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L’ARAN interviene sui compensi delle avvocature comunali in caso di compensazione delle spese (c.d. propine).

Negli orientamenti applicativi l’ARAN in data 20/08/2013 risponde alla domanda formulata da un comune circa la legittimità della liquidazione delle sentenze favorevoli in caso di compensazioni delle spese disposte dal giudice. Il parere, qui di seguito, è RAL_1178_1:

La disciplina dei compensi professionali previsti dell’art.27 del CCNL del 14.9.2000 (identica è la disciplina  per l’area della dirigenza fissata dall’art. 37 del CCNL del 23/12/1999), può riassumersi nei seguenti termini:

a)  essa può trovare applicazione solo presso gli enti che hanno formalmente istituito un ufficio di Avvocatura, secondo le regole dei propri ordinamenti;

b)   a tal fine è necessaria la previa adozione da parte dell’ente stesso di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati;

c)   destinatario della stessa è solo ed esclusivamente il personale formalmente inquadrato nello specifico profilo di avvocato ed assegnato all’ufficio dell’Avvocatura dell’ente;

d)   l’art.27 del CCNL del 14.9.2000, nella sua formulazione testuale, facendo espresso riferimento alle sole Avvocature formalmente costituite secondo i rispettivi ordinamenti e rinviando, per la corresponsione dei compensi professionali, ai principi di cui al RDL 1578 del 1933, non ha inteso riferirsi, indistintamente, a tutti coloro che svolgono funzioni di rappresentanza o difesa dell’ente (nozione ampia, nella quale potrebbero essere ricompresi, ad esempio, anche gli addetti all’ufficio del contenzioso che, ai sensi degli artt.12 del D.Lgs.165/2001 e 417 bis del c.p.c. difendono l’amministrazione nei giudizi di primo grado davanti al giudice del lavoro), ma solo ai professionisti legali in servizio presso le Avvocature degli enti formalmente costituite secondo i rispettivi ordinamenti ed iscritti nell’elenco speciale dell’albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni;

e)  trattandosi di compensi “professionali” che possono essere corrisposti esclusivamente agli avvocati in servizio presso gli enti locali a seguito di sentenza favorevole agli stessi, si esclude radicalmente che la medesima disciplina possa essere estesa, in via analogica, anche ad altre categorie di personale non rientranti espressamente nell’ambito di applicazione del citato art. 27 del CCNL del 14.9.2000;

f)  conseguentemente, la mancanza dei presupposti legittimanti previsti dalla disciplina contrattuale (istituzione presso l’ente di uno specifico ufficio di avvocatura; espressa e formale regolamentazione da parte dell’ente dei compensi professionali), non consente l’erogazione dei particolari compensi di cui si tratta;

g) sulla base della chiara formulazione  della previsione contrattuale, che non sembra prestarsi ad interpretazioni estensive, nei vari orientamenti applicativi formulati in materia, è stato sempre evidenziato che la disciplina di cui si tratta:

1)     è applicabile ai soli compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente;

2)  non risulta applicabile né in caso di attività professionali svolte in ambito stragiudiziale né in caso di attività professionali svolte nell’ambito di un “processo” che si concluda con un atto diverso dalla sentenza favorevole all’ente.

h) nel senso della applicabilità della disciplina dei compensi professionali anche in presenza di sentenze che, pur favorevoli all’ente, dispongano la compensazione delle spese tra le parti, non può non essere richiamata la più recente sentenza del TAR Puglia Lecce, Sez.III, n.847 del 25.3.2010, che, relativamente alle previsioni dell’art.27 del CCNL del 14.9.2000, ha dichiarato l’illegittimità del regolamento sul funzionamento dell’avvocatura di un comune nella parte in cui limitava la corresponsione dei compensi dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente ai soli casi in cui la controparte sia condannata al pagamento delle spese di giudizio e ne sia stato ottenuto il recupero. Nel medesimo senso, si è pronunciata la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, Potenza, con la deliberazione n.2/2010/PAR.


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