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Rimborsi spese ai tirocinanti

Qualora in una pubblica amministrazione vengano attivati dei tirocini formativi, è necessario ottemperare a specifiche disposizioni di legge. Infatti a tali tirocini possono accedere neo diplomati e neo laureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e non possono avere una durata superiore a sei mesi (proroghe comprese). I citati vincoli sono imposti dall’art. 11 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge 148/2011.
Il medesimo art. 11, a completamento della disciplina concernente il tirocinio, rinvia, in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Quanto alla possibilità di corrispondere rimborsi spese ai tirocinanti, il sopra citato art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 non prevede alcuna forma di riconoscimento a favore dei medesimi.
Solo successivamente, l’art. 1, comma 34, lett. d), legge n. 92/2012 (intervenuta per riformare il mercato del lavoro), ha riconosciuto il pagamento ai tirocinanti di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in funzione della prestazione svolta, collegandone la mancata corresponsione all’irrogazione di una sanzione amministrativa.
Quella sopra descritta è la ricostruzione normativa contenuta nella deliberazione della Corte dei conti, sez. di controllo per la Sardegna, n. 98 del 10 dicembre 2012.
Il Collegio, nel ricomporre il sopra descritto impianto normativo, ha comunque riconosciuto la difficoltà per le amministrazioni pubbliche a dare concreta applicazione alla disposizione che prevede il rimborso spese al tirocinante, in considerazione del fatto che dalla relativa attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Inoltre la previsione della congrua indennità per corrispondere i rimborsi ai tirocinanti, è solo uno dei criteri alla base dell’accordo che il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente, sono chiamati a concludere.
La Corte ha, infatti, precisato che in sede di Conferenza permanente, Governo e Regioni sono stati invitati a definire e condividere le linee-guida necessarie per attuare la normativa sui tirocini formativi entro il mese di gennaio 2013.
Si viene conseguentemente a generare una situazione non omogenea, poiché ad oggi il rimborso spese può, in concreto, essere concesso solo in quelle regioni (come la Regione Toscana) che abbiano adottato una specifica normativa sull’argomento. A tale conclusione si giunge in considerazione del fatto che il sopra citato accordo Stato-Regioni non ha ancora trovato seguito.


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