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Aziende speciali e istituzioni: assoggettamento al patto di stabilità interno delle aziende speciali e delle istituzioni

Comuni-Aziende speciali e istituzioni: assoggettamento al patto di stabilità interno delle aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27.

Al fine di dare attuazione all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, che introduce il comma 5 bis all’articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si pubblica  la nota prot. n. 096420 del 19 novembre 2012 della Ragioneria generale dello Stato, con la quale gli enti locali sono chiamati a vigilare sugli adempimenti posti a carico delle aziende speciali e delle istituzioni dalla norma appena citata.

Giova ricordare che le aziende speciali e le istituzioni sono sottoposte al patto di stabilità interno, secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per gli affari regionali il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

A tal fine la norma introduce l’obbligo, a carico di tali enti, di iscriversi e depositare i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio, entro il 31 maggio di ciascun anno, e per l’Unioncamere l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l’elenco delle citate aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio.

Gli enti locali sono espressamente chiamati a vigilare sull’osservanza degli obblighi sanciti dalla norma e, pertanto, con la nota prot. n. 096420 del 19 novembre 2012 sono invitati a sollecitare gli adempimenti richiesti nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, in quanto destinatari delle disposizioni in parola.
Entro il 30 novembre 2012 devono fornire alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio comunicazione dell’avvenuto adempimento, fornendo adeguata motivazione circa la mancata registrazione e il mancato deposito dei bilanci.

Giova altresì ricordare che sono escluse dalla applicazione della norma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

Aziende speciali e istituzioni: assoggettamento al patto di stabilità interno delle aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (formato PDF – dimensione 87 KB)
 


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