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Enti locali: la Corte dei conti contro i contratti derivati

E’ allarme derivati per gli enti locali, lo dice la Corte dei conti che chiede di intervenire per annullare i contratti oltremodo onerosi; in sostanza è questo quanto emerge dalla relazione del procuratore generale Salvatore Nottola, presentata in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. La volontà è quella di mettere in guardia dai rischi legati agli strumenti finanziari, rischi che sono “imprevedibili sia perché le operazioni di rinegoziazione dei derivati prevedono già in partenza condizioni sfavorevoli per gli enti, sia perché a volte vengono assunti rischi aggiuntivi”.

La Corte, ad ogni modo, conosce bene le problematiche legate alla designazione della responsabilità amministrativa, la ragione è da ricercare nella specificità dei derivati che permettono di capire se l’atto è stato meno vantaggioso ( e quindi se si è prodotto o meno danno erariale) solo alla fine del periodo di validità, spesso dopo molti anni dalla stipula. A questo bisogna sommare che la macchinosità delle operazioni “spesso impedisce la percezione dei rischi” a chi non abbia una professionalità superiore alla norma.

Invece la mancanza di “prescrizioni e criteri di cautela” che facciano da contrappeso alle disposizioni normative che in passato hanno permesso la sottoscrizione di derivati, rende complesso attribuire una responsabilità per dolo o colpa grave. Nonostante questo, le possibilità di evitare l’azione contabile esistono; sono da trovare nelle aperture che giudice civile e amministrativo hanno attribuito nell’ambito dell’invalidità del contratto o dell’ annullamento in autotutela dei rapporti troppo onerosi.

Attenendosi alle recenti pronunce in materia, però, non è possibile dire che la giurisprudenza sia proprio unanime sul punto; il lungo tira e molla tra la provincia di Pisa, che aveva provato a sganciarsi da un derivato annullando la delibera di affidamento in autotutela, e Dexia Credipop è terminato con una sentenza a vantaggio dell’istituto di credito da parte del Consiglio di Stato. Palazzo Spada, infatti, ha deciso che la convenienza economica di un contratto derivato non può essere determinata in modo isolato, ma è necessario piuttosto valutare l’impatto che il contratto derivato ha generato sul costo totale del debito dell’ente.

Un freno in più è giunto recentemente dal Tar Piemonte che prima di Natale ha stabilito che se gli enti locali non hanno selezionato a mezzo gara la banca con cui siglare i derivati, non possono provare l’escamotage dell’annullamento in autotutela, dal momento che questo sarebbe assunto in mancanza totale di potere. Il ripensamento della p.a. verrà ritenuto legittimo quando ci saranno due requisiti imprescindibili: che vi sia stata una procedura a evidenza pubblica a monte e che il potere di autotutela sia esercitato in relazione a vizi di legittimità del procedimento.

fonte: Leggioggi.it


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