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Comunicazione dell'importo non utilizzato per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito, D. L. n. 95/2012 (spending review). (Aggiornamento al 20 marzo 2013)

Comunicato del 14 febbraio 2013 – relativo alla comunicazione dell’importo non utilizzato per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito, D. L. n. 95/2012 (spending review). (aggiornamento al 20 marzo 2013)

In data 31 gennaio 2013 e’ stato emanato il decreto del  Ministro dell’interno con relativo modello di certificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2013 e concernente la comunicazione circa l’importo non utilizzato per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti,  in  applicazione del comma 6-bis dell’ articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (spending review)”.

In proposito, si rammenta anche che gli importi circa l’estinzione o la riduzione anticipata del debito sono stati aggiornati con altro decreto del Ministro dell’interno del 31 gennaio 2013 (si veda allegato B) di cui al comunicato del 14 febbraio 2013

Per rispondere ad alcune richieste di chiarimento già pervenute, si chiarisce che qualora l’ente abbia estinto o ridotto anticipatamente un debito, inclusi gli eventuali indennizzi, per un importo superiore a quello indicato nel predetto allegato B, l’ente indicherà nelle certificazione l’intero importo del debito estinto o ridotto anticipatamente.

Ove taluni comuni – pur avendo proceduto ad una estinzione o riduzione del debito superiore a quella da realizzare – avessero già trasmesso la certificazione alla Prefettura-Utg indicando un importo uguale alla somma da estinguere, la certificazione è comunque validatamente compilata.

La certificazione va resa da tutti i comuni indicati nel predetto allegato B (indicando il codice ente del Ministero dell’interno, ossia il codice che viene inserito anche nei certificati di bilancio ex art. 161 del d. lgs 267 del 2000) e va trasmessa alla Prefettura-Utg competente della provincia di appartenenza.

Pertanto hanno l’obbligo di provvedere alla trasmissione della certificazione tutti i comuni che erano tenuti a realizzare una estinzione o riduzione anticipata del debito – per l’importo previsto nel già citato allegato B- per dare atto che hanno realizzato tale estinzione o riduzione anticipata del debito ovvero non l’hanno realizzata in tutto o in parte.

Si rammenta che in caso di mancata trasmissione della certificazione, il comma 6-bis dell’articolo 16 del dl n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012 prevede quanto segue:

Le risorse non utilizzate nel 2012 per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l’importo non utilizzato per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l’obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell’interno nel medesimo anno”

In particolare, la certificazione richiede di indicare tre importi, ossia:

a) l’importo del risparmio assegnato da destinare all’estinzione o riduzione anticipata del debito (va indicato l’importo di cui al relativo decreto ministeriale)

b) le risorse non utilizzate per l’estinzione e la riduzione anticipata del debito (va indicato l’importo non utilizzato di cui alla lettera a); se è stato interamente utilizzato, va indicato il valore zero)

c) le risorse utilizzate per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi (va indicato l’importo complessivo utilizzato e – se superiore a quello assegnato di cui alla lettera a)- vale la precisione riportata al terzo capoverso del presente comunicato)

Si fa, altresì, presente che a seguito di istanze degli enti – rappresentate dall’ANCI – e d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, si ritiene che si possano considerare utilmente perfezionate le operazioni di estinzione o di riduzione anticipata del debito per le quali il relativo impegno di spesa sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2012 e il relativo mandato di pagamento risulti emesso entro la medesima data del 31 dicembre 2012, anche se poi tale mandato risulti estinto dal tesoriere nei primi giorni di gennaio 2013.

Da ultimo, sembra superfluo rammentare che i comuni non assoggettati  alle regole del  patto di stabilità interno nell’anno 2012 ( che hanno subito una riduzione di risorse in luogo della fissazione di un obiettivo di estinzione o riduzione anticipata del debito)   non sono tenuti alla presentazione della certificazione  e, del resto,  non sono compresi nello stesso allegato B.

Recapiti telefoni per informazioni tecniche :

Dott. Raffaele Sarnataro 06 465 37330

Dott. Antonio D’Angelo 06 465 47822


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