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Un punto fermo sulla nomina degli organi di valutazione negli enti locali: l’Oiv non serve affatto

1. Introduzione
Dopo pericolose oscillazioni finalmente un punto fermo sulla nomina degli organi di valutazione negli enti locali. O, per essere piú precisi, il suo consolidamento. Dopo che sulla questione si era soffermato il TAR Campania, Napoli, sez. I, 28.3.2012, n. 1510. Il quale, con sovrumani sforzi argomentativi, aveva sostenuto che la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione fosse ascritta alla competenza dei consiglî comunali e provinciali, perché organi di indirizzo politico-amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 3 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 e 42, comma 1 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Il tutto sulla base della seguente argomentazione: se “l’Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all’articolo 13, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni” e se “il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”, allora parrebbe per tabulas impossibile opinare ex adverso”.
Sulla questione si è da ultimo pronunciata la Ciit con il parere 23.10.2012, n. 21. Esatto nell’esito finale, ma errato nelle motivazioni e senza trarre dalla normativa tutte le logiche conseguenze in materia. E dunque un pensiero espresso in termini oracolari, apodittici e monchi. Da assoggettare ad interventi di ortopedia ermeneutica e ad azioni di irrobustimento. Perché la motivazione non è un optional, ma la traccia – da intendersi in senso derridiano – di un percorso logico. Che non vale tanto per quel che conclude, ma per i contenuti delle argomentazioni offerte ed impiegate.

2. La competenza alla nomina dell’Organismo indipendente di valutazione
In questa materia, il punto di non ritorno è stato attuato dal modus procedendi del giudice vesuviano richiamato nell’introduzione: il combinato disposto degli artt. 14, comma 3 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 e 42, comma 1 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 conduce dritto e filato alla conclusione che la competenza alla nomina dei membri dell’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V., in acronimo) appartiene al consiglio comunale o provinciale. A ben vedere, l’interpretazione letterale delle due disposizioni non parrebbe lasciare scampo apparente. E dunque, come evidenzia il giudice partenopeo, “si presenta condivisibile la tesi […] secondo la quale dalla combinazione di tali disposizioni discende la regola che la competenza alla nomina del nucleo di valutazione spetta al consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente, e non al sindaco, che è semplicemente l’organo responsabile dell’amministrazione generale del comune ed il suo massimo rappresentante”.
Qui punge vaghezza una considerazione preliminare: l’art. 14 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 è norma d’applicazione né diretta, né previo adeguamento per gli enti locali territoriali. Per convincersene è sufficiente rammemorare che né l’art. 16, comma 1 della fonte di regolazione, né il suo secondo comma lo menzionano punto. Ed infatti, “negli ordinamenti […] degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell’articolo 11, commi 1 e 3” e “[…] gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1”.
Da ciò segue che nei comuni e nelle province non è affatto necessario nominare l’O.I.V., ben potendo l’ente continuare ad operare mediante il Nucleo di Valutazione ai fini della verifica della performance dirigenziale secondo i suoi ordinamenti interni. Le norme che sorreggono, in questo caso, sono gli artt. 147 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, 7, comma 6 quater del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e, soprattutto, 4, comma 2, lett. d) della legge 4.3.2009, n. 15.
Per la prima, infatti, “gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa individuano strumenti e metodologie adeguati a: […] c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; […]. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Per la seconda, “le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, col che è chiaro che per la loro nomina non è affatto necessario procedere per curricula.
Per la terza, “nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: […] g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall’organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all’esito della valutazione”.
Da ciò in termini chiari la scelta di campo enucleata dal legislatore: gli enti locali devono essere muniti di un Nucleo di valutazione la cui composizione ed il funzionamento del quale sono rimessi all’autonomia organizzativa dei singoli enti locali. Solo se lo intendono, allora essi possono dotarsi di un OIV della prestazione lavorativa strutturato in termini identici alle indicazioni dell’art. 14 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150. Il resto sono veri e proprî paralogismi ovvero, nella migliore delle ipotesi, proposizioni apodittiche.
La tesi appena proposta rinviene un evidente puntello argomentativo nel combinato disposto degli artt. 4, comma 1 e 14, comma 1 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, dai quali, con i dovuti adattamenti ratione entium, è possibile evincere principî che possono essere riferiti a tutte le amministrazioni indicate dal suo precedente art. 2, comma 1, e dunque anche agli enti locali. Per la seconda disposizione, “il Ministro esercita le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1”; per la prima, “gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”. Ora, nell’amministrazione dello Stato il Ministro (piuttosto che il Consiglio dei Ministri) nomina e revoca i dirigenti (art. 19, comma 2 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165), adotta nei loro confronti i necessarî atti di indirizzo (art. 4, comma 1 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165), definisce ed approva il piano della perfórmance (art. 5, comma 1 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150), ne monitora l’andamento (art. 6, comma 1 del d.lgs. 30.3.2009, n. 150) e nomina l’O.I.V. (art. 14, comma 3 del d.lgs. 30.3.2009, n. 150).
Quanto alla trasposizione delle norme de quibus nell’ordinamento degli enti locali, essa deve essere condotta con cautela, tenendo conto della differente distribuzione e caratterizzazione dei loro organi, ma soprattutto valorizzando il principio di autonomia ex artt. 5, 114, comma 1 e 118 Cost.
Ed infatti, nei comuni  e nelle province, la nomina e la revoca dei dirigenti è di spettanza del sindaco o del presidente della provincia ex artt. 50, comma 10 e 107 e 109, comma 1 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 ed il capo dell’amministrazione e gli assessori delegati hanno potere di direttiva nei confronti dei dirigenti al punto che il loro mancato rispetto è causa di revoca dell’incarico dirigenziale ex art. 109, comma 1 della medesima fonte di regolazione. Per contro, il piano della perfórmance è attribuito alla competenza residuale della Giunta ex art. 48, comma 1 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 perché destinato a soppiantare il piano esecutivo di gestione ed il piano annuale degli obiettivi ad essa attribuita per tabulas.
Con queste premesse, la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione e/o dell’O.I.V. non può che spettare al capo dell’amministrazione per logica e ragionevole trasposizione ex art. 50 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Il tutto anche osservando che il combinato disposto degli artt. 4, comma 1 e 14, comma 3 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 definiscono e caratterizzano il Ministro come organo di indirizzo politico-amministrativo e che ai presenti fini il sindaco ed il presidente della provincia ne ricalcano il ruolo a tutto tondo, mentre l’art. 42 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 si rifà ad atti di programmazione ed indirizzo elencati tassativamente.

3.  Conclusione
Dunque la nomina dei membri dell’O.I.V. negli enti locali spetta al capo dell’amministrazione senza l’intermediazione di chicchessia: men che meno della C.I.V.I.T.  Ma, dopo tutto, i comuni e le province non sono affatto tenute a munirsi di  un O.I.V., ben essi potendo avvalesi del tradizionale Nucleo di valutazione.
Ancóra una volta gli interventi pontificali della C.I.V.I.T. si sono rivelati inutili. L’esperienza insegna che  questa commissione opera utilizzando il vetusto principio dell’adeguatio rei et intellectus di chiara derivazione scolastica, del quale già Cartesio ha mostrato l’inconsistenza nel suo celebre “Discorso sul metodo”. In casi come quello trattato è sicuramente piú salutare accogliere l’idea cartesiana dell’accettare “solo idee chiare e distinte, di cui non si può dubitare”. A chi opina in contrario suggeriamo dello stesso autore la lettura delle Regulae ad directionem ingegnii come salutare antidoto. O, piú semplicemente, di usare il buon senso e i rudimenti dell’ermeneutica giuridica.

di Riccardo Nobile

Fonte: La Gazzetta degli Enti locali


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