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Contributi per l’acquisto di libri scolastici

Nonostante l’esistenza di uno specifico contributo regionale, ai comuni è consentita l’erogazione di sussidi economici destinati all’acquisto di libri di testo da parte delle famiglie di alunni residenti, i quali frequentino la scuola secondaria di primo grado.
La suddetta erogazione, non rientrando nella fattispecie della sponsorizzazione né in quella delle relazioni pubbliche, pubblicità, mostre e convegni, deve ritenersi pienamente legittima, non soggiacendo ai vincoli imposti dall’art. 6, commi 8 e 9 del d.l. 78/2010.
All’amministrazione procedente è rimesso l’onere di accertare di volta in volta la ricorrenza dei presupposti e condizioni fissati preventivamente, nonché l’accertamento della effettiva destinazione delle somme, in conformità dello scopo volto a tutelare il diritto allo studio.
Così si è espressa la Corte dei conti, sez. di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 335 del 19.7.2012.
Come si evidenziava, la decisione da parte dell’amministrazione di provvedere o meno a determinate tipologie di spesa è frutto di una valutazione propria dell’ente medesimo, rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, pur nel rispetto delle previsioni legali e nell’osservanza delle regole di sana gestione finanziaria e contabile.
I giudici hanno evidenziato che il quadro normativo conferma in maniera evidente quanto appena esposto.
Infatti, ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 spettano ai comuni le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, assumendo le iniziative volte alla erogazione e provvidenze in denaro o mediante servizi erogati a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private
Anche l’art. 327 del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 ribadisce tali principi.
Da quanto esposto si ricava la riconosciuta competenza del comune, anche in relazione al principio di sussidiarietà orizzontale ed in coerenza con il diritto allo studio costituzionalmente garantito e con il principio di eguaglianza sostanziale, all’erogazione di contributi idonei a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
In ogni caso, se è vero che l’erogazione di contributi agli studenti della scuola dell’obbligo avviene normalmente con risorse trasferite dallo Stato e ripartite dalle Regioni (articolo 27 legge n. 448/98 e successive leggi di rifinanziamento), nulla osta a che un comune, disponendo di risorse proprie, decida di estendere la platea dei beneficiari il contributo.
Come già evidenziato, spetta all’ente erogatore del contributo l’adozione delle opportune forme di controllo e le più corrette modalità di erogazione delle somme.
In conformità a tale ultimo adempimento, i giudici hanno evidenziato che desta perplessità la scelta di erogare una somma in via anticipata e forfettaria (il contributo dovrebbe concernere i libri per l’intero triennio): tale formula, infatti, renderebbe eccessivamente labile il necessario collegamento tra la spesa e la finalità latu sensu scolastica. Infatti, il rischio, detto in altri termini, è che dopo l’erogazione della somma vengano meno le condizioni legittimanti il beneficio: si pensi, ad esempio, ad un cambio di residenza dell’alunno residente. Sarebbe quindi preferibile un’erogazione annuale condizionata alla prova della spesa sostenuta.

Fonte: La Gazzetta degli Enti locali


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