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Sulle società strumentali, si consolida l'obbligo di dismissioni

di Vincenzo Giannotti

Si è già avuto modo di verificare il contrasto tra le Corti dei Conti tra l’obbligo di dismissione delle società strumentali (vedi articolo bilancioecontabilita.it 03/10/2013), a seguito della posizione restrittiva della sezione regionale di controllo per la Puglia nella deliberazione n.141/2013, con la facoltà del loro mantenimento prima sancita dalla sezione regionale di controllo per la Liguria (Deliberazione n.53/13) e successivamente dalla sezione regionale di controllo per l’Abruzzo con la deliberazione n.366 del 05/09/2013. Da ultimo interveniva anche l’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) la quale nella circolare precisava che “Le amministrazioni destinatarie delle previsioni contenute nell’art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono tenute allo scioglimento o all’alienazione, con procedura a evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute nelle società, controllate direttamente o indirettamente, che abbiano realizzato nel 2011 un fatturato superiore al 90% per prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione (ndr ossia le società strumentali)”.

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