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Limiti al ricorso al lavoro accessorio (occasionale)

La Corte dei conti con la deliberazione n. 470, del 14 novembre 2012 ha espresso un parere per quanto concerne la possibilità, per una pubblica amministrazione, di fare ricorso al lavoro accessorio ex art. 70, comma 1, lett. d) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (lavoro occasionale), laddove debba applicare i limiti previsti nell’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010, pur non avendone sostenuto specifici costi nell’esercizio finanziario 2009.
Come noto l’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 ha stabilito che le amministrazioni pubbliche si possono avvalere di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuata, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per la medesima finalità nel 2009. Allo stesso modo, la spesa di personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.
Le citate disposizioni trovano applicazione anche per le regioni, le province autonome e gli enti locali, così come statuito dal comma 102 dell’art. 4 della legge 183/2011.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con delibera 17 aprile 2012, n. 11, hanno chiarito alcuni aspetti della portata applicativa della disposizione in esame precisando, che i limiti di spesa introdotti dal legislatore statale per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non costituendo vincoli precisi e puntuali, non ne impediscono l’utilizzazione da parte degli enti locali, lasciando, viceversa, gli enti liberi di decidere le modalità con le quali raggiungere l’obiettivo generale del contenimento della spesa per la predetta tipologia di rapporto di lavoro.
Passando ad analizzare i criteri da utilizzare per il calcolo del limite del 50 per cento, la Corte ha precisato che valgano le osservazioni che seguono.
Il criterio principale consiste nell’applicare tale limite percentuale alla spesa complessiva sostenuta nel 2009, precisandosi che in tale base di calcolo potranno essere ricomprese una, più o tutte le fattispecie contrattuali indicate nell’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010. Qualora tale criterio sia inutilizzabile, soccorre il criterio residuale previsto nell’ultimo periodo della disposizione legislativa in esame, laddove si stabilisce che, qualora nell’anno di riferimento (2009) l’amministrazione non abbia sostenuto spese per le finalità previste dalla norma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.
In via ulteriormente graduata, in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007-2009, l’ente, purché abbia rispettato i vincoli finanziari ed assunzionali in materia di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente, potrà ricorrere a rapporti di lavoro temporaneo e l’esercizio finanziario nel quale la relativa spesa verrà impegnata costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa nell’esercizio successivo.

Fonte: La Gazzetta degli Enti locali


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