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Cud e certificazione compensi degli enti pubblici

Entro il 28 febbraio 2013 ogni ente dovrà consegnare il Cud ai dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, mentre dovrà certificare i compensi erogati, assoggettati a ritenuta di acconto, ai lavoratori autonomi anche occasionali.
Il Cud 2013 deve essere consegnato ai lavoratori entro il 28 febbraio 2013, rimanendo fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilasciare il modello Cud, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato.
Il modello di certificazione unica si compone di due pagine: nei singoli punti della prima, devono essere riportati i dati generali del dipendente, pensionato o altro percettore delle somme (parte “A”) e gli elementi di natura fiscale (parte “B”) e, nei singoli punti della seconda, invece, i dati previdenziali ed assistenziali Inps e Inpdap (parte “C”).
Si rammenta che il datore di lavoro può trasmettere la certificazione al dipendente per posta elettronica certificata, sempreché questi sia “dotato degli strumenti per ricevere e stampare la certificazione”, mentre va sempre consegnato il modello cartaceo agli eredi del percettore deceduto ed al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i lavoratori diversi dai dipendenti, che si considerano percettori di redditi assimilati agli stessi, ed ai quali rilasciare il cud, rivestono importanza per il comune (ai sensi dell’art. 50, comma, 1 del t.u.i.r., lettera…):

– b) i compensi e le indennità corrisposti a prestatori di lavoro subordinato dipendenti da altri soggetti;

– c) le somme corrisposte a titolo di borsa, assegno, premio o sussidio, di studio;

– c- bisi compensi corrisposti a soggetti aventi con l’ente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

– f) le indennità, i gettoni di presenza o altri compensi corri-sposti per l’esercizio di pubbliche funzioni;

– g)   le indennità per cariche elettive;

– l) i compensi percepiti dai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili;

– i) i compensi liquidati, per sentenza, dall’ente al coniuge separato del dipendente.

Nel caso, invece, di prestazioni di lavoro autonomo (professionale o occasionale) l’ente dovrà certificare i compensi. Anche per tale adempimento il termine è fissato al 28 febbraio.

Si ricorda che sono soggetti all’obbligo di certificazione anche i compensi di lavoro autonomo corrisposti a coloro che hanno scelto il regime delle “nuove iniziative di lavoro autonomo” ( ex  art. 13 della legge n. 388/2000) che non prevede l’applicazione della ritenuta del 20%.

La certificazione può essere redatta in forma libera e deve contenere:

i dati anagrafici e identificativi dell’ente

i dati identificativi del percipiente

la causale del pagamento (lavoro autonomo professionale, occasionale, ecc.)

l’ammontare lordo delle somme corrisposte

l’ammontare della ritenuta operata

a sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente.


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