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Sul nuovo controllo di regolarità amministrativo contabile

Tra gli emendamenti al d.l. 174/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali” predisposti dall’UPI merita una riflessione quello relativo all’art. 147-bis con il quale si persegue la finalità di eliminare i commi 2 e 3 del suddetto articolo che così recitano: “2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo un selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.”.
In subordine viene previsto di intervenire sul solo comma 2 eliminando le parole “sotto la direzione del segretario”, nonché il seguente ultimo capoverso: “Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo un selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.
La motivazione dell’emendamento è rinvenibile, così come affermato nella stessa motivazione, nella mancanza di una ragione per introdurre un ulteriore controllo successivo che viene qualificato come “ultroneo ed inefficace rispetto ad un sistema di controlli già esistente e diffuso nell’ente che fa capo alla responsabilità delle figure apicali, ed esistendo i controlli esterni”.
Come dire: il controllo già esistente consistente nel rilascio dei pareri ex art. 49 t.u.e.l. da parte dei responsabili dei servizi è più che sufficiente, ed il ruolo prospettato per il segretario risulta non pertinente.
Questa motivazione non appare condivisibile. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, così come riconfigurato con la norma contenuta nell’art. 147-bis, consta di una fase preventiva relativa alla formazione dell’atto mediante il rilascio dei pareri di regolarità tecnica ex art. 49 del t.u.e.l. e di una fase successiva su atti di impegno e liquidazione della spesa, contratti ed altri atti amministrativi.
Il tutto sotto la direzione del segretario.
Risulta evidente che si tratta di due fasi della stessa tipologia di controllo (quello di regolarità amministrativo contabile, e non dell’inserimento di un “ulteriore controllo successivo” come viene erroneamente affermato nella motivazione.
Anzi è proprio questa seconda fase che costituisce il vero controllo posto che il parere ex art. 49 costituisce espressione di attività consultiva del dirigente non rientrando per sua natura nell’ambito dei controlli, e soltanto ora con la norma contenuta nell’articolo in esame promossa, o relegata, ad attività di controllo.
Pertanto non si tratta di un’ulteriore controllo successivo ma di una fase successiva del controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Dopo questo chiarimento è necessario verificare la congruità della scelta operata dal legislatore riguardo la direzione di tale tipo di controllo.
Il segretario ai sensi del comma 4 dell’art. 97 t.u.e.l. sovrintende e coordina l’attività dei dirigenti con ciò indicando in maniera non equivoca in tale posizione di lavoro il vertice della struttura amministrativa (in carenza del direttore esterno, ipotesi questa ormai marginale). La direzione dell’attività di controllo di regolarità amministrativa contabile costituisce espressione di tale sovrintendenza in stretta connessione con la funzione di assistenza giuridico-amministrativa anch’essa di competenza del segretario. Non sembrano sussistere elementi che possano far considerare non pertinente e neanche disarmonico il ruolo del segretario nel controllo amministrativo contabile co0sì come prefigurato con l’art. 147-bis.
Se il controllo di regolarità amministrativo contabile fosse circoscritto (fatto salvo quanto sopra affermato sulla natura del parere) all’espressione del parere di regolarità tecnica non saremmo di fronte a nessuna innovazione. Ma l’introduzione di una fase successiva alla formazione dell’atto di detto consentirebbe l’estensione del controllo ad atti che sino ad orane sono rimasti esclusi come i contratti e le determinazioni.
È stata lamentata un’eccessiva invasività delle norme sul controllo amministrativo contabile sull’autonomia locale. La critica può risultare fondata ma impallidisce di fronte all’ulteriore integrazione riguardante le modalità di revoca dell’incarico di responsabile del servizio finanziario.
 Inoltre la riscrittura del sistema dei controlli interni degli enti locali dopo la prima disciplina contenuta nell’art. 147 del t.u.el. (senza considerare il precedente 286)’appare motivata dallo scarso successo riscontrato dagli stessi che risultano essere stati applicati poco e male. E questa considerazione risulta di particolare rilevo a seguito del venir meno delle norme contenute nell’art. 130 della Costituzione sul controllo degli atti degli enti locali.

di Gracco Vittorio Mattioli

Fonte: La Gazzetta Degli enti locali


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