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Dalla legge anticorruzione alla modifica dell’art. 100 del t.u.e.l.

Entro il 31 gennaio 2013 i comuni sono chiamati ad adottare il Piano di prevenzione della corruzione.
La legge del 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012), recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha difatti introdotto nuove e significative misure contro la corruzione nella pubblica amministrazione, tra cui l’adozione del richiamato Piano.
Sotto la spinta delle disposizioni normative internazionali contro la corruzione – prime fra tutte la c.d. Convenzione di Merida del 2003 e la Convenzione di Strasburgo del 1999, già ratificati dal nostro Paese – il legislatore italiano con la legge 190/2012 è intervenuto su più fronti e in più settori, non soltanto introducendo nuovi obblighi, ma anche e soprattutto modificando numerose disposizioni normative.
Modifiche hanno subito la legge 241/1990, il codice penale, il codice civile, il codice di procedura penale, La legge 20/1994, il d.lgs. 267/2000, il d.lgs. 165/2001, la legge 97/2001 e naturalmente il d.lgs. 163/2006. Unico obiettivo implementare nella p.a. un sistema organico di prevenzione della corruzione, collegato, oltre che alle responsabilità penali, a specifiche responsabilità extrapenali.
Numerose sono le novità. In questa sede si vuole però focalizzare l’attenzione su due aspetti: gli adempimenti che i comuni sono chiamati ad adottare per assolvere ai nuovi obblighi anticorruzione ed il ruolo e le funzioni del segretario comunale, atteso che negli enti locali quest’ultimo “è di norma individuato, salva diversa e motivata determinazione, responsabile della prevenzione della corruzione”.
Per sgombrare il campo da tutte le perplessità e le critiche mosse dai primi commentatori al disegno di legge anticorruzione per aver eretto il segretario comunale a paladino della legalità, il legislatore dell’anticorruzione, con il comma 82 dell’art. 1, ha modificato l’art. 100 del d.lgs. 267/2000. Tale articolo, com’è noto, disciplina la revoca del segretario comunale, prevedendo che il sindaco, mediante un provvedimento motivato e previa deliberazione di giunta, possa revocare il segretario comunale per violazione dei doveri d’ufficio.
A seguito della citata modifica, il provvedimento di revoca del segretario comunale deve essere comunicato dal prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione, ovvero, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), la quale deve esprimersi entro 30 giorni. Spirati i quali, il provvedimento di revoca diventa efficace, salvo che – recita testualmente il comma 82 – l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.
La richiamata modifica del procedimento di revoca del segretario comunale dovrebbe porre quest’ultimo al riparo da potenziali e verosimili influenze nell’assolvimento del nuovo compito di garante della legalità e dell’anticorruzione, scalfendo, seppur in piccolissima parte, quel peculiare rapporto fiduciario tra sindaco e segretario comunale che, introdotto con la legge Bassanini del ’97, ha finito per svilirne il ruolo e creare un vulnus alla sua posizione di autonomia nei confronti della componente politica della singola amministrazione comunale o provinciale.
Venendo ai principali obblighi cui i comuni sono chiamati ad assolvere entro il 31 gennaio 2013 – salvo differimenti previsti dal “pacchetto mille proroghe” inserito nella legge di stabilità – due sono i principali: il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
Il Piano di prevenzione della corruzione deve contenere:

Il segretario comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, dovrà svolgere i seguenti compiti:

Questi gli adempimenti cui far fronte e i compiti del segretario comunale.
Sul fronte operativo, il procedimento anticorruzione dovrebbe prendere le mosse dal provvedimento di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest’ultimo, al fine di redigere il Piano e il Programma sopra indicati, dovrebbe diramare a tutti i dirigenti apposita nota con invito a segnalare le attività a più elevato rischio corruzione.
Eventuale, ma quanto mai opportuna, a parere di chi scrive, è poi la specifica richiesta al prefetto per richiedere il supporto tecnico ed informativo.
Giova rammentare che l’art. 1, comma 6, della legge 190/2012 dispone che “ai fini della predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo”.

Conclusioni
Dal quadro normativo appena delineato si evince con chiarezza il ruolo chiave che il segretario comunale è chiamato a svolgere in questa nuova stagione dell’anticorruzione, tesa a segnare una svolta nella direzione di una pubblica amministrazione basata su un nuovo sistema di legalità.
Siamo sicuramente di fronte ad una sfida, non priva di difficoltà, una fra tutte, come assicurare la rotazione dei funzionari nei piccoli comuni, spesso privi di funzionari apicali, costretti ad attribuire funzioni  gestionali al segretario comunale, in virtù della previsione contenuta all’art. 97, comma 4, lettera d).
Tralasciando il sistema sanzionatorio approntato dalla legge 190/2012, in caso di violazioni delle norme in esso contenute, sulla scorta delle considerazioni che precedono, si conclude con due riflessioni.
La prima: i segretari comunali saranno senz’altro all’altezza di svolgere il nuovo ruolo di garante dell’anticorruzione che si aggiunge al ruolo già svolto di garante della legittimità e della legalità.
La seconda: il nuovo ruolo di garante dell’anticorruzione, mal si concilia con le competenze gestionali sempre più spesso attribuite ai segretari comunali per sopperire a carenze di professionalità adeguate.
È forse arrivato il momento di riformare lo status complessivo del segretario comunale e la legge anticorruzione ne rappresenta una concreta spinta.

Fonte: La gazzetta degli Enti locali


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