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La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: ma è una cosa seria?

La previsione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale nel d.l. 174/2012


Il d.l. 174/2012 come noto prevede un istituto che è chiaramente rivolto alla tutela del valore dell’equilibrio di bilancio in chiave profilattica rispetto al ben più grave fatto del dissesto. La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) mira infatti a evitare situazioni che sono strettamente connesse a vicende in cui è venuto meno l’equilibrio finanziario dell’ente. Si noti tuttavia che in questo caso il legislatore ha un obiettivo di prevenzione rispetto al ben più grave fenomeno dello squilibrio permanente :la considerazione emerge infatti dalla formula adoperata nella circostanza che fa risaltare con chiarezza la situazione in esame. Ove infatti lo squilibrio permanente si sia già verificato, mediante l’avv io delle procedure di cui all art 6 ,nella previsione originaria del dl 174/2012, non era più possibile ricorrere ai rimedi preventivi stabiliti dal citato art. 243-bis: in particolare la predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione  regionale della  Corte  dei conti abbia già provveduto, ai sensi dell’articolo 6, comma  2,  del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l’adozione delle  misure  correttive  previste  dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Si noti anche la stretta somiglianza con quanto avviene in tema di accertamento di un altro vincolo di finanza pubblica, ovverosia del rispetto del patto di stabilità. Così come infatti la violazione degli obblighi di cui all’ art. 1 comma 166 della legge 266/2005 trova un suo momento prodromico nella previsione dell’ art 9 d.l. 78/2009 ,così che la programmazione dei pagamenti è funzionale al rispetto di tali obblighi , analogamente la previsione normativa dell’ art 243-bis rappresenta un momento profilattico rispetto al verificarsi della situazione di disequilibrio strutturale  .
Come è stato sottolineato, il legislatore introduce la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, destinata alle amministrazioni che non sono né strutturalmente deficitarie né in dissesto ma nelle quali sussistono squilibri del bilancio potenzialmente in grado di provocare il default. L’obiettivo perseguito dal legislatore, alla luce dell’attuale crisi della finanza pubblica, è quello di prevedere, ad opera della lettera r) del comma 1 dell’articolo 3 del d.l. 174, uno strumento aggiuntivo destinato a superare determinate situazioni che possono alterare l’ordinato andamento delle attività svolte dalle amministrazioni locali, con i conseguenti effetti negativi sia rispetto ai servizi resi ai cittadini sia rispetto al regolare pagamento delle retribuzioni al personale dipendente.
Ovviamente si tratta di situazioni tendenzialmente patologiche che non possono essere gestite mediante il ricorso agli ordinari strumenti indicati dal t.u.e.l. per il ripristino dell’equilibrio gestionale, come i provvedimenti da assumere in occasione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193) ovvero la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (articolo 194) (1).
Non è quindi in nessun modo accoglibile la tesi avanzata da chi  (2) tende a svilire la differenza tra le ipotesi di cui all art. 243-bis del tuel e l’art. 6 del d.lgs.149/2011, basata sulla considerazione secondo cui, se pur è chiaro“lo spirito del legislatore di inibire l’accesso a chi sia già entrato nell’ambito della procedura del cosiddetto dissesto guidato, previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto premi e sanzioni, tutto ciò rischia di non essere…  poi così corretto, soprattutto perché “la procedura non è ancora tipizza­ta e, quindi, si rischia che le singole sezioni regionali di controllo, soprattutto in questa prima fase, inibiscano il ricorso al predissesto solo per differenze formali&rdqu o;.
La tesi proposta non coglie infatti la autentica ratio della norma che ha lo scopo precipuo di salvaguardare ,in momenti necessariamente diversi ,il valore dell’equilibrio di bilancio. Cosi facendo ,quindi si rischia di annacquare la distinzione tra i due momenti ,istituendo inaccettabili commistioni tra le varie vicende e ingenerando una  autentica confusione procedurale ,che potrebbe avvantaggiare i meno virtuosi (dal momento che nei suggerimenti proposti di “modifica permanente al nuovo articolo 243-bis del t.u.e.l., che consenta ai comuni una scelta più consapevole, e cioè al momento in cui siano note le manovre correttive pretese dalla Corte, e dove a fronte delle richieste della Corte, un amministratore dovrebbe poter valutaree riesce ad aderirvi fin da subito o se è meglio utilizzare un arco temporale più lungo, come quello individuato nel decreto enti locali” (3).

La modifica introdotta dal maxiemendamento


Senonchè queste modifiche – che contraddicono lo spirito delle disposizioni e dell’intero impianto normativo, volto a salvaguardare il valore dell’equilibrio di bilancio – sono state inspiegabilmente accolte e introdotte in sede di maxiemendamento, prevedendo altresì una soglia di comuni che possono accedere al percorso di salvataggio (20mila abitanti): la possibilità di utilizzare il procedimento di riequilibrio finanziario pluriennale pur in presenza dell’avvenuto avvio della procedura di dissesto ex art. 6 d.lgs. 149/2011 ,rappresenta un grave vulnus al principio di responsabilità e svaluta definitivamente il rigore della normativa introdotta .
Che incentivo avrà infatti un comune con più di 20mila abitanti a essere virtuoso e a non creare situazioni che pregiudichino in modo irreparabile gli equilibri di bilancio?
Si noti al riguardo un particolare non certo irrilevante: con la procedura dell’art. 6 del d.lgs. 149/2011, il comune non viene più guidato da quegli amministratori che lo hanno portato al dissesto ,e cosi avviene per l’organo di revisione . Nella diversa opzione dell’art. 243-bis, pur come detto in costanza dell’avvenuta intimazione della Corte dei conti, gli amministratori rimangono al loro posto e continueranno a gestire quel comune che hanno portato sull’orlo del baratro…

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(1) M. Rossi, Comuni in difficoltà: arriva il riequilibrio finanziario pluriennale,in Guida agli enti locali, 20 ottobre 2012
(2) S. Pozzoli, Iter «anti-dissesto»con calendario da ristrutturare, in “Il Sole 24 Ore” ,15 ottobre 2012, p. 16
(3) S.Pozzoli, Iter «anti-dissesto»con calendario

di Tiziano Tessaro

Fonte: La Gazzetta degliEnti locali
da ristrutturare,in Il Sole 24 Ore ,15 ottobre 2012,pag 16


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