MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Nota ANCI - Problematiche applicative per i Comuni Terremotati

Nota ANCI 11/2/2013 sull’art. 1 comma 141 della legge di stabilità

Problematiche applicative per i Comuni Terremotati   

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità, dal 1 gennaio 2013, si è venuta a creare una situazione drammatica e paradossale per i Comuni terremotati.

Nello specifico si tratta dell’art. 1 comma 141 il quale stabilisce che: “negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la Borsa (consob) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi… La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.”.

E’ del tutto evidente che non era nelle intenzioni del legislatore porre limiti all’acquisto di beni mobili in capo a quelle amministrazioni che – per eventi straordinari o imprevedibili – si fossero trovate nelle condizioni di dover riacquistare del tutto o in parte i beni mobili necessari alla funzionalità dei propri uffici. E gli effetti appaiono tanto più paradossali appunto per quei Comuni – come quelli colpiti dai terremoti del maggio/giugno 2012 – che si trovano nella necessità di dotare nuovamente gli uffici Comunali di tutti gli arredi e gli altri beni mobili necessari a ripristinare la piena funzionalità delle proprie attività.

Ciò tuttavia, in assenza di specifici provvedimenti normativi o di altri atti che consentano ai Comuni terremotati di rientrare tra le deroghe previste, determina l’impossibilità di far ripartire la macchina amministrativa e garantire lo svolgimento dei servizi essenziali ai cittadini.

In considerazione del palese errore normativo, l’Anci si è fatta carico di sollevare la questione e sottoporla al Ministero dell’Economia e alla Presidenza del Consiglio.

In particolare, ove non sia possibile per il Governo porre rimedio al problema con una decretazione d’urgenza, Anci ha chiesto alla Presidenza del Consiglio di valutare la possibilità che i Comuni interessati siano autorizzati in deroga rispetto alla norma ad effettuare questi acquisti mediante un’apposita Ordinanza di Protezione Civile.

In ogni caso – rispondendo a diversi quesiti sull’argomento – Anci ha anche spiegato che il conferimento di beni mobili al Comune a titolo di donazione o a qualunque altro titolo che non comporti l’acquisto diretto da parte del Comune, non rientra nella fattispecie sanzionata dalla citata norma.


https://www.bilancioecontabilita.it