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Le novità sul pubblico impiego contenute nella legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)

Ancora una volta sono numerose le novità dettate in materia di personale dalla legge di stabilità (legge n. 228/2012). Ma a differenza delle previsioni degli ultimi anni, il concorso dei dipendenti pubblici al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa è tutto sommato assai limitato. È questa une tendenza già emersa negli ultimi mesi (basta ricordare che con il d.l. n. 95/2012, la manovra estiva o c.d. spending review, le misure per il personale erano limitate, fatta salva la previsione della messa in esubero di alcune migliaia di dipendenti pubblici). Alla base del mutamento di rotta la constatazione che le manovre estive degli anni precedenti hanno consentito, come dimostrato dal conto annuale del personale del 2011 e dal censimento del personale degli enti locali sempre del 2011, di raggiungere significativi risultati di contenimento della spesa per il personale delle PA. Si deve segnalare che non vi sono invece elementi che vadano nella direzione dell’allentamento di tali vincoli.
Le misure contenute nella legge di stabilità 2013 non hanno un tratto unitario che le caratterizza in modo unificante; si va dalla proroga delle assunzioni a tempo determinato e dalla introduzione della possibilità di stabilizzazione dei lavoratori precari, alla fruizione ad ore dei congedi parentali, alla introduzione di limiti al conferimento di incarichi di collaborazione, alla proroga della validità delle graduatorie concorsuali.

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
La legge n. 228/2012 detta, al comma 147, drastiche limitazioni alla possibilità di prorogare i contratti di collaborazione e vieta il loro rinnovo. Le modifiche hanno una natura “strutturale” e sono dettate nella forma della integrazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Da qui la conseguenza che esse si applicano agli incarichi di collaborazione, ivi compresi quelli coordinati e continuativi, e non solo a quelli di consulenza, studio e ricerca, e che non sono invece compresi gli incarichi professionali.
Viene in modo molto secco, e tale da non ammettere deroghe di sorta, stabilito il divieto del rinnovo di questi contratti. 
Si stabilisce il carattere “eccezionale” che devono avere le proroghe. Il che si sostanzia nella loro ammissibilità esclusivamente in caso di completamento del progetto ed a condizione che il ritardo non è in alcun modo dovuto al collaboratore. Le proroghe vengono inoltre fortemente scoraggiate dalla scelta per cui debbano restare ferme le condizioni pattuite al momento del conferimento dell’incarico, quindi la proroga non può determinare in alcun modo un aumento degli oneri posti a carico della PA.
I vincoli al conferimento di incarichi e le disposizioni sono estesi alle società controllate dagli enti locali che realizzano almeno il 90% del fatturato nei rapporti con PA.

I CONGEDI PARENTALI
La legge n. 228/2012 al comma 339 consente la fruizione ad ore dei cd congedi parentali, che ricordiamo essere disciplinati dall’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001. Siamo in presenza di una possibilità che i singoli lavoratori e le singole lavoratrici in possesso dei requisiti previsti, cioè genitori di bambini fino ad 8 anni di età, a prescindere che l’altro genitore possa o meno fruirne, potranno esercitare dopo che sarà stato stipulato uno specifico contratto collettivo nazionale di lavoro: in questa sede dovranno essere disciplinati “i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”. Anche la fruizione ad ore, come in generale tutta la utilizzazione di questo istituto, dipende dalla scelta effettuata dal lavoratore e non può, fatti salvi i comparti sicurezza e vigili del fuoco, essere subordinata alle esigenze organizzative dell’ente. Il lavoratore che ne usufruisce deve continuare a dare comunicazione all’ente con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve, elemento di novità, indicare la data di inizio e quella di fine del congedo stesso. La disposizione prevede per la prima volta che, durante questi periodi, il lavoratore o la lavoratrice ed il datore di lavoro concordino “adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa”.

LA PROROGA DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Il comma 400 consente a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi quindi gli enti locali e le regioni, di prorogare la durata dei contratti di assunzione a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012. Tale proroga non può eccedere la data del 31 luglio 2013 e consente di superare il tetto complessivo di durata delle assunzioni a tempo determinato che dal d.lgs. n. 368/2001 è fissato in 36 mesi. Siamo in presenza di una disposizione che deroga i principi di carattere generale dettati dal legislatore in materia di assunzioni a tempo determinato. Essa costituisce una possibilità discrezionale per le amministrazioni pubbliche e non determina alcun obbligo in capo ad esse. Può essere utilizzata anche nel caso in cui i 36 mesi siano stati raggiunti con una proroga. I destinatari sono esclusivamente i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal che ne traiamo la conseguenza della esclusione del personale somministrato e degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. 
Questa disposizione può essere utilizzata nelle singole amministrazioni dopo che sia stato stipulato un contratto collettivo decentrato integrativo.
Gli oneri sono compresi nel tetto alla spesa per le assunzioni flessibili, cioè il 50% degli oneri sostenuti complessivamente nell’anno 2009 per tutte le forme di assunzione flessibile, quindi tempo determinato, somministrazione, co.co.co., formazione e lavoro, lavoro accessorio, rapporti formativi.

LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI
Il comma 401 consente la stabilizzazione dei lavoratori precari. Questa disposizione opera in via permanente per tutti i dipendenti che hanno raggiunto 36 mesi di anzianità presso la stessa PA; essa infatti è introdotta come modifica all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001. Occorre subito chiarire che siamo in presenza di una mera opportunità: la norma non ha infatti un carattere vincolante. L’anzianità deve essere maturata esclusivamente all’interno della PA che indice il bando.
Sono previste alcune condizioni che limitano in misura molto elevata il ricorso a questo istituto; in particolare, gli oneri per le stabilizzazioni non devono superare il 50% della spesa che l’ente può sostenere per nuove assunzioni. Ricordiamo che negli enti soggetti al patto tale tetto è fissato nel 40% della spesa per le cessazioni verificatesi nell’anno precedente. La disposizione conferma inoltre un ulteriore vincolo previsto dalla ultima disposizione in vigore in materia di stabilizzazione, cioè il d.l. n. 78/2009. Esse possono essere effettuate esclusivamente in uno dei seguenti 2 modi: concorso pubblico con riserva non superiore al 40%; valorizzazione della esperienza acquisita come punteggio aggiuntivo nell’ambito di un concorso pubblico. Tale possibilità viene estesa, come già nel citato d.l. n. 79/2010, ai collaboratori coordinati e continuativi con una esperienza almeno triennale. Da sottolineare che, a differenza delle precedenti disposizioni, questa possibilità è concessa solamente al personale che ha maturato l’anzianità per la stabilizzazione nello stesso ente che indice le procedure selettive. Ovviamente queste assunzioni devono essere previste nel fabbisogno. Con un d.P.C.M., che dovrebbe essere adottato entro la fine del mese di gennaio, saranno dettate le regole per conciliare questo istituto con le altre riserve previste da norme di legge.

LA VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI
Viene disposta la proroga dei termini di validità delle graduatorie concorsuali ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato. Fino al 30 giugno 2013, termine che con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, potrà essere prolungato fino alla fine dell’anno, rimangono valide le graduatorie approvate a partire dal 30 settembre 2003.

LE SPESE DI GIUDIZIO IN CASO DI AVVOCATI DIPENDENTI
Nella liquidazione delle spese spettanti alle PA in caso di contenziosi, anche dinanzi ai giudici tributari, in cui l’ente è stato rappresentato da propri avvocati o funzionari, si calcola l’onorario dovuto sulla base delle tariffe professionali ridotto del 20% e calcolato non più con riferimento alla abrogate tariffe minime, ma alle previsioni dettate dal d.l. n. 1/2012.

LE SANZIONI PER GLI SCIOPERI ILLEGITTIMI
Viene dimezzata, da 5.000 a 2.500 euro, la sanzione minima da applicare alle organizzazioni sindacali che non rispettano nel corso degli scioperi le norme sulla salvaguardia dei servizi minimi essenziali ed ai dirigenti che non informano adeguatamente gli utenti.

LE RITENUTE SUL TFR E SUL TFS
I commi da 98 a 101, che sono entrati in vigore subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e non il giorno 1 gennaio 2013, salvaguardano gli effetti del d.l. n. 185/2012, che è decaduto per la mancata conversione entro i termini. Ricordiamo che questo provvedimento è stato emanato dopo che la Corte Costituzionale aveva abrogato le ritenute previste per il trattamento finale dei dipendenti pubblici. Si conferma la abrogazione dal 1 gennaio 2011 della tassazione del Trattamento di Fine Servizio introdotta dal d.l. n. 78/2010. Si dispone la riliquidazione esclusivamente dei TFS erogati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 185/2012. Sono estinti tutti i processi pendenti in materia di rimborso di questi oneri al personale in servizio.

Fonte: Ilpersonale.it


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