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Risoluzione n.69 del 16/10/2013 dell’Agenzia delle Entrate. Aliquota agevolata opere di urbanizzazione primaria da parte di una società “in house providing”.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.69 del 16/10/2013 si esprime sull’aliquota agevolata per le opere di urbanizzazione primaria relativa alla realizzazione di infrastrutture destinate all’istallazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica.

                Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, il legislatore all’articolo 2, comma 5, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che “Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, introduce nell’ordinamento giuridico altre opere da assimilare “ad ogni effetto” a quelle di urbanizzazione ivi già elencate, tale rinvio riguarda anche le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nonostante il fatto che nel D.P.R. n. 633 (n. 127-quinquies) il riferimento testuale sia alla legge n. 847 del 1964. Si ritiene, infatti, che l’utilizzo della locuzione “ad ogni effetto” esprima esplicitamente la volontà del legislatore di ampliare il novero delle opere di urbanizzazione anche ai fini dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata. Tali considerazioni, valide anche in riferimento ai cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, portano a ritenere superata la risoluzione 20 marzo 2006, n. 41/E.


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