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Opzione Irap: metodo misto entro il 16 febbraio (F24EP relativo a gennaio)

Gli Enti che vogliono optare per la determinazione della base imponibile col metodo del valore della produzione netta per i servizi commerciali, devono farlo per “fatti concludenti” e cioè a decorrere dai pagamenti relativi al mese di gennaio (quindi F24EP presentato entro il 16 febbraio). Ai fini Irap, quindi, devono prestare attenzione alla necessità di conteggiare unicamente le retribuzioni e gli altri redditi afferenti alla sfera istituzionale, stralciando le componenti riferite ai servizi di impresa per i quali si intende usufruire del sistema del valore commerciale.

Infatti la regola generale del d.P.R. 442/1997, in virtù della quale le stesse si esprimono per “comportamento concludente”, assume rilevanza alla luce della circolare 234/E, dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di emanazione della circolare 148/E (26 luglio 2000) e cioè dal 2001.

Gli enti pubblici utilizzano il regime retributivo nella determinazione della base imponibile Irap relativa alla totalità delle attività esercitate.

È tuttavia consentito optare per il regime ordinario di determinazione della base imponibile, limitatamente a una o più delle attività commerciali esercitate. In questo modo il valore Irap viene quantificato per differenza tra ricavi e costi, con applicazione dell’aliquota ridotta.

Sul vantaggio offerto da questo secondo metodo di determinazione della base imponibile non rimangono dubbi dato che si determineranno due diversi imponibili:

1. l’imponibile retributivo dato dalla sommatoria dei compensi imponibili Irap detratti i compensi specificatamente riferibili al personale impiegato nei servizi commerciali, nonché da una percentuale di decurtazione per i costi promiscui, data dall’applicazione al residuo imponibile retributivo della percentuale ottenuta dal rapporto tra ricavi commerciali/entrate correnti;

2. l’imponibile dei servizi commerciali dato dalla differenza tra ricavi meno costi. Dato che questi ultimi (vista la copertura parziale garantita nei bilanci comunali), spesso superano gli stessi ricavi, quasi sempre l’imponibile Irap relativo è negativo o tendente allo zero (art. 10- bis  d.lgs. 446/1997).

Il vantaggio dell’opzione è dunque duplice:

– si dimezza l’aliquota;

– si assume un valore della produzione solitamente molto basso o negativo, in quanto riferito ad attività commerciali gestite spesso in perdita e con finalità sociali.

Per questi ultimi, dovranno essere calcolati e versati gli acconti con le modalità previste per le imposte sui redditi, sulla base dell’imponibile commerciale presuntivamente determinato.

Per la individuazione dei servizi per i quali si può valutare la possibilità di opzione occorre tenere presente che i comuni devono considerare attività commerciali, ai fini dell’eventuale opzione per il calcolo della base imponibile Irap con il metodo del valore di produzione netta, quelle enumerate dall’art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se rilevanti ai fini Iva.

 


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