MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


La legge di conversione del “decreto spending review” due

Anche il c.d. “decreto spendine review due” è stato convertito in legge (si rammenta che il precedente decreto “spendine review uno” è stato convertito in legge n. 94/2012).
Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.8.2012 è stato pubblicata la legge 7.8.2012, n. 135, che ha convertito il citato “decreto spending review due” (d.l n. 95 del 6.7.2012).
Come si può notare, siamo al cospetto di una riforma spezzettata in singoli decreti legge, che contribuiscono ad alimentare un clima di instabilità e confusione, in una materia già particolarmente complessa, come quella degli appalti pubblici.
Molto rilevanti sono le modifiche che la legge di conversione ha apportato sul testo del decreto-legge.
Alcune disposizioni contenute nell’originario d.l. appaiono, infatti, più ammorbidite.
Una delle più rilevanti modifiche è senza dubbio quella concernente il ridimensionamento della disciplina che nel d.l. imponeva a tutte le pubbliche amministrazioni l’adesione alle convenzioni Consip per una serie di settori merceologici, quali: energia elettrica, gas, carburanti rete, carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile.
Nella nuova versione introdotta dalla legge di conversione, la disciplina appare decisamente più mitigata, dato che vengono ammessi casi nei quali (sia pure rispettando determinate condizioni) sia possibile procedere ad acquisti autonomi.
Nello specifico, nella versione del d.l., sembrava essere sfuggito al legislatore che le amministrazioni possono ottenere prezzi vantaggiosi non solamente rivolgendosi a Consip o alle centrali di committenza regionali, ma anche a soggetti terzi.
L’obiettivo del risparmio di spesa resta, pertanto, la finalità principale, da conseguire, a 360 gradi, con tutte le possibili alternative che offre il mercato.
Nel novellato art. 1, comma 7, si legge pertanto che le amministrazioni, nell’ambito dei settori merceologici sopra menzionati, sono tenute ad avvalersi:

  1. delle convenzioni o accordi quadro di Consip;
  2. oppure delle Centrali di committenza regionali;
  3. oppure di autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione, messi a disposizione dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b).

Il legislatore ha precisato (e tale puntualizzazione mancava nella versione del d.l., generando un conseguente stato di incertezza) che la sopra illustrata disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 95/2012 (ovvero il 7.7.2012).
Il legislatore, in sede di conversione (come si diceva), ha attenuto il rigore della norma, prevedendo che è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle sopra indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle modalità descritte, a condizione che:

  1. gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica;
  2. prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali.

Come si evince, quindi, il fine è quello di conseguire sempre e comunque il risparmio di spesa, ricercandolo, non solo mediante l’adesione ad altre centrali di committenza, ma anche mediante l’attivazione di autonome procedure d’appalto, che tuttavia devono rispettare l’evidenza pubblica; pertanto, giusto per fare chiarezza, non risulta possibile l’attivazione di una procedura di cottimo (che, a seconda dei regolamenti adottati da ciascun ente, può arrivare anche ad essere esperita per valori contrattuali di poco inferiori alla soglia comunitaria). Secondo il legislatore, quindi, la procedura ad evidenza pubblica fornisce i necessari presupposti volti a garantire una situazione di equivalenza rispetto alla adesione alle convenzioni e agli accordi quadro di Consip e delle centrali regionali, consentendo comunque di raggiungere il traguardo del contenimento della spesa pubblica.
Ma sarà veramente così? La prescrizione genera sicuramente dei dubbi.
In ogni caso il legislatore si affretta a precisare che, anche nel caso di affidamenti autonomi con procedura ad evidenza pubblica, nonché di affidamento ad altra centrale di committenza (diversa da quella regionale), i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.
La legge di conversione ha confermato (come già previsto nel d.l.) che i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni sono:

  1. nulli
  2. fonte di responsabilità disciplinare;
  3. fonte di responsabilità amministrativa.

Viene, infine, riservato ad un successivo decreto la possibilità di fissare altre categorie di beni da acquisire con le modalità sopra descritte, tenendo conto del grado di standardidazione dei beni e servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato.
Si propone di seguito uno schema riepilogativo che illustra in sintesi le novità introdotte dalla nuova normativa.

Vincoli nell’acquisto di beni e servizi
(art. 1, comma 7, d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012)

Settori merceologici coinvolti

Modalità di acquisto

Procedure alternative
(presupposti)

Casi di esenzione della normativa di cui al comma 7

Sanzioni

Energia elettrica, gas, carburanti rete, carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile. a) convenzioni Consip;
b) accordi quadro delle Centrali di committenza regionali;
c) autonome procedure, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione, messi a disposizione dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b).

 

In ogni caso è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle citate categorie merceologiche, anche al di fuori delle modalità descritte, a condizione che:
1. gli stessi conseguano ad approvvigionamenti:
a) da altre centrali di committenza;
b) da procedure ad evidenza pubblica;
2. prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali.
3. i contratti così stipulati siano comunque sottoposti a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.
La disposizione appena illustrata non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 95/2012 (ovvero il 7.7.2012). I contratti stipulati in violazione della illustrata disciplina sono:
1. nulli;
2. fonte di responsabilità disciplinare;
3. fonte di responsabilità amministrativa.

 


https://www.bilancioecontabilita.it