MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Trasferimenti erariali - Spettanze dell’anno 2012 (aggiornamento 22/10/2012)

Spettanze dell’anno 2012
Avvertenza preliminare alla lettura delle spettanze dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna

(aggiornamento al 22 ottobre 2012)

Le assegnazioni dell’anno 2012 sono state definite con i decreti attuativi previsti dalla normativa vigente e con i quali si è provveduto:

– alla ripartizione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio delle amministrazioni provinciali ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario (si riporta il testo di tale decreto in data 4 maggio 2012 pubblicato nella G.U. n. 145 del 23 giugno 2012);

– alla ripartizione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario(si riporta il testo di tale decreto in data 4 maggio 2012 pubblicato nella G.U. n. 146 del 25 giugno 2012), sulla base dell’Accordo siglato l’1 marzo 2012 in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali ;

– all’aggiornamento dell’ammontare dei trasferimenti erariali soppressi dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario e dell’ammontare del trasferimenti non fiscalizzati (si riporta il testo di tale decreto in data 4 maggio 2012 pubblicato nella G.U. n. 145 del 23 giugno 2012);

– alla soppressione dei trasferimenti erariali delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario (si riporta il testo del D.p.c.m. 12 aprile 2012 pubblicato nella G.U.n. 129 del 5 giugno 2012).

Va in proposito segnalato che i dati relativi ai comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario nonché di quelli ricadenti nei territori di Sicilia e Sardegna che  sono stati  rivisti  con il decreto interministeriale dell’8 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti.

Fra le assegnazioni da federalismo fiscale figura una componente negativa denominata  risorse fondo sospese fino ad assegnazione disponibilità pari a restituzione da province o comuni. Si tratta di una componente negativa che va a registrare le risorse finanziarie che devono ancora rendersi disponibili per consentire la completa attribuzione delle spettanze dovute.

Resta inteso, tuttavia, che nella predisposizione del bilancio di previsione 2012, ossia in sede di programmazione, gli enti possono considerate l’intera spettanza al lordo delle predetta componente negativa denominata risorse fondo sospese fino ad assegnazione disponibilità pari a restituzione da province o comuni.

ATTRIBUZIONE DI ENTRATE DA FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE E PROVINCIALE E TRASFERIMENTI ERARIALI PER GLI ENTI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO – ANNO 2012

Quadro normativo

Si è già detto dei decreti con i quali si è dato corso alla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di comuni e province ricadenti ne territori delle regioni a statuto ordinario, in applicazione delle disposizioni sul federalismo fiscale municipale e provinciale di cui rispettivamente al decreto legislativo n. 23 del 2011 e al decreto legislativo n. 68 del 2011.

Si rappresenta, inoltre, che il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito , con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ha confermato che “per l’anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell’interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.”

Riduzione trasferimenti erariali  (art. 14, comma 2 del decreto legge 78 del 2010)

Sulle risorse da attribuite nell’anno 2012 a comuni e province, effetti finanziari in diminuzione sono conseguiti dalla riduzione di risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, in applicazione dell’articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010.

Si riportano, inoltre, i dati delle riduzioni dei singoli comuni e delle singole province delle regioni Sicilia e Sardegna, rammentando che per le province ricadenti nelle regioni a statuto ordinario la riduzione è stata applicata sul fondo sperimentale di riequilibrio.

Nel riportare anche il prospetto di calcolo delle riduzioni di risorse ai comuni ex articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010 operate nell’anno 2011, prospetto già divulgato con comunicato del 10 dicembre 2010, si rappresenta che nelle assegnazioni relative al 2012 tale riduzione di risorse trova collocazione:

– per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla voce denominata Effetto riduzione articolo 14, comma 2 del d.l. 78/2010”, in quanto rappresentata dalla differenza fra la riduzione dell’anno 2012 e quella applicata nell’anno 2011 che era già stata considerata nella determinazione della spettanza figurativa per l’assegnazione delle risorse da federalismo fiscale dell’anno 2011;

– per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia e Sardegna, alla voce denominata: “Riduzione trasferimenti erariali (art.14,C.2. DL 78/2010) e va a sostituire l’importo già previsto per l’analoga riduzione dell’anno 2011.

Effetti specifici per comuni

Sulle risorse attribuite ai comuni hanno effetto, per l’anno 2012, anche altre disposizioni di legge fra cui:

– la cessazione dell’applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica (comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011), conseguentemente si rende disponibile una somma di 614 milioni di euro da attribuire ai citati comuni e che è stata assegnata secondo quanto stabilito al punto c) dell’articolo 2 dell’Accordo dell’1 marzo 2012 sulla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui ai successivi paragrafi;

– la predetta riduzione dei trasferimenti ex articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010;

– l’applicazione della riduzione di risorse di cui all’articolo 2, comma 183 della legge n. 191 del 2009 per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali;

– l’applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria, pari a 1.450 milioni di euro, disposta dall’articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201 del 2011;

– gli altri effetti compensativi connessi all’attribuzione dell’imposta municipale propria (comma 17 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni).

Per una più diffusa illustrazione di tali effetti, si rinvia a quanto contenuto nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012 raggiungibile all’indirizzo : http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/ e denominato “federalismo fiscale municipale -Anno 2012” .

Effetti specifici per le province

Sulle risorse attribuite alle province hanno avuto effetto, per l’anno 2012, anche altre disposizioni di legge fra cui le seguenti:

-la riduzione di 415 milioni di euro prevista dall’articolo 28, commi 8 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011;

-la soppressione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica e confluenza delle risorse nel fondo sperimentale di riequilibrio (art.18 c. 1 e 5 nonché art. 21 del D.lgs n. 68/2011).

Per una più diffusa illustrazione di tali effetti, si rinvia a quanto contenuto nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012 raggiungibile all’indirizzo : http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/ e denominato “federalismo fiscale provinciale -Anno 2012” .

Attribuzione delle somme a comuni e province delle regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio

Sono stati siglati in data 1 marzo 2012, in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, gli accordi per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio di comuni e province.

In proposito, sono stati approvati:

– i decreti ministeriali con i quali viene formalizzata la ripartizione del predetto fondo sperimentale (decreto ex articolo 2, comma 7 del decreto legislativo n. 23 del 2011 per i comuni nonché decreto ex articolo 21, comma 3 del decreto legislativo n. 68 del 2011 per le province) ;

-il decreto con il quale viene formalizzata la soppressione dei trasferimenti delle province (ex articolo 18, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 68 del 2011) e di aggiornamento del dato dei trasferimenti soppressi dei comuni per l’anno 2012 (ex articolo 2, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2012).

– comuni

Per i comuni vengono esposti dati di sviluppo delle proiezioni, secondo una sequenza che riassume le componenti più significative delle attribuzioni finanziarie così come richiamate anche nell’Accordo dell’1 marzo 2012 siglato in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali per la ripartizione del fondo di riequilibrio. Inoltre per la voce “Compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all’istituzione dell’imposta municipale propria sperimentale di cui al decreto legge n. 201 del 2011” – riportata all’articolo 2, comma f) del predetto Accordo – viene fornita la specifica relativa alle due componenti, ossia:

APPLICAZIONE SANZIONE PER IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ 2011

Con Decreto ministeriale del 26 luglio 2012 sono state applicate le riduzioni di risorse per sanzione al patto di stabilità 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012. Con successivo decreto ministeriale del 25 settembre 2012 è stato aggiornato l’elenco B del precedente decreto ministeriale, alla luce delle comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze in data 19 settembre 2012.

RECUPERI DI SOMME PER I COMUNI E LE PROVINCE DEI COMUNI RICADENTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E NELLE REGIONI SICILIA E SARDEGNA

province e comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario

Per il recupero di somme a debito risultanti dalla distribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio sia l’articolo 4 del Decreto interministeriale del 4 maggio 2012 ( adottato in applicazione del comma 3 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011 e sulla base dell’accordo siglato in sede di Conferenza Stato città ed autonomi e locali in data 1 marzo 2012) per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, sia l’articolo 5 decreto interministeriale del 4 maggio 2012 (adottato in applicazione del comma 7 dell’articolo 2 del decreto legislativo n 23 del 2011 e sulla base di analogo Accordo siglato in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali ) di ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni , prevedono che venga comunicato tale importo all’Agenzia delle entrate per il conseguente recupero su entrate proprie (IMU per i comuni; imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per le province).

Nel caso delle province, quelle che sono risultate a debito – alla data attuale- hanno già provveduto a versare le somme al bilancio dello Stato e, pertanto, l’operazione di comunicazione all’Agenzia delle entrate andrà fatta solo per i comuni risultanti a debito.

 

– province e comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia e Sardegna

Anche le province ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale hanno già provveduto a versare al bilancio dello Stato le somme a debito.

Per i comuni, gli eventuali importi a debito vengono recuperati sugli altri trasferimenti attribuiti ed, in caso di incapienza, verranno comunicati all’Agenzia delle entrate per il conseguente recupero sull’IMU, in analogia con quanto previsto per i comuni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario.

 

RIDUZIONI DI RISORSE IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012

Sono in corso le fasi istruttorie per l’emanazione dei decreti circa la quantificazione delle riduzioni di cui all’articolo 16, commi 6 e 7 del decreto legge n. 95 del 2012 alla luce delle modifiche intervenute con l’articolo 8 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174. In particolare, si segnala che al comma 3 del predetto articolo 8 è previsto quanto segue:

“Per l’anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito.

Le risorse non utilizzate nel 2012 per l’estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l’importo non utilizzato per l’estinzione anticipata del debito.

In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l’obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell’interno nel medesimo anno.

Nel frattempo, in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali è stato siglato un Accordo per la ripartizione delle riduzioni ai comuni; il testo di tale Accordo visualizzabile alle seguenti pagine internet:

www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017421_Atto%20%20n%20%20252%20con%20allegato.pdf

Per le amministrazioni provinciali, è in corso anche l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 13-bis del citato decreto legislativo n. 95 del 2012 che prescrivono quanto segue.

“ Per l’anno 2012 alle province di cui all’articolo 16, comma 7, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7.”


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