MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Prime annotazioni sul sistema dei controlli interni

Introduzione

L’art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012, n. 213 ha riformato il sistema dei controlli interni degli enti locali territoriali. Le azioni intraprese dal legislatore autunnale sono state orientate in quadruplice direzione. In primo luogo, riformulando l’art. 147 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. In secondo luogo, facendolo seguíre dagli artt. 147-bis, ter, quater e quinquies. In terzo luogo, prevedendo una specifica sanzione ordinamentale al suo successivo comma 2: “gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni”. In quarto luogo, prevedendo la riconduzione dei controlli all’esercizio di attività d’ufficio e come tale da attuare nel pieno rispetto del principio di separazione dell’attività di gestione da quella di indirizzo e di governo ex art. 147, comma 4 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012, n. 213.

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