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Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilita' interno per il 2012

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2012, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2012 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 32, commi 18 e 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012).
Il decreto riguarda anche le regioni che si avvalgono della facoltà prevista dall’articolo 32, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione degli obiettivi di competenza. 
I prospetti per il monitoraggio devono essere trasmessi – utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it  – entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento. Il primo invio di informazioni è previsto entro un mese dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto.
Eventuali inadempienze nella trasmissione dei prospetti determinate da ritardi nella pubblicazione dell’applicazione WEB non sono imputabili agli enti.
La certificazione deve essere inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 32, comma 19, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012.

 
 
 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2012

Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilita' interno per  il
2012 per le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano  e  i
prospetti di rilevazione. (12A09179) 
 
 
 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 32, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il
quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi  al
patto di stabilita' interno  e  per  acquisire  elementi  informativi
utili per la finanza pubblica, anche  relativamente  alla  situazione
debitoria, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
trasmettono  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -  entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,  utilizzando  il
sistema   web   www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,   le   informazioni
riguardanti sia la  gestione  di  competenza  sia  quella  di  cassa,
attraverso i prospetti e con le modalita' definite  con  decreto  del
predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art. 32, comma 19, della legge n. 183 del 2011,  in  ordine
al quale, ai fini della verifica del  rispetto  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -
una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le
modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 18; 
  Visto l'art. 32, comma 15, della legge n. 183 del  2011,  il  quale
dispone che le regioni, cui si applicano  limiti  di  spesa,  possono
ridefinire   il   proprio   obiettivo   di   cassa   attraverso   una
corrispondente  riduzione  dell'obiettivo  degli  impegni  di   parte
corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari  diversi,
alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e  continuativi  a
imprese pubbliche e private,  a  famiglie  e  a  istituzioni  sociali
private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di
servizi  e  forniture  calcolati  con  riferimento  alla  media   dei
corrispondenti impegni del triennio 2007-2009 e, entro il  31  luglio
di ciascun  anno,  comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  gli
obiettivi  rideterminati  e  gli  elementi  informativi   utili   per
verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi; 
  Visto l'art. 32, comma 15, della legge n. 183 del  2011,  il  quale
stabilisce che le modalita' per il monitoraggio e  la  certificazione
dei risultati del patto  di  stabilita'  interno  delle  regioni  che
rideterminano il proprio obiettivo sono definite con  il  decreto  di
cui all'art. 32, comma 18, della medesima legge; 
  Visto l'art. 32, comma 10, della legge n. 183 del 2011, secondo  il
quale la ripartizione del concorso  alla  manovra  finanziaria  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano e' indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi,
nella tabella di cui al medesimo comma 10; 
  Visto l'art. 32, comma 11, della legge n. 183 del  2011,  il  quale
prevede che, per ciascuno degli anni  2012,  2013  e  successivi,  le
regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige  e
le province autonome di Trento e Bolzano, concordano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di  ciascun  anno
precedente, il livello complessivo delle spese correnti  e  in  conto
capitale, nonche' dei relativi  pagamenti,  riducendo  gli  obiettivi
programmatici del 2011  della  somma  degli  importi  indicati  dalla
tabella di cui all'art. 32, comma 10, della medesima legge; 
  Visto l'art. 32, comma 12, della legge n. 183 del 2011,  il  quale,
al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica,
dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome  di
Trento e Bolzano concordano, con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno  precedente,  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il  saldo  programmatico
calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando  il
saldo programmatico dell'esercizio 2011  della  somma  degli  importi
indicati dalla tabella di cui all'art. 32, comma 10,  della  medesima
legge; 
  Visto l'art. 32,  comma  12-bis,  della  legge  n.  183  del  2011,
aggiunto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede, in caso
di mancato accordo entro il 31 luglio, le modalita' di determinazione
degli obiettivi delle regioni a statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del  2010,  il  quale
stabilisce  che,  a  decorrere   dall'esercizio   finanziario   2011,
l'accordo annuale relativo  al  patto  di  stabilita'  interno  della
regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il  complesso
delle spese finali, al netto delle concessioni di  crediti,  valutate
prendendo  a  riferimento   le   corrispondenti   spese   considerate
nell'accordo per l'esercizio precedente; 
  Visto l'art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2011, ai sensi del
quale il complesso  delle  spese  finali  in  termini  di  competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non  puo'  essere
superiore, per ciascuno degli anni 2012 e  2013,  agli  obiettivi  di
competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, ridotti degli
importi di cui alla tabella presente nel medesimo comma 2; 
  Visto l'art. 32, comma 3, della legge n. 183 del 2011, ai sensi del
quale il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna
regione a statuto ordinario non puo' essere superiore,  per  ciascuno
degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi
ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze 15 giugno 2011, ridotti degli importi  di  cui  alla  tabella
presente nel medesimo comma 3; 
  Visto l'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011,  cosi'  come
modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che individua le
esclusioni dalle spese finali ai fini del patto di stabilita' interno
delle regioni a statuto ordinario; 
  Visto l'art. 12, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che
all'art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  aggiunge
la lettera n-ter) dell'esclusione dal  patto  di  stabilita'  interno
delle   spese   sostenute   dalla    regione    Campania    per    il
termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del  ciclo  integrato
dei  rifiuti  e   della   depurazione   delle   acque,   nei   limiti
dell'ammontare delle entrate  riscosse  dalla  Regione  entro  il  30
novembre di ciascun  anno,  rivenienti  dalla  quota  spettante  alla
stessa Regione dei ricavi derivanti dalla  vendita  di  energia,  nel
limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate,
ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
al pagamento del canone di affitto di cui all'art. 7, comma 6,  dello
stesso  decreto-legge,  destinate   alla   medesima   Regione   quale
contributo dello Stato; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 13  febbraio
2012 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  2,
comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225  (Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e  di  interventi
urgenti in materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui  introduce
i commi 5-quater e 5-quinquies,  primo  periodo,  nell'art.  5  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione  del  Servizio  nazionale
della protezione civile); 
  Visto l'art. 32, comma 17, della legge n. 183 del  2011,  il  quale
prevede che restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di  cui  ai
commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Visto l'art. 1, comma 138, della legge n. 220 del  2010,  il  quale
prevede che, a decorrere  dall'anno  2011,  le  regioni,  escluse  la
regione Trentino Alto-Adige  e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a
peggiorare il loro saldo  programmatico  attraverso  un  aumento  dei
pagamenti in conto capitale, procedendo, per  lo  stesso  importo,  a
rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di  cassa
o di competenza; 
  Visto l'art. 1, comma 138-bis, della legge n. 220  del  2010,  come
introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d),  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, che, ai fini dell'applicazione del  comma  138,
prevede che le regioni definiscano criteri di virtuosita' e modalita'
operative previo confronto  in  sede  di  Consiglio  delle  autonomie
locali e, ove non istituito, con  i  rappresentanti  regionali  delle
autonomie locali; 
  Visto l'art. 1, comma 139, della legge n. 220 del  2010,  il  quale
prevede  che,  a  decorrere  dall'anno  2011,  la  regione   Trentino
Alto-Adige e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  possano
autorizzare gli enti locali del proprio territorio  a  peggiorare  il
loro saldo  programmatico,  migliorando  contestualmente  il  proprio
saldo programmatico per lo stesso importo; 
  Visto l'art. 1, comma 140,  della  legge  n.  220  del  2010,  come
sostituito dal decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  che  prevede
che  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento   e   Bolzano
comunichino, ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, entro  il
termine del 31 ottobre al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica; 
  Visto l'art. 32, comma  23,  della  legge  n.  183  del  2011,  che
sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, secondo  il  quale,  la
sanzione, prevista nella stessa lettera a), non si applica  nel  caso
in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della
percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',
in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,
dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi; 
  Visto l'art. 32, comma 24, della legge n. 183 del  2011,  il  quale
stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano
che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo  periodo  dell'art.
7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
149, si considerano adempienti al patto di stabilita' interno a tutti
gli effetti se,  nell'anno  successivo,  procedono  ad  applicare  le
prescrizioni da esso individuate; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 18, della  legge  n.  183
del 2011, all'emanazione del decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  concernente  i  prospetti  e  le  modalita'  per  il
monitoraggio degli adempimenti del patto di  stabilita'  interno  per
l'anno 2012 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno 2012, per le regioni  e  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, comprese quelle  che  ridefiniscono  il  proprio
obiettivo di cassa ai sensi di quanto previsto  dall'art.  32,  comma
15, della citata legge n. 183 del 2011; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  nella
seduta del 25 luglio 2012,  ha  espresso  parere  favorevole  con  le
richieste presentate dalla regione  Valle  D'Aosta,  dalla  Provincia
Autonoma  di  Trento  e  dalla  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  di
modificare il punto B.2 dell'allegato A al presente decreto; 
  Ritenuto di accogliere la richiesta delle Regioni di modificare  il
punto B.2 dell'allegato A al presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - le  informazioni  concernenti
il monitoraggio degli adempimenti del  patto  di  stabilita'  interno
relative all'anno 2012  e  gli  elementi  informativi  utili  per  la
finanza pubblica di  cui  all'art.  32,  comma  18,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, con  i  tempi,  le  modalita'  e  i  prospetti
definiti dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono, entro il  termine  perentorio  del  31  marzo  2013,  al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 -  00187
Roma, una certificazione, sottoscritta dal  rappresentante  legale  e
dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2012, secondo il
prospetto e  le  modalita'  contenute  nell'allegato  B  al  presente
decreto. La certificazione e' spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo  e,  ai  fini
della verifica  del  rispetto  del  termine  di  invio,  la  data  e'
comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 
  3. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, che si avvalgono
della facolta', prevista dall'art. 32, comma 15, della legge  n.  183
del 2011, di rideterminare il proprio obiettivo di  cassa  attraverso
una  corrispondente  riduzione   degli   obiettivi   di   competenza,
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - l'obiettivo programmatico  di
cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo
alle spese  compensate  e  l'obiettivo  programmatico  di  competenza
relativo alle spese  non  compensate,  per  ciascuno  degli  esercizi
compresi nel triennio 2012-2014, unitamente agli elementi informativi
necessari a  verificare  il  calcolo  dei  nuovi  obiettivi,  con  le
modalita'  ed  i  prospetti  definiti  dall'allegato  A  al  presente
decreto. 
  4. La comunicazione, concernente la ridefinizione  degli  obiettivi
di cui al comma 3, e'  spedita  entro  il  31  luglio  dell'anno  con
riferimento al quale si chiede la compensazione, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e,
ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data  e'
comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 
  5. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai fini della trasmissione alle regioni e alle province  autonome  di
Trento e Bolzano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
Allegato A  
Allegato B
 
I prospetti monitoraggio e certificazione 2012 in formato excel
 

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