) all'articolo  360,  primo  comma,  e'  apportata  la  seguente
modificazione: 
    il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
  «5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e'
stato oggetto di discussione tra le parti.»; 
    c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma: 
  «Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo  e  quarto,
la Corte, se  accoglie  il  ricorso  per  motivi  diversi  da  quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al  giudice  che  avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano  le  disposizioni  del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»; 
    (( c-bis) all'articolo 434, il  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte  dall'articolo
414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve
contenere, a pena di inammissibilita': 
    1) l'indicazione delle parti del  provvedimento  che  si  intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla  ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 
    2) l'indicazione delle circostanze da cui  deriva  la  violazione
della  legge  e  della  loro  rilevanza  ai  fini   della   decisione
impugnata»; )) 
    d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente: 
  «Art.  436-bis  (Inammissibilita'  dell'appello  e  pronuncia).   -
All'udienza di  discussione  si  applicano  gli  articoli  348-bis  e
348-ter»; 
    e) all'articolo 447-bis, primo comma, e'  apportata  la  seguente
modificazione: 
      le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437,  438,
439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,
433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,». 
  (( 1-bis. All'articolo  702-quater,  primo  comma,  del  codice  di
procedura  civile,  la  parola:  «rilevanti»  e'   sostituita   dalla
seguente: «indispensabili». )) 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1,  ((  lettere  0a),  a),  c),
c-bis), d) ed e), )) si applicano ai giudizi  di  appello  introdotti
con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta  la
notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si  applica  alle
sentenze pubblicate dal trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  (( 3-bis. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano al processo tributario di cui  al  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. )) 

        
      

Capo VII Ulteriori misure per la giustizia civile

                               Art. 55 
 
 
              Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 
 
  1. Alla legge 24 marzo 2001, n.  89,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «Nell'accertare  la
violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto  del
procedimento, il comportamento delle parti e del giudice  durante  il
procedimento, nonche'  quello  di  ogni  altro  soggetto  chiamato  a
concorrervi o a contribuire alla sua definizione»; 
      2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole  di  cui  al
comma 1 se il processo non eccede la durata  di  tre  anni  in  primo
grado, di due anni in secondo grado,  di  un  anno  nel  giudizio  di
legittimita'. Ai  fini  del  computo  della  durata  il  processo  si
considera iniziato con  il  deposito  del  ricorso  introduttivo  del
giudizio ovvero con  la  notificazione  dell'atto  di  citazione.  Si
considera rispettato il termine ragionevole  se  il  procedimento  di
esecuzione forzata si e' concluso in tre  anni,  e  se  la  procedura
concorsuale si e'  conclusa  in  sei  anni.  Il  processo  penale  si
considera iniziato con l'assunzione della qualita'  di  imputato,  di
parte civile o di responsabile civile, ovvero  quando  l'indagato  ha
avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. 
  2-ter. Si considera comunque rispettato il termine  ragionevole  se
il giudizio viene definito in  modo  irrevocabile  in  un  tempo  non
superiore a sei anni. 
  2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo  in  cui
il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il  giorno  in  cui
inizia a decorrere  il  termine  per  proporre  l'impugnazione  e  la
proposizione della stessa. 
  2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
    a)  in  favore  della  parte  soccombente  condannata   a   norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile; 
    b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile; 
    c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma,  primo  periodo,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
    d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta  prescrizione
connessa a condotte dilatorie della parte; 
    e) quando l'imputato non ha depositato istanza  di  accelerazione
del processo penale nei trenta giorni successivi al  superamento  dei
termini cui all'articolo 2-bis. 
    f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali  che  abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento; 
      3) il comma 3 e' abrogato; 
    b) dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1.  Il  giudice  liquida  a
titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore  a  500
euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno,  o  frazione  di
anno superiore a sei mesi,  che  eccede  il  termine  ragionevole  di
durata del processo. 
  2. L'indennizzo e'  determinato  a  norma  dell'articolo  2056  del
codice civile, tenendo conto: 
    a)  dell'esito  del  processo  nel  quale  si  e'  verificata  la
violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; 
    b) del comportamento del giudice e delle parti; 
    c) della natura degli interessi coinvolti; 
    d) del valore e della rilevanza della causa,  valutati  anche  in
relazione alle condizioni personali della parte. 
  3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non  puo'
in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se  inferiore,
a quello del diritto accertato dal giudice.»; 
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Procedimento). - 1. La  domanda  di  equa  riparazione  si
propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto
in cui ha sede il giudice competente ai sensi  dell'articolo  11  del
codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i
magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto  relativamente  ai
gradi di merito il procedimento  nel  cui  ambito  la  violazione  si
assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di  procedura
civile. 
  2.  Il  ricorso  e'  proposto  nei  confronti  del  Ministro  della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del
Ministro della difesa quando si tratta di  procedimenti  del  giudice
militare. Negli altri casi e' proposto  nei  confronti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei
seguenti atti: 
    a) l'atto di citazione, il ricorso,  le  comparse  e  le  memorie
relativi al procedimento nel  cui  ambito  la  violazione  si  assume
verificata; 
    b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; 
    c) il provvedimento che ha definito il giudizio,  ove  questo  si
sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. 
  4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte
a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione  con
decreto motivato da emettere entro trenta  giorni  dal  deposito  del
ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del  codice
di procedura civile. 
  5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge  all'amministrazione
contro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione  la
somma  liquidata  a  titolo  di  equa  riparazione,  autorizzando  in
mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le
spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. 
  6. Se il ricorso e' in tutto o in parte  respinto  la  domanda  non
puo' essere riproposta, ma la parte puo'  fare  opposizione  a  norma
dell'articolo 5-ter. 
  7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi  diritto  avviene  nei
limiti delle risorse disponibili.»; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  (( «Art. 4 (Termine di proponibilita').  -  1.  ))  La  domanda  di
riparazione puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi
dal momento in cui la  decisione  che  conclude  il  procedimento  e'
divenuta definitiva.»; 
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  5  (Notificazioni  e  comunicazioni).  -  1.   Il   ricorso,
unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e'
notificato per copia autentica  al  soggetto  nei  cui  confronti  la
domanda e' proposta. 
  2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione  non  sia
eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del
provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo'  essere  piu'
proposta. 
  3. La notificazione  ai  sensi  del  comma  1  rende  improponibile
l'opposizione  e  comporta  acquiescenza  al  decreto  da  parte  del
ricorrente. 
  4. Il decreto che accoglie la domanda  e'  altresi'  comunicato  al
procuratore generale della Corte dei conti,  ai  fini  dell'eventuale
avvio  del  procedimento  di  responsabilita',  nonche'  ai  titolari
dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati
dal procedimento.»; 
    f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 5-ter (Opposizione). - 1. Contro il  decreto  che  ha  deciso
sulla domanda di equa riparazione puo'  essere  proposta  opposizione
nel termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del
provvedimento ovvero dalla sua notificazione. 
  2.  L'opposizione  si  propone  con  ricorso  davanti   all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il  decreto.
Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile. 
  3. La corte d'appello  provvede  ai  sensi  degli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Del collegio  non  puo'  far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato. 
  4. L'opposizione non sospende l'esecuzione  del  provvedimento.  Il
collegio,  tuttavia,  quando  ricorrono  gravi  motivi,   puo',   con
ordinanza  non  impugnabile,  sospendere  l'efficacia  esecutiva  del
decreto opposto. 
  5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto impugnabile per  cassazione.  Il  decreto  e'  immediatamente
esecutivo. 
  Art. 5-quater (Sanzioni processuali). - 1. Con il  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il
giudizio di opposizione, il  giudice,  quando  la  domanda  per  equa
riparazione  e'  dichiarata   inammissibile   ovvero   manifestamente
infondata, puo' condannare il ricorrente al pagamento in favore della
cassa delle ammende di una somma di  denaro  non  inferiore  ad  euro
1.000 e non superiore ad euro 10.000.». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  ricorsi
depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a  quello  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  (( 2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, si interpreta nel senso  che  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in  caso
di  pronunce  emesse  nei  suoi  confronti  e  nei  confronti   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. )) 

        
      

Capo VII Ulteriori misure per la giustizia civile

                               Art. 56 
 
 
Modifiche Scuola  Magistratura  ed  esonero  parziale  dall'attivita'
                           giurisdizionale 
 
  Al decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate  fino  a  un
massimo di  tre  sedi  della  Scuola.  Con  il  medesimo  decreto  e'
individuata la sede della Scuola  in  cui  si  riunisce  il  Comitato
direttivo»; 
    b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole «ovvero, a loro richiesta, possono  usufruire  di  un  esonero
parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata  dal
Consiglio superiore della magistratura». 

        
      

Capo VIII Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo

                               Art. 57 
 
 
Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel  settore  della
                            green economy 
 
  1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27  dicembre  2006  n.
296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1,  comma  1110,  della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a
tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori: 
    a)  protezione  del  territorio   e   prevenzione   del   rischio
idrogeologico e sismico; 
    b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda  e
terza generazione»; 
    (( b-bis) ricerca, sviluppo e produzione  mediante  bioraffinerie
di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; )) 
    c) ricerca, sviluppo, produzione e  installazione  di  tecnologie
nel   «solare   termico»,   «solare   a   concentrazione»,    «solare
termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia; 
    d) incremento dell'efficienza negli usi finali  dell'energia  nei
settori  civile  ((,  industriale  ))  e  terziario,   compresi   gli
interventi di social housing. 
    (( d-bis) processi di produzione o  valorizzazione  di  prodotti,
processi produttivi od organizzativi o  servizi  che,  rispetto  alle
alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e
dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita. )) 
  2. Per accedere ai finanziamenti  ((  di  cui  al  comma  1  )),  i
progetti di  investimento  presentati  dalle  imprese  ricadenti  nei
settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione  aggiuntiva  a
tempo indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni  alla
data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori  a  tre  unita',
almeno un terzo dei posti e' riservato a giovani  laureati  con  eta'
non superiore a 28 anni. Per singola impresa  richiedente,  le  nuove
assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale  degli
addetti degli ultimi 12 mesi. I  finanziamenti  di  cui  al  presente
articolo  sono  erogabili  ai  progetti  di   investimento   sino   a
concorrenza della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al  Fondo  di
cui  al  comma  1  affluiscono  anche  le  rate   di   rimborso   dei
finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie. 
  3.  Sono  fatte  salve  le  domande  di   finanziamento   agevolato
presentate ai sensi del  decreto  ministeriale  25  novembre  2008  e
successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse  assegnate  con
il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  norma  possono  essere
destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori  ((
di cui al comma 1 )). 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, i settori (( di cui  al  comma  1  ))  possono
essere integrati o modificati. 
  5. Le modalita' di presentazione delle domande e  le  modalita'  di
erogazione dei finanziamenti  sono  disciplinate  nei  modi  previsti
dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo
procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio. 
  6. Ai progetti di  investimento  presentati  dalle  societa'  ESCO,
dagli affidatari di contratti di disponibilita'  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  dalle
societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai  sensi
dell'articolo 2463 bis del codice civile (( e dalle  imprese  di  cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni )), si applica  la  riduzione  del  50%  del
tasso di interesse di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 17 novembre 2009. 
  7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei  settori  ((  di
cui al comma 1 )), hanno durata non superiore a settantadue mesi,  ad
esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al  precedente  comma
6, per i quali la durata non puo' essere superiore a centoventi mesi. 

        
      

Capo VIII Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo

                               Art. 58 
 
 
Fondo  per  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone
                              indigenti 
 
  1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura
un  fondo  per  il   finanziamento   dei   programmi   nazionali   di
distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone  indigenti  nel
territorio della Repubblica  italiana.  Le  derrate  alimentari  sono
distribuite  agli  indigenti  mediante  organizzazioni  caritatevoli,
conformemente  alle  modalita'  previste  dal  Regolamento  (CE)   n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica
le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche'  le  modalita'  di  attuazione,  anche  in   relazione   alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti  privati
e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma  1.  Ai
fini fiscali, in questi casi si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
  3. Gli operatori della  filiera  agroalimentare  possono  destinare
all'attuazione del programma  annuale  di  cui  al  comma  2  derrate
alimentari,  a  titolo  di  erogazioni  liberali,  secondo  modalita'
stabilite dall'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura.  Ai  fini
fiscali,  in  questi  casi  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
  4. L'Agenzia per  le  erogazioni  in  agricoltura  e'  il  soggetto
responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 
  5. Ai fini del reperimento sul mercato  dei  prodotti  identificati
dal programma di cui al comma  2,  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a
parita'  di  condizioni,  alle   forniture   offerte   da   organismi
rappresentativi di produttori agricoli o  imprese  di  trasformazione
dell'Unione Europea. 

        
      

Capo VIII Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo

                               Art. 59 
 
 
            Disposizioni urgenti per il settore agricolo 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile  2010,  n.  61,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  3-bis:  «Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,   il
soggetto inserito nel sistema di controllo di  una  denominazione  di
Origine Protetta o di una Indicazione  Geografica  Protetta  che  non
assolve in modo totale o parziale, nei  confronti  del  Consorzio  di
tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 17,  comma  5  e
comma 6 del presente decreto legislativo e' sottoposto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato». 
  2. Al comma 5 dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, le parole «Per l'illecito  previsto  al  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti previsti (( ai commi  3,
3-bis e 4» )). 
  3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non  ancora  erogate,
pari a 19,738 milioni di euro, assegnate  alla  medesima  Agenzia  ai
sensi dell'articolo 2, del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,
dell'articolo 1, comma 405, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
dell'articolo 69, comma 9, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
cosi' come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  sono
destinate a finanziare misure  a  sostegno  del  settore  agricolo  e
specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato. 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
sono definite le  modalita'  di  applicazione  del  comma  3  e  sono
quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza  con  la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad  ogni  singola
misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. All'articolo 41 della  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «A  decorrere  dall'anno  2012,
nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse  trasferite  alle
Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo  4  giugno
1997, n. 143, sono utilizzate per il  rimborso  del  costo  sostenuto
dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.». 
  7. Al commissario ad acta di cui  all'articolo  19,  comma  5,  del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995,  n.  104  e  successive  modificazioni,  sono   attribuite   le
competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle
opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione  di  energia
da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle
opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  8. (( (soppresso) )). 
  9. (( (soppresso) )). 
  10. (( (soppresso) )). 
  11.   L'autorizzazione   all'esercizio   di   nuovi   impianti   di
acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km  dalla
costa, e' rilasciata  dal  Mipaaf  sulla  scorta  delle  disposizioni
adottate con regolamento del  medesimo  Ministero,  entro  90  giorni
dall'entrata in vigore del presente  Decreto  Legge,  ferme  restando
comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza
delle autorita' sanitarie. (( Le medesime disposizioni  si  applicano
al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti gia'  in  esercizio.
)) 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla  data
di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna  regione  e
provincia   autonoma   nel    rispetto    dei    vincoli    derivanti
dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo  29
della legge 7 agosto 1990 n. 241. 
  13. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989,  n.  302,
dopo le parole «e delle imprese di  pesca  socie»  sono  aggiunte  le
seguenti   parole   «nonche'   delle   Associazioni   nazionali    di
rappresentanza  del  settore  della  pesca  per  le  loro   finalita'
istituzionali». 
  14. Al  fine  di  fornire  una  piu'  dettagliata  informazione  al
consumatore ed incrementare lo sviluppo  concorrenziale  del  mercato
ittico, i soggetti che  effettuano  la  vendita  al  dettaglio  e  la
somministrazione dei prodotti della pesca  possono  utilizzare  nelle
etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per  iscritto  al
consumatore, la dicitura  «prodotto  italiano»  o  altra  indicazione
relativa all'origine italiana o alla zona di cattura piu' precisa  di
quella  obbligatoriamente  prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia. (( Allo  scopo  di  assicurare  la  piena  osservanza  delle
disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai  commi
18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della  legge
23  luglio  2009,  n.  99.  A  tal  fine,  la  disposizione  di   cui
all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo,  del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, si interpreta nel senso che le maggiori  entrate
ivi  richiamate  e  destinate  alla  finalita'  ivi   indicata   sono
determinate dalla differenza tra gli importi delle  tariffe  indicati
nella tabella D allegata al decreto-legge 31  luglio  1954,  n.  533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,
e gli importi indicati nella tabella D  come  sostituita  dal  citato
articolo  4,  comma  31-bis,  del  decreto-legge  n.  107  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011. )) 
  15. La facolta' di cui al precedente (( comma  14  ))  puo'  essere
esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati  direttamente  da
imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori  o
imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare  l'esattezza
delle  informazioni  relative  all'origine  del  prodotto   con   gli
strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo  Regolamento
di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento. 
  16. Con successivo decreto del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi  delle
disposizioni di cui ai (( commi 14 e 15 )) ai fini della  definizione
dell'attestazione di origine, anche in relazione alla identificazione
delle zone di cattura e/o di allevamento,  nonche'  alla  conformita'
alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE. 
  17. Gli operatori economici di cui al (( comma 14 )) sono tenuti  a
conservare la  documentazione  relativa  all'acquisto  del  prodotto,
comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno. 
  18. Ai soggetti di cui al (( comma 14  ))  che,  avvalendosi  anche
alternativamente, delle facolta' di cui  ((  al  medesimo  comma  )),
forniscano ai consumatori un'informazione non corretta  si  applicano
le sanzioni previste dall'articolo 18, comma 1,  decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 109. 
  19.  Ai  soggetti  di  cui  al  ((  comma  15  ))  che   forniscano
informazioni  non  corrette  si  applicano   le   sanzioni   previste
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.
4. 

        
      

Capo VIII Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo

                           (( Art. 59 bis 
 
 
Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e
                             alimentari 
 
  1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei
prodotti agricoli e alimentari a denominazione  di  origine  protetta
(DOP),  a  indicazione  geografica  protetta  (IGP),  di  specialita'
tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero  che
devono soddisfare determinati  requisiti  merceologici  o  specifiche
qualitative richiesti da norme relative a  organizzazioni  comuni  di
mercato  (OCM),  consistenti,   tra   l'altro,   in   contraffazioni,
falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate
sulle menzioni, sulle  indicazioni,  sui  marchi  di  fabbrica  o  di
commercio, sulle  immagini  o  sui  simboli  che  si  riferiscono  al
prodotto  agricolo  o  alimentare   e   che   figurano   direttamente
sull'imballaggio o sull'etichetta  appostavi  o  sul  dispositivo  di
chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo
o,  in  mancanza,  sui  documenti  di  accompagnamento  del  prodotto
agricolo  o  alimentare,  il  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
economico e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  definisce  le
modalita' per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli
e  alimentari  con  sistemi  di  sicurezza  realizzati  dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su  elementi
elettronici o telematici, anche in collegamento con  banche  dati,  e
prevedendo,  ove  possibile,  l'utilizzo,  ai   fini   dei   relativi
controlli,  di  dispositivi  o  mezzi  tecnici  di  controllo  e   di
rilevamento  a  distanza.  Il  regolamento  definisce   altresi'   le
caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non
superiore ad un anno dalla data della  sua  entrata  in  vigore,  per
l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza. 
  2. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di  sicurezza
di cui al comma 1  sono  a  carico  dei  soggetti  che  si  avvalgono
dell'etichettatura di cui al presente articolo. )) 

        
      

Capo VIII Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo

                           (( Art. 59 ter 
 
 
       Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi 
 
  1. Presso ogni  capitaneria  di  porto  e'  istituito  il  registro
elettronico   dei   pescatori   marittimi   (REPM),   contenente   le
informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  ottobre  1968,  n.
1639, e successive modificazioni. 
  2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale
devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali sono definite le modalita' operative per il  passaggio  dal
registro in forma cartacea a quello in forma elettronica. )) 

        
      

Capo VIII Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo

                          (( Art. 59 quater 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  9  gennaio
2012, n. 4, e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate
dall'imprenditore  ittico  di  cui  all'articolo   4,   le   seguenti
attivita': 
    a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio  su  navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pesca-turismo"; 
    b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali  e
di servizi, finalizzate  alla  corretta  fruizione  degli  ecosistemi
acquatici e delle risorse della pesca  e  alla  valorizzazione  degli
aspetti  socio-culturali  delle  imprese   ittiche,   esercitate   da
imprenditori,  singoli  o  associati,  attraverso  l'utilizzo   della
propria   abitazione   o   di    struttura    nella    disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominate "ittiturismo". 
  2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale,  purche'
non prevalenti rispetto  a  questa  ed  effettuate  dall'imprenditore
ittico mediante l'utilizzo  di  prodotti  provenienti  in  prevalenza
dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di  risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica,  le  seguenti
attivita': 
    a) la trasformazione, la distribuzione e  la  commercializzazione
dei  prodotti  della  pesca,  nonche'  le  azioni  di  promozione   e
valorizzazione; 
    b) l'attuazione di interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli  ecosistemi
acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero». )) 

        
      

Capo IX Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

                               Art. 60 
 
 
Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di
                             intervento 
 
  1. Al fine di garantire la competitivita' della  ricerca,  per  far
fronte alle sfide globali  della  societa',  il  presente  capo,  nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato  in
favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e  dell'innovazione,
definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno delle  attivita'
di ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese a  non
preponderanti processi di sviluppo  sperimentale,  e  delle  connesse
attivita' di formazione per la valorizzazione del capitale umano. 
  2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca  industriale»  e  «sviluppo
sperimentale» si intendono le corrispondenti attivita' definite dalla
disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di  Stato  a  favore  di
ricerca, sviluppo e  innovazione  di  cui  alla  comunicazione  della
Commissione  europea   del   2006/C   323/01,   recante   «Disciplina
comunitaria in materia  di  aiuti  di  stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo  e  innovazione»,  pubblicata   nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323. 
  3. Sono soggetti ammissibili agli interventi  di  cui  al  presente
capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di  ricerca
o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi
previsti  dai   bandi,   purche'   residenti   ovvero   con   stabile
organizzazione nel territorio nazionale. 
  4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: 
  (( a) )) interventi di ricerca fondamentale,  diretti  a  sostenere
l'avanzamento della conoscenza; 
  (( b) )) interventi di  ricerca  industriale,  estesi  a  eventuali
attivita' non preponderanti di  sviluppo  sperimentale,  orientati  a
favorire la c) specializzazione del sistema industriale nazionale; 
  ((  c)  ))  appalti   pre-commerciali   di   ricerca   e   sviluppo
sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con  pubbliche
amministrazioni, in risposta  a  esigenze  di  particolare  rilevanza
sociale (social big challenges); 
  (( d) )) azioni di innovazione sociale (social innovation); 
  (( e) )) interventi integrati di ricerca e  sviluppo  sperimentale,
infrastrutturazione, formazione di capitale  umano  di  alto  livello
qualitativo,  di  trasferimento  tecnologico  e  spin  off  di  nuova
imprenditorialita'  innovativa,  finalizzati  in   particolare   allo
sviluppo    di    grandi    aggregazioni    (cluster)    tecnologiche
pubblico-private di scala nazionale; 
  (( f) )) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di  ricerca
industriale  inseriti   in   accordi   e   programmi   comunitari   e
internazionali. 
  5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4: 
  i contributi a fondo perduto; 
  il credito agevolato; 
  il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106; 
  la prestazione di garanzie; 
  le agevolazioni fiscali cui  all'articolo  7,  commi  1  e  4,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
  (( i voucher individuali di  innovazione  che  le  imprese  possono
utilizzare per progetti di innovazione sviluppati  in  collaborazione
con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale. )) 

        
      

Capo IX Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

                               Art. 61 
 
 
Fondo per gli  investimenti  in  ricerca  scientifica  e  tecnologica
                               (FIRST) 
 
  1. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4, sono
sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli  investimenti  in
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo  1,
comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo  per  gli
investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a  operare
anche attraverso l'esistente contabilita' speciale esclusivamente per
l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri  e  per
gli  interventi,  anche  di   natura   non   rotativa,   cofinanziati
dall'Unione Europea o  dalle  regioni,  ferma  restando  la  gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi. 
  2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti  di
ricerca presentati da soggetti privati e' trattenuta  e  accantonata,
per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima
del 10 per cento dello stesso e nel limite  complessivo  del  10  per
cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1. 

        
      

Capo IX Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

                               Art. 62 
 
 
         Modalita' di attuazione e procedure di valutazione 
 
  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123,
adotta, (( entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio )),
per ogni triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi in
ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento e alle attivita'
di cui al presente capo. 
  2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare  emanati  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   in
conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le  spese
ammissibili, ivi comprese, con riferimento  ai  progetti  svolti  nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi  internazionali,
quelle  per  la  disseminazione  dei  risultati  ottenuti  e  per  il
coordinamento generale del progetto,  le  caratteristiche  specifiche
delle attivita'  e  degli  strumenti,  le  modalita'  e  i  tempi  di
attivazione, le misure delle agevolazioni, le  modalita'  della  loro
concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle  procedure  e
delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente,
delle norme sulla  semplificazione  dell'attivita'  amministrativa  e
sulla firma digitale,  nonche'  prevedendo  adempimenti  ridotti  per
attivita' di non rilevante entita'.  Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi' definite le modalita' di attuazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 61 e le condizioni generali di accesso,  utilizzo  e
rimborso delle somme  accantonate  a  garanzia  delle  anticipazioni,
l'amministrazione del Fondo  ((  di  cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo 61 )) e le modalita' e i requisiti di accesso. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui
al  presente  capo,  previo  parere  tecnico-scientifico  di  esperti
inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di  volta  in
volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  4. Per gli interventi di ricerca industriale  di  cui  all'articolo
60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione  al  finanziamento  e'
altresi' subordinata al parere  positivo  di  esperti  tecnici  sulla
solidita' e sulla capacita'  economico-finanziaria  dei  soggetti  in
relazione all'investimento proposto. 
  5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 61, puo'  avvalersi,
per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attivita'  di
monitoraggio, di banche, di societa' finanziarie, di  altri  soggetti
qualificati,  dotati  di  comprovata  competenza,  di  risorse  umane
specialistiche  e  di  strumenti  tecnici  adeguati,  in  conformita'
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
123, nonche' di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. 
  6. La valutazione ex ante  degli  aspetti  tecnico-scientifici  dei
progetti o programmi presentati non e' richiesto per i progetti  gia'
selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di  accordi
internazionali cofinanziati anche dalla stessa  a  seguito  di  bandi
internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi  al  finanziamento
fino alla  concorrenza  delle  risorse  disponibili  nell'ambito  del
riparto del Fondo cui all'articolo 61. 
  7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2
disciplina i casi e le modalita' in cui il Ministero puo' ammettere i
progetti e  i  programmi  anche  in  caso  di  esito  negativo  della
valutazione di cui al comma 4. A  tal  fine,  il  decreto  disciplina
l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme
di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in  forma
di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti. 
  8. Ai fini della  semplificazione  dei  rapporti  istruttori  e  di
gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma  4,  per
ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra  di  loro
un  soggetto  capofila.  Il  soggetto  capofila  assolve  i  seguenti
compiti: 
  a)   rappresenta   i   soggetti   proponenti   nei   rapporti   con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche  ai  fini  delle
forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7; 
  b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento  delle
stesse presenta, in nome proprio e per  conto  degli  altri  soggetti
partecipanti, la proposta  o  progetto  di  ricerca  e  le  eventuali
variazioni degli stessi; 
  c) richiede, in nome proprio  e  per  conto  degli  altri  soggetti
partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento; 
  d)  effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento   del
programma. 
  9. Il decreto di cui al comma  2  disciplina  altresi'  i  casi  di
variazioni soggettive e delle attivita' progettuali,  definendone  le
modalita' di valutazione ed eventualmente di approvazione. 
  10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate  in
ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite  in
ambito nazionale. 
  11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori  degli  interventi
di cui al presente (( capo )) nell'Anagrafe nazionale della ricerca. 

        
      

Capo IX Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

                               Art. 63 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: 
  a) l'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a eccezione
del comma 5; 
  b) il decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  e  successive
modificazioni. 
  2. Il decreto di cui all'articolo 62, comma 2, quale  nuovo  regime
di aiuti ai sensi (( dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea )), e' sottoposto a notifica  e  approvazione  da
parte della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni. 
  3. All'attuazione delle disposizioni del presente capo si  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
capo non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  4. L'articolo 20 della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  ((  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Valutazione dei progetti di ricerca). - 1. )) I  progetti
di ricerca fondamentale libera  e  fondamentale  di  tipo  strategico
finanziati a carico del Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica di cui all'articolo  1,  comma  870,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  sono  assoggettati  a  valutazione
tramite appositi comitati,  secondo  criteri  stabiliti  con  decreto
ministeriale  di  natura  non   regolamentare,   tenendo   conto   in
particolare dei principi della tecnica di valutazione tra  pari.  Una
percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo  e'  destinata  ad
interventi in favore di giovani ricercatori di eta'  inferiore  a  40
anni. Le attivita' del presente comma  sono  svolte  a  valere  sulle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.». 

        
      

Capo X Misure per il turismo e lo sport

                               Art. 64 
 
 
Fondo per  lo  sviluppo  e  la  capillare  diffusione  della  pratica
                              sportiva 
 
  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
il Fondo per lo sviluppo e  la  capillare  diffusione  della  pratica
sportiva a tutte le eta' e tra tutti  gli  strati  della  popolazione
finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi  ovvero  ((
alla ristrutturazione ))  di  quelli  esistenti,  con  una  dotazione
finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. 
  2. Con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  CONI  e  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri per
l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al  comma  1.
Con successivo decreto adottato dal Capo  del  Dipartimento  per  gli
affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al  relativo
finanziamento. 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  si
provvede, nel limite di spesa di  23  milioni  di  euro,  nell'ambito
delle  risorse  effettivamente   disponibili   sul   bilancio   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno  2012,  finalizzate
alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  (( 3-bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di  cui
al comma 1, la somma di 5 milioni di euro e' destinata  al  Fondo  di
cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002,  n.
289, come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo. 
  3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti: 
  «12. Presso l'Istituto per il  credito  sportivo  e'  istituito  il
Fondo  di  garanzia  per   i   mutui   relativi   alla   costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle  relative  aree,
da parte di societa' o associazioni sportive nonche'  di  ogni  altro
soggetto pubblico  o  privato  che  persegua,  anche  indirettamente,
finalita' sportive. 
  13. Il Fondo e' gestito in base a criteri  approvati  dal  Ministro
per gli  affari  regionali,  il  turismo  e  lo  sport,  su  proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il  Comitato  olimpico
nazionale italiano.  Al  Fondo  possono  essere  destinati  ulteriori
apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici». )) 

        
      

Capo X Misure per il turismo e lo sport

                               Art. 65 
 
 
Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e  le
                         discipline sportive 
 
  1. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti commi: 
  «1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline  sportive
associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per  disabili  hanno
natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. 
  1-ter. Il riconoscimento della personalita'  giuridica  di  diritto
privato alle federazioni sportive  nazionali  e  discipline  sportive
associate svolgenti esclusiva  attivita'  sportiva  per  disabili  e'
concesso a norma del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento,  ai  fini  sportivi,  da
parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico». 
  2. Agli  organismi  di  cui  al  presente  articolo  continuano  ad
applicarsi le misure di contenimento  della  spesa  previste  per  le
amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. 

        
      

Capo X Misure per il turismo e lo sport

                               Art. 66 
 
 
                           Reti di impresa 
 
  1. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera
tra le aziende del comparto turistico del territorio  nazionale,  con
uno o piu' decreti del Ministro per gli affari regionali, il  turismo
e lo sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono definiti criteri e modalita' per la  realizzazione  di  progetti
pilota. Con i medesimi provvedimenti  sono  definiti  gli  interventi
oggetto dei  contributi,  finalizzati  alla  messa  a  sistema  degli
strumenti  informativi  di  amministrazione,   di   gestione   e   di
prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di
formazione  e  riqualificazione  del   personale,   alla   promozione
integrata sul territorio nazionale ed alla  promozione  unitaria  sui
mercati internazionali, in particolare  attraverso  le  attivita'  di
promozione dell'ENIT - Agenzia  Nazionale  del  Turismo,  nonche'  le
modalita' di ripartizione dei predetti contributi, nel  rispetto  dei
limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato  alle
imprese. L'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo provvede  ai  compiti
derivanti dal presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 
  (( 1-bis. All'articolo 3, comma  5,  del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n.  106,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «la
delimitazione dei Distretti e' effettuata» sono inserite le seguenti:
«, entro il 31 dicembre 2012,». )) 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  si
provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell'ambito delle
risorse  effettivamente  disponibili  sul  bilancio  autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno  2012,  finalizzate
allo sviluppo del turismo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 

        
      

Capo X Misure per il turismo e lo sport

                           (( Art. 66 bis 
 
 
      Interventi in favore della sicurezza del turismo montano 
 
  1. Per l'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale integrativo  per
la sicurezza del turismo in montagna, con una  dotazione  pari  a  un
milione di euro. Al relativo onere  si  provvede,  per  l'anno  2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
come incrementato dall'articolo 69, comma 1, del presente decreto. 
  2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3  si  provvede,
entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni. Lo schema del decreto e'  trasmesso  alle  Camere  per
l'acquisizione dei pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari, da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla
trasmissione. Decorso il termine di cui  al  precedente  periodo,  il
decreto puo' essere comunque adottato. 
  3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  provvede,  nei  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  di  cui  al  comma   1,   al
finanziamento, in favore  dei  comuni  montani  e  degli  enti,  come
individuati dal decreto  medesimo,  di  progetti  rientranti  tra  le
seguenti tipologie: 
  a) sviluppo in sicurezza del  turismo  montano  e  degli  sport  di
montagna; 
  b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di
montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in  sicurezza
degli stessi; 
  c)  potenziamento  e   valorizzazione   del   soccorso   alpino   e
speleologico; 
  d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente  attrezzato
e libero. 
  4. Il Club alpino italiano,  nell'ambito  della  propria  attivita'
istituzionale,  puo'  prevedere  progetti  per   la   tutela   e   la
valorizzazione della rete sentieristica e  dei  rifugi  presenti  sul
territorio   nazionale,   da   realizzare   anche   avvalendosi    di
finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1. 
  5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il  Collegio
nazionale dei maestri di sci,  nell'ambito  della  propria  attivita'
istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale  in
campo  turistico  e  montano,  possono  prevedere  progetti  per   la
sicurezza e la prevenzione degli  incidenti  in  montagna,  attivita'
propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di  guida
alpina e di maestro di  sci,  iniziative  a  supporto  della  propria
attivita' istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole
della montagna e per la realizzazione di  attivita'  compatibili  con
l'ambiente montano, nonche' iniziative  rivolte  alla  valorizzazione
delle risorse montane. )) 

        
      

Capo X Misure per il turismo e lo sport

                               Art. 67 
 
 
  Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo 
 
  1.  E'  istituita  la  Fondazione  di  Studi  Universitari   e   di
Perfezionamento sul Turismo, avente sede in una delle Regioni di  cui
all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto. 
  2. La Fondazione provvede  alla  progettazione,  predisposizione  e
attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua,
anche   tramite   terzi,   volti   allo   sviluppo   di    competenze
imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore
turistico. La Fondazione opera prioritariamente in collaborazione con
le Universita' degli Studi individuate dallo Statuto. 
  3. La Fondazione svolge altresi'  attivita'  di  ricerca  applicata
sulle tematiche di cui al comma precedente e puo'  avviare  attivita'
di  promozione  e  sviluppo   dell'imprenditorialita'   nel   settore
turistico. 
  4. In prima applicazione, lo Statuto della Fondazione  e'  adottato
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo  Sport  entro  60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le attivita' di cui ai  precedenti  commi  sono  realizzate  nel
limite di spesa di euro 2 milioni  per  gli  anni  2012/2013/2014,  e
comunque nell'ambito delle  risorse  effettivamente  disponibili  sul
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al
settore del turismo, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  (( 5-bis. Una quota pari a 10 milioni di  euro  del  Fondo  per  la
tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo  del  territorio,
di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, iscritta,  come  residui  di  stanziamento,  nel  conto
residui del capitolo 7536 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  e'  destinata,   per   l'esercizio
finanziario 2012, al Comitato olimpico nazionale  italiano,  al  fine
della   successiva   riassegnazione   alle    federazioni    sportive
interessate, per lo svolgimento nel territorio  nazionale  di  grandi
eventi sportivi di rilevanza mondiale. 
  5-ter. Al fine di consentire la  promozione  e  lo  svolgimento  di
iniziative per  la  celebrazione  e  la  commemorazione  di  Giovanni
Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita, e' assegnato, per
l'anno 2013, un contributo di 100.000 euro al comune di Certaldo.  Al
relativo onere, pari a 100.000 euro  per  l'anno  2013,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno  2013,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2012-2014,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: 
  «10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di
aerotaxi. L'imposta e'  applicata  anche  sui  voli  taxi  effettuati
tramite elicottero. L'imposta  e'  a  carico  del  passeggero  ed  e'
versata dal vettore.  L'imposta,  dovuta  per  ciascun  passeggero  e
all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a: 
  a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri; 
  b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100  chilometri  e  non
superiore a 1.500 chilometri; 
  c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri»; 
  b) al comma  11,  lettera  a),  il  numero  7)  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;». )) 

        
      

(( Capo X-bis Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche’ per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati ))

                           (( Art. 67 bis 
 
 
                  Chiusura dello stato di emergenza 
 
  1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri  6  aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi  sismici  che
hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri  comuni  della
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, gia' prorogato con i decreti
del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  17  dicembre  2010  e  4
dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio
2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012. 
  2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre  2012,  al
solo  fine  di  consentire   il   passaggio   delle   consegne   alle
amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario  delegato
ovvero la struttura di missione per le attivita' espropriative per la
ricostruzione, tutti gli  uffici,  le  strutture,  le  commissioni  e
qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto  del
Commissario delegato. 
  3. In ragione della necessita' di procedere celermente nelle azioni
di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonche'  di  assicurare
senza soluzione di continuita' l'assistenza alle popolazioni  colpite
dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o
comunque flessibile in servizio presso i comuni,  le  province  e  la
regione Abruzzo, assunto sulla base delle  ordinanze  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione  del  decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al  31  dicembre  2012,
presso  le  medesime  amministrazioni.  Con  decreto  del  Capo   del
Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie  territoriali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale  non  apicale  in
servizio presso  l'Ufficio  coordinamento  ricostruzione,  presso  il
Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le
macerie e la Struttura di missione per le attivita' espropriative per
la ricostruzione e' provvisoriamente assegnato dal 16 settembre  2012
al  31  dicembre  2012  agli  enti  locali,  alla  regione   e   alle
amministrazioni statali impegnate  nella  ricostruzione.  Agli  oneri
relativi al personale di cui al presente comma  si  provvede  con  le
risorse e nei limiti gia' autorizzati dall'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. 
  4.  Il  Commissario  delegato  per  la  ricostruzione  fornisce  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il  15  settembre  2012,
una relazione dettagliata sullo stato degli interventi  realizzati  e
in corso di realizzazione e sulla situazione  contabile  nonche'  una
ricognizione  del  personale  ancora  impiegato,  ad   ogni   titolo,
nell'emergenza e nella ricostruzione.  Entro  i  successivi  quindici
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sono
disciplinati  i  rapporti  derivanti  da  contratti   stipulati   dal
Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento
ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonche'  le
modalita'  per  consentire  l'ultimazione   di   attivita'   per   il
superamento dell'emergenza per le quali il Commissario  delegato  per
la ricostruzione ha gia' presentato, alla data del  30  giugno  2012,
formale richiesta  al  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  per  il  completamento  di
interventi  urgenti  di  ricostruzione  gia'   oggetto   di   decreti
commissariali emanati. 
  5. Entro il 30  settembre  2012  le  residue  disponibilita'  della
contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario  delegato  per  la
ricostruzione sono versate ai  comuni,  alle  province  e  agli  enti
attuatori  interessati,  in  relazione  alle  attribuzioni  di   loro
competenza,  per  le  quote  stabilite  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro  per  la
coesione territoriale. Le spese  sostenute  a  valere  sulle  risorse
eventualmente trasferite  sono  escluse  dai  vincoli  del  patto  di
stabilita'  interno.   Con   il   medesimo   decreto,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, anche  nelle  more  dell'adozione  dei
provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.
229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario,  fisico
e procedurale degli interventi di ricostruzione  e  per  l'invio  dei
relativi dati al Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive
modificazioni. Le disposizioni del decreto  legislativo  n.  229  del
2011  e  dei  relativi  provvedimenti  attuativi  si  applicano   ove
compatibili  con  le  disposizioni  del  presente  articolo  e  degli
articoli da 67-ter a 67-sexies. )) 

        
      

(( Capo X-bis Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche’ per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati ))

                           (( Art. 67 ter 
 
 
               Gestione ordinaria della ricostruzione 
 
  1. A decorrere dal 16  settembre  2012,  la  ricostruzione  e  ogni
intervento necessario  per  favorire  e  garantire  il  ritorno  alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6  aprile
2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli
articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da  assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto,  il
ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici,  l'attrattivita'  e
lo  sviluppo  economico-sociale  dei   territori   interessati,   con
particolare riguardo  al  centro  storico  monumentale  della  citta'
dell'Aquila. 
  2. Per i fini di cui al comma 1 e per  contemperare  gli  interessi
delle popolazioni colpite  dal  sisma  con  l'interesse  al  corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare
configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per
la ricostruzione, uno  competente  sulla  citta'  dell'Aquila  e  uno
competente sui restanti comuni del cratere.  Tali  Uffici  forniscono
l'assistenza tecnica alla  ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne
promuovono la qualita',  effettuano  il  monitoraggio  finanziario  e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati
al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,
garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano
nei propri siti internent istituzionali  un'informazione  trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono  il  controllo  dei  processi  di
ricostruzione  e  di  sviluppo   dei   territori,   con   particolare
riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica
ed edilizia delle  opere  eseguite  rispetto  al  progetto  approvato
attraverso  controlli  puntuali  in  corso  d'opera,  nonche'   della
congruita'  tecnica  ed  economica.  Gli  Uffici  curano,   altresi',
l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per
la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione
di una commissione per i pareri, alla quale  partecipano  i  soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. 
  3. L'Ufficio speciale per i  comuni  del  cratere,  costituito  dai
comuni interessati con sede in uno di essi,  ai  sensi  dell'articolo
30, commi 3 e 4, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro  per  la  coesione
territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  il
presidente della regione Abruzzo, con  i  presidenti  delle  province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato
dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto  uffici  territoriali
delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa  intesa  con
il  Ministro  per  la  coesione   territoriale,   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  il  presidente  della  regione
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila.  Nell'ambito
delle citate intese, da concludere entro quindici giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono  determinati  l'organizzazione,  la  struttura,  la  durata,   i
rapporti con i livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,
gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari,  la
dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici  speciali,  nel
limite massimo di 50 unita', di cui,  per  un  triennio,  nel  limite
massimo di 25 unita' a tempo  determinato,  per  ciascun  Ufficio.  A
ciascuno dei titolari degli Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo
pieno  ed  esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento   economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui,  al  lordo  degli
oneri a carico dell'amministrazione. 
  4. Il Dipartimento per  lo  sviluppo  delle  economie  territoriali
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   coordina   le
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione  e
di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso,  d'intesa  con  la
regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici  speciali  di  cui  al
comma 2, in partenariato con le associazioni e con le  organizzazioni
di categoria presenti nel territorio. 
  5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009,
il comune dell'Aquila e i comuni del  cratere  sono  autorizzati,  in
deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  76,  commi  4  e  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  ad
assumere  a  tempo  indeterminato,  a   decorrere   dall'anno   2013,
complessivamente 200  unita'  di  personale,  previo  esperimento  di
procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate  al
comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle  aree  omogenee.
In  considerazione  delle  suddette  assegnazioni  di  personale   e'
incrementata temporaneamente nella misura  corrispondente  la  pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale  eventualmente
risultante  in  soprannumero  e'  assorbito  secondo   le   ordinarie
procedure vigenti. 
  6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni,  ad  assumere  a
tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di
personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche.  Tale
personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita'  agli  Uffici
speciali  di  cui  al  comma  2,  fino  a  40  unita'  alle  province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla  cessazione
delle esigenze della ricostruzione e dello  sviluppo  del  territorio
coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse
a calamita' e ricostruzione, secondo  quanto  disposto  con  apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette  assunzioni  di
personale e' corrispondentemente incrementata la  dotazione  organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque
salvo quanto previsto dall'articolo  2  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95. 
  7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6  sono  bandite  e
gestite  dalla  Commissione  per   l'attuazione   del   progetto   di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di  cui  al  decreto
interministeriale 25 luglio 1994,  su  delega  delle  amministrazioni
interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri. 
  8. Nell'ambito delle intese  di  cui  al  comma  3  sono  definiti,
sentito  il  Ministro  per   la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione,  le  categorie  e  i   profili   professionali   dei
contingenti di personale di cui ai commi  5  e  6,  i  requisiti  per
l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota
di riserva, in misura  non  superiore  al  50  per  cento  dei  posti
banditi, a favore del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
professionale  di  almeno  un  anno,  nell'ambito  dei  processi   di
ricostruzione, presso la  regione,  le  strutture  commissariali,  le
province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere  a
seguito di formale contratto  di  lavoro,  nonche'  le  modalita'  di
assegnazione del personale agli enti di cui al comma  5.  Gli  uffici
periferici delle amministrazioni  centrali  operanti  nel  territorio
della  regione  Abruzzo  interessati  ai  processi  di  ricostruzione
possono essere potenziati attraverso il trasferimento,  a  domanda  e
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque  sia  il
tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella  sede  dalla  quale
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di
selezione del personale di cui al comma  6,  si  puo'  prevedere  nei
bandi di concorso una quota di iscrizione  non  superiore  al  valore
dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62. )) 

        
      

(( Capo X-bis Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche’ per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati ))

                          (( Art. 67 quater 
 
 
               Criteri e modalita' della ricostruzione 
 
  1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere
perseguono i seguenti obiettivi: 
  a) il rientro della  popolazione  nelle  abitazioni  attraverso  la
ricostruzione  e  il  recupero,  con  miglioramento  sismico  e,  ove
possibile,  adeguamento  sismico,  di  edifici  pubblici  o  di   uso
pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e  degli  edifici
privati  residenziali,  con  priorita'  per   quelli   destinati   ad
abitazione  principale,  insieme  con  le  opere  di   urbanizzazione
primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; 
  b) l'attrattivita' della residenza attraverso la  promozione  e  la
riqualificazione dell'abitato,  in  funzione  anche  della  densita',
qualita' e complementarita' dei servizi di prossimita' e dei  servizi
pubblici su  scala  urbana,  nonche'  della  piu'  generale  qualita'
ambientale,  attraverso  interventi  di  ricostruzione   che,   anche
mediante premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione  del
carattere di priorita' e l'individuazione di particolari modalita' di
esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino: 
  1) un elevato livello  di  qualita',  in  termini  di  vivibilita',
salubrita'  e  sicurezza  nonche'  di  sostenibilita'  ambientale  ed
energetica del tessuto urbano; 
  2) l'utilizzo di moderni materiali da  costruzione  e  di  avanzate
tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento  sismico  e
il risparmio energetico; 
  3)   l'utilizzo   di   moderne    soluzioni    architettoniche    e
ingegneristiche  in  fase  di  modifica  degli  spazi  interni  degli
edifici; 
  4) l'ampliamento  degli  spazi  pubblici  nei  centri  storici,  la
riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale
attraverso l'uso della banda larga, il controllo  del  sistema  delle
acque  finalizzato  alla  riduzione   dei   consumi   idrici   e   la
razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti; 
  c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento. 
  2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante: 
  a) interventi singoli o in forma associata da  parte  dei  privati,
aventi ad oggetto uno o piu' aggregati  edilizi,  che  devono  essere
iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune.  Decorso
inutilmente  tale  termine,  il  comune  si  sostituisce  al  privato
inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida,
mediante  procedimento  ad  evidenza  pubblica,  la  progettazione  e
l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto  concerne  i
maggiori oneri; 
  b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari  interventi
unitari. In tali casi il  comune,  previo  consenso  dei  proprietari
degli edifici rientranti nell'ambito  interessato,  puo'  bandire  un
procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione  di  un  unico
soggetto attuatore  con  compiti  di  progettazione  e  realizzazione
integrata degli interventi pubblici e privati.  In  caso  di  mancato
consenso e di particolare compromissione  dell'aggregato  urbano,  e'
facolta'  del  comune  procedere  all'occupazione  temporanea   degli
immobili; 
  c) delega volontaria ai comuni, da  parte  dei  proprietari,  delle
fasi della progettazione, esecuzione e gestione  dei  lavori,  previa
rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega e'
rilasciata mediante scrittura  privata  autenticata  nelle  forme  di
legge. In caso di condomini, la delega e' validamente conferita ed e'
vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se
dissenzienti, purche' riguardi i proprietari che rappresentino almeno
i  due  terzi  delle  superfici  utili  complessive  di  appartamenti
destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che  rappresentino
almeno i tre quarti delle superfici utili  complessive  delle  unita'
immobiliari a qualunque uso destinate.  Al  fine  di  incentivare  il
ricorso  a  tale  modalita'  di  attuazione,  si  possono   prevedere
premialita' in favore dei  proprietari  privati  interessati  che  ne
facciano    domanda,    consistenti    nell'ampliamento    e    nella
diversificazione delle destinazioni d'uso,  nonche',  in  misura  non
superiore  al  20  per  cento,  in  incrementi  di  superficie  utile
compatibili con la struttura architettonica  e  tipo-morfologica  dei
tessuti urbanistici  storici,  privilegiando  le  soluzioni  che  non
comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano  la
riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e  2  che  non  contengono  principi
fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione
hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa
regionale. 
  4. Per l'esecuzione degli interventi  unitari  in  forma  associata
sugli  aggregati  di  proprieta'  privata  ovvero  mista  pubblica  e
privata, anche non  abitativi,  i  proprietari  si  costituiscono  in
consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi  rivolto
dal  comune.  La  costituzione  del  consorzio  e'  valida   con   la
partecipazione dei proprietari che rappresentino  almeno  il  51  per
cento delle superfici utili complessive dell'immobile,  ivi  comprese
le superfici ad  uso  non  abitativo.  La  mancata  costituzione  del
consorzio  comporta  la  perdita  dei  contributi   e   l'occupazione
temporanea da  parte  del  comune,  che  si  sostituisce  ai  privati
nell'affidamento della progettazione e  dell'esecuzione  dei  lavori.
L'affidamento dei lavori da parte dei  consorzi  obbligatori  avviene
nel rispetto dei principi  di  economicita',  efficacia,  parita'  di
trattamento e trasparenza ed e' preceduto da  un  invito  rivolto  ad
almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza. 
  5. In considerazione del particolare valore del centro storico  del
capoluogo del comune dell'Aquila,  alle  unita'  immobiliari  private
diverse da quelle  adibite  ad  abitazione  principale  ivi  ubicate,
distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e'  riconosciuto
un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari
al  costo,  comprensivo  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   degli
interventi sulle strutture e sugli elementi  architettonici  esterni,
comprese le rifiniture esterne,  e  sulle  parti  comuni  dell'intero
edificio, definite ai sensi dell'articolo  1117  del  codice  civile,
nonche'  per  gli  eventuali  oneri  per  la  progettazione   e   per
l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici  sono
applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono  escluse
dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo in  parte,
in violazione delle vigenti  norme  urbanistiche  ed  edilizie  o  di
tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta  sanatoria
ai sensi della legge 28  febbraio  1985,  n.  47.  La  fruizione  dei
benefici previsti dal presente comma e' subordinata  al  conferimento
della delega volontaria di cui  alla  lettera  c)  del  comma  2  del
presente articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del comune
procedere all'occupazione temporanea degli immobili. 
  6. Nell'ambito delle misure finanziate con le  risorse  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  si
intendono ricompresi gli interventi  preordinati  al  sostegno  delle
attivita' produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una
quota pari al 5 per cento di tali risorse e' destinata alle finalita'
indicate nel presente articolo. 
  7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione
e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri  indennizzi
previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  anche  coloro  che
succedono mortis causa, a titolo  di  erede  o  di  legatario,  nella
proprieta' dei relativi immobili,  a  condizione  che  alla  data  di
apertura della successione i contributi non siano stati gia'  erogati
in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle
condizioni e ancora nei termini per richiederli. 
  8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei
lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena  di
nullita' e devono  contenere,  in  maniera  chiara  e  comprensibile,
osservando in particolare i principi di buona fede e  di  lealta'  in
materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di
protezione delle categorie  di  consumatori  socialmente  deboli,  le
seguenti informazioni: 
  a) identita' del professionista e dell'impresa; 
  b)  requisiti  di  ordine  generale   e   di   qualificazione   del
professionista e dell'impresa, indicando espressamente le  esperienze
pregresse e  il  fatturato  degli  ultimi  cinque  anni,  nonche'  la
certificazione antimafia e di  regolarita'  del  documento  unico  di
regolarita' contributiva; 
  c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e  dei  lavori
commissionati; 
  d)  determinazione  e  modalita'  di  pagamento  del  corrispettivo
pattuito; 
  e) modalita' e tempi di consegna; 
  f) dichiarazione di volere procedere al subappalto  dell'esecuzione
dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura  e
l'identita' del subappaltatore. 
  9. Al fine di garantire la  massima  trasparenza  e  tracciabilita'
nell'attivita'  di  riparazione  e  di  ricostruzione  degli  edifici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e' istituito un elenco degli
operatori economici interessati all'esecuzione  degli  interventi  di
ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al  comma  2  dell'articolo
67-ter fissano i criteri generali  e  i  requisiti  di  affidabilita'
tecnica  per  l'iscrizione   volontaria   nell'elenco.   L'iscrizione
nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso  dei  requisiti  di
cui all'articolo 38 del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche  antimafia
effettuate   dalle   prefetture-uffici   territoriali   del   Governo
competenti.  Gli  aggiornamenti  periodici   delle   verifiche   sono
comunicati dalle  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  agli
Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici
dall'elenco. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei
contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi  di
capacita' e di qualificazione dei professionisti e delle imprese  che
progettano ed eseguono i lavori di  ricostruzione,  sanzioni  per  il
mancato rispetto dei tempi  di  esecuzione,  nonche'  prescrizioni  a
tutela delle  condizioni  alloggiative  e  di  lavoro  del  personale
impiegato nei cantieri della ricostruzione. 
  10.  Il  terremoto   del   6   aprile   2009   costituisce   evento
straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli
1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione  di  diritto
dei contratti preliminari di compravendita o  istitutivi  di  diritti
reali  di  godimento  relativi  a  beni  immobili  siti  nei   comuni
interessati  dall'evento  sismico,  individuati   dal   decreto   del
Commissario delegato  16  aprile  2009,  n.  3,  stipulati  in  epoca
antecedente da residenti nei medesimi comuni. 
  11. Le cariche elettive e politiche dei comuni,  delle  province  e
della regione nei cui territori sono ubicate  le  opere  pubbliche  e
private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori
o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di  attivita'
professionali  connesse  con  lo  svolgimento  di  dette  opere,  ivi
comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza  di  consorzi
di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di
incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta
giorni. Il regime di incompatibilita' previsto dal presente comma  si
applica anche ai dipendenti  delle  amministrazioni,  enti  e  uffici
pubblici,  che  a  qualsiasi  titolo  intervengano  sui  procedimenti
inerenti alla ricostruzione. 
  12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo  14,  comma
1,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge,  per  gli
orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella  regione
Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si  applicano,  senza  limiti  di
eta', le disposizioni in materia  di  assunzioni  obbligatorie  nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire  nel
rispetto dei  limiti  delle  assunzioni  consentite  dalla  normativa
vigente   per   l'anno   di   riferimento.   Resta   comunque   ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della  citata
legge n. 68 del 1999,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in  quanto  ad  esclusivo
beneficio dei lavoratori disabili. )) 

        
      

(( Capo X-bis Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche’ per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati ))

                        (( Art. 67 quinquies 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3
del  presente  articolo  predispongono,  ove  non  vi  abbiano   gia'
provveduto, i piani di  ricostruzione  del  centro  storico,  di  cui
all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di  ricostruzione  e
la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico.
Decorso  inutilmente  il  suddetto  termine,  le  finalita'  di   cui
all'articolo 67-quater sono comunque  perseguite  con  gli  strumenti
previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I  piani
di ricostruzione hanno natura  strategica  e,  ove  asseverati  dalla
provincia   competente   secondo   la   disciplina   vigente,   anche
urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione  normativa
e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai  sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000,  n.  267,  tra  il  comune  proponente  e  la  provincia
competente.  Le  disposizioni  urbanistiche  comunali  si   intendono
aggiornate  se  in  contrasto  con  altre  sopraggiunte  disposizioni
statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani
di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14,  comma  5-bis,  del
decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse  paesaggistico
degli edifici civili privati e' attestato dal direttore regionale per
i beni culturali e paesaggistici. 
  2.  Fino  all'adozione  di  un  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6  aprile
2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n.  77,  che  presentano  ancora  ulteriori  profili  di
applicabilita'. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e
di tutte le misure gia' adottate in relazione al sisma del  6  aprile
2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di
cui all'articolo 1 del decreto del  Commissario  delegato  16  aprile
2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  17  aprile
2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.
11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del  28  luglio  2009.
Resta  ferma   l'applicazione   dell'articolo   1,   comma   3,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. )) 

        
      

(( Capo X-bis Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche’ per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati ))

                          (( Art. 67 sexies 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter,
pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e  a
euro 11.844.000 a decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di  riequilibrio,  come
determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e, a decorrere  dalla  data  della  sua  attivazione,  del  fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del  medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011. 
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   per   la   coesione
territoriale, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento  delle  risorse
agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche'  le
modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione. 
  3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi  necessari
per  la  riparazione  e  il  miglioramento  sismico   degli   edifici
gravemente danneggiati dal terremoto del  15  dicembre  2009  che  ha
colpito l'Umbria e per il quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7
gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15
milioni di euro per l'anno 2013, a valere  su  corrispondente  quota,
per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria
con  le  modalita'   previste   dalla   medesima   disposizione,   ad
integrazione  del  gettito  derivante  alla  stessa  dall'istituzione
dell'imposta sulla benzina per autotrazione,  prevista  dall'articolo
6, comma 1, lettera c),  della  legge  14  giugno  1990,  n.  158,  e
dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre  1990,
n. 398, gia' disposta con legge  regionale  della  regione  Umbria  9
dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata  a  utilizzare
il  finanziamento  assegnato,   con   priorita'   per   gli   edifici
comprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive  oggetto
di ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di  recupero
della frazione di Spina del comune di Marsciano. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 

        
      

(( Capo X-bis Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche’ per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati ))

                         (( Art. 67 septies 
 
 
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
                 sismici del 20 e del 29 maggio 2012 
 
  1. Il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  recante  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio  2012,
e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai  territori
dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza  del
nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici,  dei  comuni
di Castel  d'Ario,  Commessaggio,  Dosolo,  Motteggiana,  Pomponesco,
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo  Bariano,  Fiesso  Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati,  Piadena,  San  Daniele
Po, Robecco d'Oglio, Argenta. 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle risorse del  Fondo  per  la  ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20 e del  29  maggio  2012,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. )) 

        
      

(( Capo X-bis Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche’ per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati ))

                          (( Art. 67 octies 
 
 
Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del  20
                        e del 29 maggio 2012 
 
  1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede  legale
od operativa e svolgevano attivita' di impresa o di  lavoro  autonomo
in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio  2012,
e che per effetto  del  sisma  hanno  subito  la  distruzione  ovvero
l'inagibilita' dell'azienda, dello studio  professionale,  ovvero  la
distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati  per  la  loro
attivita',  denunciandole  all'autorita'   comunale   e   ricevendone
verificazione, possono usufruire di  un  contributo  sotto  forma  di
credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno  2014,
per la  ricostruzione,  il  ripristino  ovvero  la  sostituzione  dei
suddetti beni. 
  2. Il credito di imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta  nei
quali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione  del
reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del  rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limite
massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 33, comma 1, terzo  periodo,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e  2015,  mediante  corrispondente
riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabilite le modalita' applicative  delle  disposizioni
del presente articolo, ivi incluse quelle  relative  ai  controlli  e
alla revoca del beneficio conseguente alla  sua  indebita  fruizione.
Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza,  secondo
le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui  al  primo
periodo, all'Agenzia delle entrate, che  concede  il  contributo  nel
rispetto del limite di spesa di cui al  comma  3.  A  tal  fine,  per
ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del
credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
)) 

        
      

Titolo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

                               Art. 68 
 
 
                       (( Assicurazioni estere 
 
  1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente: «Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non  sia
applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti
nel territorio dello Stato in regime di liberta'  di  prestazione  di
servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e'
applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono
riscossi i redditi derivanti da tali contratti». 
  2. All'articolo 1 del decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies

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